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14.1996.112

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1996-01-27 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 L’appellante adduce per la prima volta in sede d’appello di aver ottenuto una dilazione di pagamento  prima della declaratoria di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub C. a) La questione a sapere se possono essere ammessi in seconda sede fatti, prove ed eccezioni nuovi va risolta facendo capo al diritto processuale civile cantonale, atteso che per l’art. 25 n. 2 LEF il Cantone ha facoltà sia di ammettere, sia di limitare, sia di escludere fatti nuovi nella procedura di ricorso di cui all’art. 174 LEF. Per gli art. 385 ss. CPC l’istanza di fallimento è trattata con la procedura sommaria (cfr. in particolare l’art. 387 CPC). Contro la decisione in prima sede del Pretore è dato il rimedio dell’appellazione a questa Camera: il termine di ricorso è di dieci giorni. A prescindere da questa particolarità, l’art. 388 CPC non modifica in nulla le regole che disciplinano l’istituto dell’appello. Queste escludono, in virtù dell’art. 321 cpv.1 lett. b CPC, la facoltà di addurre in seconda sede nuovi fatti, prove ed eccezioni (cfr. tra tante, CEF 28 maggio 1980 in re C.SA, in Rep 1981 p. 420; CEF 28 gennaio 1988 in re A. AG c. F.T. e 8 agosto 1989 in re B.A. c. A.SA). La scrivente Camera ha, per prassi costante, stabilito una particolarità procedurale in caso di dichiarazione di fallimento, negando l’ammissibilità di nova in senso proprio (ossia fatti verificatisi dopo il giudizio impugnato) ma ammettendo gli pseudonova (ossia fatti rilevanti realizzatisi ante declaratoria di decozione ma non portati a conoscenza del primo giudice), cfr. tra tante CEF 8 agosto 1989 in re B.A. c. A. SA oltre che CEF 7 giugno 1983 in re E. c. I. p. 4-5. Gli pseudonova devono essere tali da escludere la pronuncia del fallimento, qualora fossero stati tempestivamente noti al Pretore, e non devono apparire come un ripiego o un espediente abilmente ideato per evitare il fallimento con i gravi effetti che ne conseguono (cfr. CEF 28 gennaio 1988 in re A.AG c. F.T. cons. 1 i.f. e rif. ivi).

E. 2 Nel caso in esame, quanto riferito sub 1 in ingresso, costituisce prova sufficiente della concessione di una dilazione di pagamento ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato.

E. 3 Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono a carico della __________ II. La tassa di giustizia di Fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico. III. Intimazione:    -    __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5 Per la Camera esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                            Il segretario

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 27.01.1997 14.1996.112

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 14.96.00112 Lugano 27 gennaio 1996 /B/fc/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini, Zali segretaria: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sulla causa a procedura fallimentare dipendente dall’istanza 10 ottobre 1996 presentata da __________ contro __________ patr. da: __________ sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha decretato il 4 dicembre 1996: “ 1. E` pronunciato il fallimento della __________ Lugano, a far tempo da          mercoledì __________ alle ore 14.00. 2./3./4 . omissis”. Sentenza tempestivamente dedotta in appello l’11 dicembre 1996 dalla __________ che ne postula l’annullamento; richiamato il decreto presidenziale 12/16 dicembre 1996 che ha accordato all’appello effetto sospensivo parziale; ritenuto in fatto A. Con istanza 7 ottobre 1996 la __________ ha chiesto il fallimento della __________ per Fr. 107’462.15 oltre accessori e dedotti eventuali acconti. B. All’udienza di contraddittorio l’escussa non è comparsa. C. L’appellante adduce di aver ottenuto dalla creditrice, prima della declaratoria di fallimento, una nuova dilazione di pagamento del debito ed ha prodotto una dichiarazione della __________ in tal senso (doc. B). Considerato in diritto 1. L’appellante adduce per la prima volta in sede d’appello di aver ottenuto una dilazione di pagamento  prima della declaratoria di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub C. a) La questione a sapere se possono essere ammessi in seconda sede fatti, prove ed eccezioni nuovi va risolta facendo capo al diritto processuale civile cantonale, atteso che per l’art. 25 n. 2 LEF il Cantone ha facoltà sia di ammettere, sia di limitare, sia di escludere fatti nuovi nella procedura di ricorso di cui all’art. 174 LEF. Per gli art. 385 ss. CPC l’istanza di fallimento è trattata con la procedura sommaria (cfr. in particolare l’art. 387 CPC). Contro la decisione in prima sede del Pretore è dato il rimedio dell’appellazione a questa Camera: il termine di ricorso è di dieci giorni. A prescindere da questa particolarità, l’art. 388 CPC non modifica in nulla le regole che disciplinano l’istituto dell’appello. Queste escludono, in virtù dell’art. 321 cpv.1 lett. b CPC, la facoltà di addurre in seconda sede nuovi fatti, prove ed eccezioni (cfr. tra tante, CEF 28 maggio 1980 in re C.SA, in Rep 1981 p. 420; CEF 28 gennaio 1988 in re A. AG c. F.T. e 8 agosto 1989 in re B.A. c. A.SA). La scrivente Camera ha, per prassi costante, stabilito una particolarità procedurale in caso di dichiarazione di fallimento, negando l’ammissibilità di nova in senso proprio (ossia fatti verificatisi dopo il giudizio impugnato) ma ammettendo gli pseudonova (ossia fatti rilevanti realizzatisi ante declaratoria di decozione ma non portati a conoscenza del primo giudice), cfr. tra tante CEF 8 agosto 1989 in re B.A. c. A. SA oltre che CEF 7 giugno 1983 in re E. c. I. p. 4-5. Gli pseudonova devono essere tali da escludere la pronuncia del fallimento, qualora fossero stati tempestivamente noti al Pretore, e non devono apparire come un ripiego o un espediente abilmente ideato per evitare il fallimento con i gravi effetti che ne conseguono (cfr. CEF 28 gennaio 1988 in re A.AG c. F.T. cons. 1 i.f. e rif. ivi). 2. Nel caso in esame, quanto riferito sub 1 in ingresso, costituisce prova sufficiente della concessione di una dilazione di pagamento ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato. 3. La tassa di giustizia è a carico dell’appellante, siccome non comparsa avanti il primo giudice, in ambo le sedi (art. 54 TarLEF). Non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 1 TarLEF). Le spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante. Per questi motivi, richiamati gli art. 171 e 174 LEF, 387 e 388 CPC pronuncia I. L’appello 11 dicembre 1996 della __________, è accolto. Di conseguenza il giudizio di prima sede viene così riformato: “ 1. La dichiarazione di fallimento 4 dicembre 1996 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. FA. 96.01090, nei confronti della __________, è annullata. 2. La tassa di giustizia di prima sede di Fr. 80.--, da anticipare come di rito, è a carico della __________ 3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono a carico della __________ II. La tassa di giustizia di Fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico. III. Intimazione:    -    __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5 Per la Camera esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                            Il segretario