Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Ex art. 387 cpv. 2 CPC all’udienza le parti possono esporre le loro domande, le eccezioni d’ordine e di merito e dovranno produrre, sotto pena di perenzione, i documenti che suffragano le rispettive ragioni e che non fossero già stati prodotti unitamente all’istanza scritta. Il principio dell’oralità, dedotto dalla suddetta normativa di diritto procedurale cantonale assume carattere cogente in virtù delll’art. 101 CPC, che vieta alle parti e al giudice di adottare un modo di procedura diverso da quello stabilito dalla legge (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti). La procedente ha pertanto correttamente prodotto durante l’udienza di contraddittorio i doc. da B a F, su cui fonda l’istanza di rigetto, non essendovi alcun obbligo di inoltrarli con l’istanza scritta.
E. 2 a)
La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art.
82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di
un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.
Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente
determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta,
op. cit. in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
Nel
caso di un’esecuzione ordinaria per titolo cambiario l’esame della sua
esecutività si estende all’accertamento della validità del titolo sotto il
profilo del diritto cambiario (Rep 1979 p. 400-401 e 1949 p. 312; Panchaud/Caprez,
Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 59 p. 141).
b)
Il
vaglia cambiario può essere emesso quale garanzia di crediti presenti o futuri.
Per esempio quale garanzia di conti correnti una banca può far emettere dai
suoi clienti un vaglia cambiario. Di regola l’importo non viene indicato.
Questo titolo cambiario non è destinato alla circolazione, ma viene lasciato in
deposito. Esso viene emesso sotto una condizione sospensiva: prima che il
credito (del rapporto base) del beneficiario contro l’emittente divenga
esigibile e non venga pagato, il creditore/beneficiario non ha alcun diritto
derivante dal titolo cambiario. Quest’ultimo non può essere né trasferito, né discontato.
Questa forma di garanzia comporta dei vantaggi sia per il creditore che per il debitore.
Il debitore non deve consegnare né soldi, né altri valori patrimoniali. Il
creditore non riceve una garanzia reale, come nel caso di un pegno, né
un’ulteriore garanzia personale, come nel caso della fideiussione. Grazie al
rigore formale dei titoli cambiari, ha tuttavia, in caso di ritardo nel
pagamento, la possibilità di un’esecuzione rapida e priva di difficoltà (cfr.
A. Meier-Hayoz/H.C. von der Crone, Wertpapierrecht, Berna 1985, § 18 m. 34-36
p. 232).
I
vaglia cambiari doc. B e C appaiono completi del luogo e data d’emissione e
data di scadenza.
c)
Ex
art. 1022 cpv. 1 e 2CO, applicabile anche al vaglia cambiario per il rinvio dell’art.
1098 cpv. 3 CO, l’avallante è obbligato nello stesso modo di colui per il quale
l’avallo è stato dato. La sua obbligazione è valida ancorché l’obbligazione
garantita sia nulla per qualsiasi altra causa che un vizio di forma.
Secondo
i combinati art. 1044 cpv. 1, 2 e 4 CO e 1098 cpv. 1 CO, l'emittente, il
girante e l’avallante del vaglia cambiario rispondono in solido verso il
portatore. Il portatore ha diritto di agire contro queste persone
individualmente o congiuntamente e non è tenuto ad osservare l’ordine nel quale
si sono obbligate. L’azione promossa contro uno degli obbligati non impedisce
di agire contro gli altri, anche se posteriori a colui contro il quale si sia
prima proceduto.
Il
portatore non è nemmeno legato alla scelta effettuata. Fintanto che non è
soddisfatto, può agire contro un altro obbligato, senza che con ciò un
obbligato venga liberato (cfr. A. Meier-Hayoz/H.C. von der Crone, op. cit., §
13 n. 25 p. 203).
La
procedente poteva pertanto agire contro l’escusso, atteso che non era tenuta ad
osservare l’ordine nel quale si sono obbligate le altre persone e non doveva
quindi agire dapprima contro l’emittente dei titoli cambiari.
d)
Secondo
i combinati art. 1003 CO e 1098 CO, la girata deve essere scritta sul vaglia
cambiario o su un foglio ad essa attaccato (allungamento). Deve essere scritta
dal girante. La girata è valida ancorché il beneficiario non sia indicato o il
girante abbia apposto soltanto la firma (girata in bianco). In questo caso la
girata per essere valida deve essere scritta a tergo del vaglia cambiario o
sull’allungamento.
Ex
art. 1004 cpv. 1 CO, applicabile secondo l’art. 1098 cpv. 1 CO anche al vaglia
cambiario, la girata trasferisce tutti i diritti inerenti al titolo cambiario.
Secondo
l’art. 1006 cpv. 1 CO il detentore del vaglia cambiario è considerato portatore
legittimo se giustifica il suo diritto con una serie continua di girate. Chi si
legittima in tal modo, vale fino a prova contraria, anche come legittimato
materialmente, come proprietario dell'effetto e pertanto come creditore del
credito cambiario (cfr. A. Meier-Hayoz/H.C. von der Crone, op. cit., § 11 n. 53
p. 181).
Dall’esame
dei vaglia cambiari doc. B e C si evince che essi sono stati validamente girati
in bianco __________, nuova ragione sociale della __________ (cfr. doc. F),
avendoli questa firmati a tergo senza l’indicazione del beneficiario ed ex art.
1003 CO la girata in bianco non necessitando di essere datata. Pertanto la
__________, quale detentrice dei vaglia cambiari in seguito a girate in bianco,
vale come legittimata materialmente, come proprietaria dei titoli cambiari e
pertanto come creditrice dei crediti cambiari. Essa poteva quindi validamente
agire individualmente contro tutti gli obbligati fino a estinzione
dell’obbligazione.
I
vaglia cambiari doc. B e C costituiscono di conseguenza validi riconoscimenti
di debito ex art. 82 LEF. La sentenza pretorile va quindi confermata.
E. 3 Intimazione: - __________ Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 11.03.1997 14.1996.26
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 14.96.00026 Lugano 11 marzo 1997/B/fb/fc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Zali segretaria: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 16 novembre 1995 da __________ patr. dall'avv. __________ Contro __________ patr. dall'avv. __________ tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposione interposta al PE n. __________ dell’UEF di Locarno del 23/30 ottobre 1995; sulla quale istanza il Pretore di Locarno-Città con sentenza 12 marzo 1996 ha così deciso: 1. L’istanza è accolta. § Di conseguenza l’opposizione interposta dal convenuto __________, al precetto esecutvo
n. __________ dell’UEF di Locarno è respinta in via provvisoria per l’importo di Fr. 120’400.-- oltre interessi al 6% dal 21 settembre 1995 su Fr. 120’000.-- e Fr. 198.-- di spese esecutive. 2. Le spese e la tassa di giustizia di complessivi Fr. 400.--, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico del convenuto, il quale rifonderà a controparte Fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili.” Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con atto 22 marzo 1996 ha postulato la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili; con osservazioni 23 aprile 1996 la parte appellata si è opposta al gravame, protestate spese e ripetibili; ritenuto in fatto A. Con PE n. __________ del 23/30 ottobre 1995 dell’UEF di Locarno la __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 120’000.-- oltre interessi al 6% dal 21 settembre 1995 e Fr. 400.--, indicando quale titolo di credito: “1) Avalli su due pagherò di Fr. 60’000.-- cadauno __________, con scadenza 21.09.1995 - 2) Titolo di provvigione.” Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore. B. La procedente fonda la sua pretesa su due vaglia cambiari di nominali Fr. 60’000.-- ciascuno (doc. B e C), datati 14 settembre 1995, emessi dalla __________ all’ordine della __________ (in seguito __________) e scadenti il 21 settembre 1995. Gli effetti cambiari recano l’avallo, fra altri, di __________. C. All’udienza di contraddittorio il debitore ha sostenuto che la procedente avrebbe dovuto presentare la documentazione già con l’istanza di rigetto, la produzione durante il contraddittorio precludendo all’escusso qualsiasi possibilità di difesa. Inoltre la creditrice ha promosso esecuzione contemporaneamente contro tre avallanti per lo stesso importo, mentre non ha perseguito con la necessaria diligenza la debitrice principale in luogo degli avallanti. Dagli effetti cambiari non risulta quando è avvenuta la girata, per cui secondo il debitore non è data la legittimazione attiva della __________. I vaglia cambiari mancano inoltre dei requisiti ex art. 1096 CO. D. Con sentenza 12 marzo 1996 il Pretore di Locarno-Città ha accolto l’istanza, argomentando che è durante l’udienza di contraddittorio che le parti al più tardi, sotto pena di perenzione, devono produrre i loro documenti. In prima sede è stato poi rilevato che l’avallante può essere escusso per primo, indipendentemente dalla debitrice di cui si è portato garante. In casu il vaglia cambiario, sottoscritto a tergo dalla __________, nuova ragione sociale della __________, è stato girato validamente in bianco, la girata non dovendo essere datata. D’altro canto l’art. 1022 cpv. 2 CO sancisce la validità dell’obbligazione dell’avallante anche se l’obbligazione garantita è nulla per qualsiasi altra causa che un vizio di forma. E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede. F. Con osservazioni 25 aprile 1996 la parte appellata si è opposta al gravame con argomentazioni di cui, se del caso, si dirà in seguito. Considerato in diritto 1. Ex art. 387 cpv. 2 CPC all’udienza le parti possono esporre le loro domande, le eccezioni d’ordine e di merito e dovranno produrre, sotto pena di perenzione, i documenti che suffragano le rispettive ragioni e che non fossero già stati prodotti unitamente all’istanza scritta. Il principio dell’oralità, dedotto dalla suddetta normativa di diritto procedurale cantonale assume carattere cogente in virtù delll’art. 101 CPC, che vieta alle parti e al giudice di adottare un modo di procedura diverso da quello stabilito dalla legge (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti). La procedente ha pertanto correttamente prodotto durante l’udienza di contraddittorio i doc. da B a F, su cui fonda l’istanza di rigetto, non essendovi alcun obbligo di inoltrarli con l’istanza scritta. 2. a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 338 con riferimenti). Nel caso di un’esecuzione ordinaria per titolo cambiario l’esame della sua esecutività si estende all’accertamento della validità del titolo sotto il profilo del diritto cambiario (Rep 1979 p. 400-401 e 1949 p. 312; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 59 p. 141). b) Il vaglia cambiario può essere emesso quale garanzia di crediti presenti o futuri. Per esempio quale garanzia di conti correnti una banca può far emettere dai suoi clienti un vaglia cambiario. Di regola l’importo non viene indicato. Questo titolo cambiario non è destinato alla circolazione, ma viene lasciato in deposito. Esso viene emesso sotto una condizione sospensiva: prima che il credito (del rapporto base) del beneficiario contro l’emittente divenga esigibile e non venga pagato, il creditore/beneficiario non ha alcun diritto derivante dal titolo cambiario. Quest’ultimo non può essere né trasferito, né discontato. Questa forma di garanzia comporta dei vantaggi sia per il creditore che per il debitore. Il debitore non deve consegnare né soldi, né altri valori patrimoniali. Il creditore non riceve una garanzia reale, come nel caso di un pegno, né un’ulteriore garanzia personale, come nel caso della fideiussione. Grazie al rigore formale dei titoli cambiari, ha tuttavia, in caso di ritardo nel pagamento, la possibilità di un’esecuzione rapida e priva di difficoltà (cfr. A. Meier-Hayoz/H.C. von der Crone, Wertpapierrecht, Berna 1985, § 18 m. 34-36
p. 232). I vaglia cambiari doc. B e C appaiono completi del luogo e data d’emissione e data di scadenza. c) Ex art. 1022 cpv. 1 e 2CO, applicabile anche al vaglia cambiario per il rinvio dell’art. 1098 cpv. 3 CO, l’avallante è obbligato nello stesso modo di colui per il quale l’avallo è stato dato. La sua obbligazione è valida ancorché l’obbligazione garantita sia nulla per qualsiasi altra causa che un vizio di forma. Secondo i combinati art. 1044 cpv. 1, 2 e 4 CO e 1098 cpv. 1 CO, l'emittente, il girante e l’avallante del vaglia cambiario rispondono in solido verso il portatore. Il portatore ha diritto di agire contro queste persone individualmente o congiuntamente e non è tenuto ad osservare l’ordine nel quale si sono obbligate. L’azione promossa contro uno degli obbligati non impedisce di agire contro gli altri, anche se posteriori a colui contro il quale si sia prima proceduto. Il portatore non è nemmeno legato alla scelta effettuata. Fintanto che non è soddisfatto, può agire contro un altro obbligato, senza che con ciò un obbligato venga liberato (cfr. A. Meier-Hayoz/H.C. von der Crone, op. cit., § 13 n. 25 p. 203). La procedente poteva pertanto agire contro l’escusso, atteso che non era tenuta ad osservare l’ordine nel quale si sono obbligate le altre persone e non doveva quindi agire dapprima contro l’emittente dei titoli cambiari. d) Secondo i combinati art. 1003 CO e 1098 CO, la girata deve essere scritta sul vaglia cambiario o su un foglio ad essa attaccato (allungamento). Deve essere scritta dal girante. La girata è valida ancorché il beneficiario non sia indicato o il girante abbia apposto soltanto la firma (girata in bianco). In questo caso la girata per essere valida deve essere scritta a tergo del vaglia cambiario o sull’allungamento. Ex art. 1004 cpv. 1 CO, applicabile secondo l’art. 1098 cpv. 1 CO anche al vaglia cambiario, la girata trasferisce tutti i diritti inerenti al titolo cambiario. Secondo l’art. 1006 cpv. 1 CO il detentore del vaglia cambiario è considerato portatore legittimo se giustifica il suo diritto con una serie continua di girate. Chi si legittima in tal modo, vale fino a prova contraria, anche come legittimato materialmente, come proprietario dell'effetto e pertanto come creditore del credito cambiario (cfr. A. Meier-Hayoz/H.C. von der Crone, op. cit., § 11 n. 53
p. 181). Dall’esame dei vaglia cambiari doc. B e C si evince che essi sono stati validamente girati in bianco __________, nuova ragione sociale della __________ (cfr. doc. F), avendoli questa firmati a tergo senza l’indicazione del beneficiario ed ex art. 1003 CO la girata in bianco non necessitando di essere datata. Pertanto la __________, quale detentrice dei vaglia cambiari in seguito a girate in bianco, vale come legittimata materialmente, come proprietaria dei titoli cambiari e pertanto come creditrice dei crediti cambiari. Essa poteva quindi validamente agire individualmente contro tutti gli obbligati fino a estinzione dell’obbligazione. I vaglia cambiari doc. B e C costituiscono di conseguenza validi riconoscimenti di debito ex art. 82 LEF. La sentenza pretorile va quindi confermata. 3. L’appello 22 marzo 1996 di __________ va di conseguenza respinto. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF). Per i quali motivi, richiamati gli art. 387 cpv. 2 CPC, 82 LEF, 1003, 1004 cpv. 1, 1006 cpv. 1, 1022 e 1044 CO pronuncia 1. L’appello 22 marzo 1996 di __________, è respinto. 2. La tassa di giustizia di Fr. 600.--, già anticipata dall’appellante, è a carico di __________, che rifonderà a __________ Fr. 1’000.-- a titolo di indennità. 3. Intimazione: - __________ Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria