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14.1996.8

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1996-03-13 · Italiano TI
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Incarto n.14.96.00008

Lugano

13 marzo 1996/B/fc/fb

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

La Camera di esecuzione e fallimentidel Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente,Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulle cause a procedura sommaria appellabile promosse con istanze 9 settembre 1993 da

__________

patr. dall'avv. __________

contro

__________

patr. dall'avv. __________

tendenti ad ottenere il rigetto provvisorio delle opposizioni interposte ai PE n. __________  e __________ del 19/26 aprile 1993 dell’UE di Lugano;

richiamata la sentenza 6 settembre 1994 di questa Camera (inc. CEF 147-148/93) con cui è stato deciso:

“1.Le cause inc. 147/93 e 148/93 sono dichiarate congiunte.

2.L’appello 19 novembre 1993 di __________ (CEF 147/93) è accolto.

Di conseguenza la sentenza 8/9 novembre 1993 della Segretaria assessore della     Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, è così riformata:

“1.L’istanza 9 settembre 1993 della __________, è respinta.

2.La tassa di giustizia di Fr. 250.--, già anticipata dalla parte istante, è a carico della          __________, che rifonderà a __________ Fr. 500.-- a titolo                                 di indennità.”

2.1.La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 375.--, già anticipata dall’appellante, è a  carico della __________, che rifonderà a __________ Fr. 1’000.-- a titolo di indennità.

3.L’appello 19 novembre 1993 di __________ (CEF 148/93) è accolto.

Di conseguenza la sentenza 8/9 novembre 1993 della Segretaria assessore della                           Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, è così riformata:

“1.L’istanza 9 settembre 1993 della __________, è respinta.

2.La tassa di giustizia di Fr. 250.--, già anticipata dalla parte istante, è a carico della          __________, che rifonderà a __________ Fr. 500.-- a titolo                                 di indennità.”

3.1.La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 375.--, già anticipata dall’appellante, è a a carico della __________, che rifonderà a __________ Fr. 1’000.-- a titolo di indennità.”

ritenuto che con ricorso di diritto pubblico del 26 ottobre 1994 la __________ si è aggravata contro la suddetta decisione;

preso atto che con sentenza 12 gennaio 1995 la II Corte Civile del Tribunale federale,

nella misura in cui era ammissibile, ha parzialmente accolto il ricorso, annullando la decisione impugnata limitatamente all’importo relativo agli interessi;

rilevato che con scritto 25 gennaio 1996 l’avv. __________ ha comunicato che le parti hanno concluso una transazione, a dipendenza della quale la __________ ha ritirato le procedure esecutive;

visto lo scritto 22 gennaio 1996 inviato all’Ufficio esecuzione di Lugano con il quale la __________ ha ritirato irrevocabilmente le esecuzioni di cui ai PE n. __________ e __________, per cui le istanze 9 settembre 1993 della __________ di rigetto provvisorio delle opposizioni, ancora pendenti limitatamente all’importo relativo agli interessi, sono divenute prive d’oggetto per intervenuta transazione e conseguente ritiro delle esecuzioni

pronuncia

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria