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14.1996.40

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1996-10-24 · Italiano TI
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Incarto n.14.96.00040

Lugano

24 ottobre 1996

/B/fc/fb

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

La Camera di esecuzione e fallimentidel Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente,Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 18 dicembre 1995 da

__________

patr. da: __________

contro

__________

patr. __________

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’11 ottobre/3 dicembre 1995 dell’UEF di Locarno;

sulla quale istanza il Pretore di Locarno-Città con sentenza 10 aprile 1996 ha così deciso:

“1.L’istanza è parzialmente accolta.

Di conseguenza è rigettata in via provvisoria l’opposizione interposta dal convenuto __________ al precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di Locarno per l’importo di Fr. 58’009.-- oltre interessi al 5% dal 1. gennaio 1995 su Fr. 40’317.90 e per la rimanenza con decorso da ogni singola scadenza delle rate di pigione, oltre a Fr. 108.-- di spese esecutive.

2.Le spese e la tassa di giudizio per complessivi Fr. 100.--, da anticipare dall’istante, sono poste a carico del convenuto, il quale rifonderà a controparte Fr. 400.-- a titolo di ripetibili.”

Decisione dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con atto 22 aprile gennaio 1996  ha chiesto la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;

con osservazioni 20 maggio 1996 la parte appellata si è opposta al gravame, protestate spese e ripetibili;

preso atto che con scritto 30 settembre 1996 il patrocinatore dell’appellante ha ritirato l’appello, avendo le parti raggiunto un accordo transattivo;

considerato come il ritiro dell’appello ne comporta lo stralcio essendo la procedura divenuta priva d’oggetto;

ritenuto che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva d’oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta nell’evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto;

preso atto che con comunicazione 17 ottobre 1996 la parte appellata si è dichiarata d’accordo con la compensazione delle ripetibili;

pronuncia

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria