opencaselaw.ch

14.1996.64

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1997-10-17 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 17.10.1997 14.1996.64

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 14.96.00064 Lugano 17 ottobre 1997 /B/fc/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Zali segretaria: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 22 gennaio 1996 da __________ rappr. dal __________ contro __________ (quale terza proprietaria del pegno) patr. dall'avv. __________ tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’8/11 gennaio 1996 dell UE di Lugano; sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, con sentenza 18/22 luglio 1996 ha così deciso: “1. L’istanza è accolta nel senso dei considerandi e, di conseguenza, l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è rigettata in via provvisoria per Fr. 1’913’485.30 oltre interessi al tasso e con decorrenza come richiesti col PE. 2. La tassa di giustizia in Fr. 800.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 2’000.-- a titolo di indennità.” Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escussa chiedendo la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili; con osservazioni 2 settembre 1997 la parte appellata si è opposta al gravame, protestate spese e ripetibili; preso atto che con scritto 11 settembre 1997 il patrocinatore dell’appellante ha ritirato l’appello, essendo intervenuto un accordo tra le parti; considerato come il ritiro dell’appello ne comporta lo stralcio essendo la procedura divenuta priva d’oggetto; ritenuto che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva d’oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta nell’evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto; rilevato che  non avendo le parti comunicato alcun accordo in merito a spese e indennità, queste vanno caricate all’appellante; pronuncia 1. L’appello 2 agosto 1996 __________, è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro. 2. La tassa di giustizia di Fr. 600.--, già anticipata dall’appellante, è a carico di __________, la quale rifonderà all’__________ Fr. 600.-- a titolo di indennità. 3. Intimazione:       -    __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria