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14.1996.57

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1996-10-07 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 L’appellante

adduce per la prima volta in sede d’appello, di aver versato rate mensili in

pagamento del proprio debito.

A

sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella

narrativa fattuale sub C.

a)

La questione a sapere se possono essere ammessi in

seconda sede fatti, prove ed eccezioni nuovi va risolta facendo capo al diritto

processuale civile cantonale, atteso che per l’art. 25 n. 2 LEF il Cantone ha

facoltà sia di ammettere, sia di limitare, sia di escludere fatti nuovi nella

procedura di ricorso di cui all’art. 174 LEF.

Per

gli art. 385 ss. CPC l’istanza di fallimento è trattata con la procedura

sommaria (cfr. in particolare l’art. 387 CPC).

Contro

la decisione in prima sede del Pretore è dato il rimedio dell’appellazione a

questa Camera: il termine di ricorso è di dieci giorni. A prescindere da questa

particolarità, l’art. 388 CPC non modifica in nulla le regole che disciplinano

l’istituto dell’appello. Queste escludono, in virtù dell’art. 321 cpv.1 lett. b

CPC, la facoltà di addurre in seconda sede nuovi fatti, prove ed eccezioni

(cfr. tra tante, CEF 28 maggio 1980 in re C.SA, in Rep 1981 p. 420; CEF 28

gennaio 1988 in re A. AG c. F.T. e 8 agosto 1989 in re B.A. c. A.SA).

La

scrivente Camera ha, per prassi costante, stabilito una particolarità

procedurale in caso di dichiarazione di fallimento, negando l’ammissibilità di

nova in senso proprio (ossia fatti verificatisi dopo il giudizio impugnato) ma

ammettendo gli pseudonova (ossia fatti rilevanti realizzatisi ante declaratoria

di decozione ma non portati a conoscenza del primo giudice), cfr. tra tante CEF

8 agosto 1989 in re B.A. c. A. SA oltre che CEF 7 giugno 1983 in re E. c. I. p.

4-5.

Gli

pseudonova devono essere tali da escludere la pronuncia del fallimento, qualora

fossero stati tempestivamente noti al Pretore, e non devono apparire come un

ripiego o un espediente abilmente ideato per evitare il fallimento con i gravi

effetti che ne conseguono (cfr. CEF 28 gennaio 1988 in re A.AG c. F.T. cons. 1 i.f.

e rif. ivi).

E. 2 Nel caso in esame, quanto riferito sub 1 in ingresso costituisce prova sufficiente dell’avvenuto pagamento ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato.

E. 3 Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono a carico della __________.” II. La tassa di giustizia di Fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico. III. Intimazione a:      -   __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5 per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il Presidente                                                                    La Segretaria

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.10.1996 14.1996.57

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 14.96.00057 Lugano 7 ottobre 1996/B/fc/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cometta, presidente Pellegrini e Zali segretaria: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sulla procedura fallimentare dipendente dall’istanza 26 aprile 1996 presentata da __________, __________ contro __________ sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 25 giugno 1996 ha così pronunciato: “E` pronunciato il fallimento della __________, a  far tempo da martedì 25 giugno 1996 alle ore 14.00. 2/3 omissis.” Sentenza tempestivamente dedotta in appello dalla __________ che ne postula l’annullamento; rilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni; richiamato il decreto presidenziale 4/12 luglio 1996 che ha accordato all’appello effetto sospensivo parziale; ritenuto in fatto A. Con istanza  26 aprile 1996 la __________ per il personale ha chiesto il fallimento __________ per Fr. 10’110.50 oltre accessori e dedotti eventuali acconti. B. All’udienza di contraddittorio del 12 giugno 1996 l’escussa non è comparsa. C. L’appellante adduce di essersi accordata con la creditrice per potere saldare il suo debito in rate mensili, producendo ricevute in tal senso, attestanti che il pagamento del debito di ancora Fr. 5’586.40 al momento della presentazione dell’istanza di fallimento, é stato saldato con versamenti di Fr. 1’000.-- risp. Fr. 4’700.-- il 9 giugno risp. il 21 giugno 1996 (doc. B), ossia prima della pronuncia del fallimento. Considerato in diritto: 1. L’appellante adduce per la prima volta in sede d’appello, di aver versato rate mensili in pagamento del proprio debito. A sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub C. a) La questione a sapere se possono essere ammessi in seconda sede fatti, prove ed eccezioni nuovi va risolta facendo capo al diritto processuale civile cantonale, atteso che per l’art. 25 n. 2 LEF il Cantone ha facoltà sia di ammettere, sia di limitare, sia di escludere fatti nuovi nella procedura di ricorso di cui all’art. 174 LEF. Per gli art. 385 ss. CPC l’istanza di fallimento è trattata con la procedura sommaria (cfr. in particolare l’art. 387 CPC). Contro la decisione in prima sede del Pretore è dato il rimedio dell’appellazione a questa Camera: il termine di ricorso è di dieci giorni. A prescindere da questa particolarità, l’art. 388 CPC non modifica in nulla le regole che disciplinano l’istituto dell’appello. Queste escludono, in virtù dell’art. 321 cpv.1 lett. b CPC, la facoltà di addurre in seconda sede nuovi fatti, prove ed eccezioni (cfr. tra tante, CEF 28 maggio 1980 in re C.SA, in Rep 1981 p. 420; CEF 28 gennaio 1988 in re A. AG c. F.T. e 8 agosto 1989 in re B.A. c. A.SA). La scrivente Camera ha, per prassi costante, stabilito una particolarità procedurale in caso di dichiarazione di fallimento, negando l’ammissibilità di nova in senso proprio (ossia fatti verificatisi dopo il giudizio impugnato) ma ammettendo gli pseudonova (ossia fatti rilevanti realizzatisi ante declaratoria di decozione ma non portati a conoscenza del primo giudice), cfr. tra tante CEF 8 agosto 1989 in re B.A. c. A. SA oltre che CEF 7 giugno 1983 in re E. c. I. p. 4-5. Gli pseudonova devono essere tali da escludere la pronuncia del fallimento, qualora fossero stati tempestivamente noti al Pretore, e non devono apparire come un ripiego o un espediente abilmente ideato per evitare il fallimento con i gravi effetti che ne conseguono (cfr. CEF 28 gennaio 1988 in re A.AG c. F.T. cons. 1 i.f. e rif. ivi). 2. Nel caso in esame, quanto riferito sub 1 in ingresso costituisce prova sufficiente dell’avvenuto pagamento ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato. 3. La tassa di giustizia è a carico dell’appellante, siccome non comparso avanti il primo giudice, in ambo le sedi (art. 54 OTLEF). Non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 1 OTLEF). Le spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante. Per questi motivi, richiamati gli art. 171 e 174 LEF, 387 e 388 CPC, nonchè i disposti citati pronuncia I. L’appello è accolto. Di conseguenza il giudizio di prima sede viene così riformato: “ 1. La dichiarazione di fallimento 25 giugno 1996 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. n. FA.96.00490, nei confronti della __________ è annullata. 2. La tassa di giustizia di prima sede di Fr. 80.--, da anticipare come di rito, è a carico della __________ 3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono a carico della __________.” II. La tassa di giustizia di Fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico. III. Intimazione a:      -   __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5 per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il Presidente                                                                    La Segretaria