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14.1996.85

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1996-11-04 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 L’appellante

adduce per la prima volta in sede d’appello, di aver ottenuto una dilazione

dalla creditrice prima della declaratoria di fallimento.

A

sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella

narrativa fattuale sub C.

a)

La

questione a sapere se possono essere ammessi in seconda sede fatti, prove ed

eccezioni nuovi va risolta facendo capo al diritto processuale civile

cantonale, atteso che per l’art. 25 n. 2 LEF il Cantone ha facoltà sia di

ammettere, sia di limitare, sia di escludere fatti nuovi nella procedura di

ricorso di cui all’art. 174 LEF.

Per

gli art. 385 ss. CPC l’istanza di fallimento è trattata con la procedura

sommaria (cfr. in particolare l’art. 387 CPC).

Contro

la decisione in prima sede del pretore è dato il rimedio dell’appellazione a

questa Camera: il termine di ricorso è di dieci giorni. A prescindere da questa

particolarità, l’art. 388 CPC non modifica in nulla le regole che disciplinano

l’istituto dell’appello. Queste escludono, in virtù dell’art. 321 cpv.1 lett. b

CPC, la facoltà di addurre in seconda sede nuovi fatti, prove ed eccezioni

(cfr. tra tante, CEF 28 maggio 1980 in re C.SA, in Rep 1981 p. 420; CEF 28

gennaio 1988 in re A. AG c. F.T. e 8 agosto 1989 in re B.A. c. A.SA).

La

scrivente Camera ha, per prassi costante, stabilito una particolarità

procedurale in caso di dichiarazione di fallimento, negando l’ammissibilità di

nova in senso proprio (ossia fatti verificatisi dopo il giudizio impugnato) ma

ammettendo gli pseudonova (ossia fatti rilevanti realizzatisi ante declaratoria

di decozione ma non portati a conoscenza del primo giudice), cfr. tra tante CEF

8 agosto 1989 in re B.A. c. A. SA oltre che CEF 7 giugno 1983 in re E. c. I. p.

4-5.

Gli

pseudonova devono essere tali da escludere la pronuncia del fallimento, qualora

fossero stati tempestivamente noti al Pretore, e non devono apparire come un

ripiego o un espediente abilmente ideato per evitare il fallimento con i gravi

effetti che ne conseguono (cfr. CEF 28 gennaio 1988 in re A.AG c. F.T. cons. 1 i.f.

e rif. ivi).

E. 1.1 Di conseguenza è dichiarato il fallimento della __________, a far tempo da venerdì __________alle ore 10.00. 2. La tassa di giustizia di Fr. 120.--, già anticipata dall’appellante è a carico della __________.

E. 2 Ex art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto o che il creditore gli ha concesso una dilazione. Nel caso in esame da parte della creditrice non è pervenuta nessuna conferma in merito alla dilazione che la __________ pretende di avere ottenuto. Inoltre dalle osservazioni della creditrice emerge che l’appellante non ha saldato il suo debito. La richiesta di annullamento del fallimento va quindi respinta.

E. 3 E` ordinata la pubblicazione dei punti 1. e 1.1. del presente dispositivo sul FUC e sul FUSC.

E. 4 Intimazione a:   -    __________

-    Ufficio dei fallimenti di Lugano

-    Ufficio esecuzione di Lugano

-    Ufficio dei registri di Lugano Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5 per la Camera esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il Presidente                                                           La Segretaria

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 04.11.1996 14.1996.85

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 14.96.00085 Lugano 4 novembre 1996 B/fc/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello composta dei giudici: Pellegrini, vicepresidente Cocchi e Chiesa (in sostituzione dei giudici Cometta e Zali, assenti) segretaria: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sulla procedura fallimentare dipendente dall’istanza 30 luglio 1996 presentata da __________ contro __________ sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha decretato il 28 agosto 1996: “ 1. E` pronunciato il fallimento della __________, a far tempo da mercoledì __________ alle ore 14.00. 2/3 omissis.” Sentenza tempestivamente dedotta in appello il 9 settembre 1996 dalla __________ che ne postula l’annullamento; richiamato il decreto presidenziale 12 settembre 1996 che ha accordato all’appello effetto sospensivo parziale; ritenuto in fatto: A. Con istanza 30 luglio 1996 la __________ ha chiesto il fallimento della __________ per Fr. 5’662. oltre accessori e dedotti eventuali acconti. B. All’udienza di contraddittorio del 21 agosto 1996 l’escussa non è comparsa. C. L’appellante adduce che in seguito a trattative condotte con la creditrice ha inoltrato un’ulteriore proposta ottenendo la conferma dell’annullamento della procedura, per cui riteneva avvertita la Pretura. Un riscontro da parte della creditrice dovrebbe giungere nell’ambito della procedura d’appello in oggetto. La debitrice ha prodotto un suo scritto datato 20 agosto 1996 (doc. E), con il quale ha chiesto alla creditrice di considerare l’importo di Fr. 5’831.-- per l’esecuzione n. __________. Considerato in diritto: 1. L’appellante adduce per la prima volta in sede d’appello, di aver ottenuto una dilazione dalla creditrice prima della declaratoria di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub C. a) La questione a sapere se possono essere ammessi in seconda sede fatti, prove ed eccezioni nuovi va risolta facendo capo al diritto processuale civile cantonale, atteso che per l’art. 25 n. 2 LEF il Cantone ha facoltà sia di ammettere, sia di limitare, sia di escludere fatti nuovi nella procedura di ricorso di cui all’art. 174 LEF. Per gli art. 385 ss. CPC l’istanza di fallimento è trattata con la procedura sommaria (cfr. in particolare l’art. 387 CPC). Contro la decisione in prima sede del pretore è dato il rimedio dell’appellazione a questa Camera: il termine di ricorso è di dieci giorni. A prescindere da questa particolarità, l’art. 388 CPC non modifica in nulla le regole che disciplinano l’istituto dell’appello. Queste escludono, in virtù dell’art. 321 cpv.1 lett. b CPC, la facoltà di addurre in seconda sede nuovi fatti, prove ed eccezioni (cfr. tra tante, CEF 28 maggio 1980 in re C.SA, in Rep 1981 p. 420; CEF 28 gennaio 1988 in re A. AG c. F.T. e 8 agosto 1989 in re B.A. c. A.SA). La scrivente Camera ha, per prassi costante, stabilito una particolarità procedurale in caso di dichiarazione di fallimento, negando l’ammissibilità di nova in senso proprio (ossia fatti verificatisi dopo il giudizio impugnato) ma ammettendo gli pseudonova (ossia fatti rilevanti realizzatisi ante declaratoria di decozione ma non portati a conoscenza del primo giudice), cfr. tra tante CEF 8 agosto 1989 in re B.A. c. A. SA oltre che CEF 7 giugno 1983 in re E. c. I. p. 4-5. Gli pseudonova devono essere tali da escludere la pronuncia del fallimento, qualora fossero stati tempestivamente noti al Pretore, e non devono apparire come un ripiego o un espediente abilmente ideato per evitare il fallimento con i gravi effetti che ne conseguono (cfr. CEF 28 gennaio 1988 in re A.AG c. F.T. cons. 1 i.f. e rif. ivi). 2. Ex art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto o che il creditore gli ha concesso una dilazione. Nel caso in esame da parte della creditrice non è pervenuta nessuna conferma in merito alla dilazione che la __________ pretende di avere ottenuto. Inoltre dalle osservazioni della creditrice emerge che l’appellante non ha saldato il suo debito. La richiesta di annullamento del fallimento va quindi respinta. 3. L’appello 9 settembre 1996 della __________ va pertanto respinto. Di conseguenza si impone la dichiarazione di fallimento della __________. La tassa di giustizia segue la soccombenza, mentre non si assegnano indennità, in mancanza di petitum in tal senso (art. 52, 54, 67 e 68 cpv. 1  OTLEF). Per i quali motivi, richiamati gli art. 171 e 174 LEF pronuncia 1. L’appello 9 settembre 1996 della __________, è respinto. 1.1. Di conseguenza è dichiarato il fallimento della __________, a far tempo da venerdì __________alle ore 10.00. 2. La tassa di giustizia di Fr. 120.--, già anticipata dall’appellante è a carico della __________. 3. E` ordinata la pubblicazione dei punti 1. e 1.1. del presente dispositivo sul FUC e sul FUSC. 4. Intimazione a:   -    __________

-    Ufficio dei fallimenti di Lugano

-    Ufficio esecuzione di Lugano

-    Ufficio dei registri di Lugano Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5 per la Camera esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il Presidente                                                           La Segretaria