Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (2 Absätze)
E. 17 cpv.3 LEF contro la mancata decisione della Pretore sulla domanda di revoca del commissario per carenza del requisito di imparzialità; che "parallelamente si chiede la giusta pronuncia di codesta Autorità sul comportamento del sig. __________, comportamento in aperto contrasto con la funzione pubblica da lui esercitata. Si chiede che tutti gli atti messi in essere dal Commissario siano dichiarati nulli"; che il giudizio pretorile di revoca della moratoria - peraltro nel confuso gravame nemmeno rimesso in discussione - è in linea con gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, atteso che il debitore deve indicare al giudice del concordato i mezzi finanziari di cui dispone per garantire le spese d’esecuzione del concordato - nell’ipotesi che si giunga all’omologazione secondo la proposta che va formulata nella domanda introduttiva - e che la proposta di concordato deve essere seria e rispettosa dei diritti dei creditori (cfr. Flavio Cometta, La procedura concordataria nel nuovo diritto, in: La revisione della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento, Atti della giornata di studio del 9 ottobre 1995, Collana CFPG vol. 16, Lugano 1996, p. 122-123, n. 3.1.2.1); che non vi può essere spazio per qualsivoglia censura di denegata o ritardata giustizia, il primo giudice essendosi determinato con giudizio suscettibile di impugnativa; che nemmeno è possibile censurare in sede di appello contro la sentenza pretorile di revoca della moratoria il comportamento del Commissario, atteso che le censure ex art. 5 LEF sfuggono al potere di cognizione del giudice del concordato come pure della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale Autorità giudiziaria superiore dei concordati, rientrando nell'esclusiva competenza del giudice del merito (cfr. Cometta, op. cit., p.139, n.6.3; Daniel Hunkeler, Das Nachlassverfahren nach revidiertem SchKG, Friborgo 1996, p.190-191); che l'appello va pertanto respinto; che la tassa di giustizia è a carico della ditta __________. (art. 54 e 61 cpv.1 OTLEF); richiamati gli art. 293 ss. LEF PRONUNCIA 1. L’appellazione
E. 21 novembre 1996 __________ è respinta. 1.1 Di conseguenza è confermato il giudizio di prima sede che ha revocato la moratoria per concordato ordinario concessa alla ditta __________. 2. E' ordinata la pubblicazione del dispositivo di questa sentenza sul Foglio ufficiale svizzero di commercio e sul Foglio ufficiale cantonale. 3. La tassa di giustizia in Fr. 300.--, da anticipare dall’appellante, resta a carico della ditta __________ 4. Intimazione a: - __________ Comunicazione a: Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5 UE di Lugano Ufficio registri di Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello - quale Autorità giudiziaria superiore dei concordati - Il presidente La segretaria:
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 09.04.1997 14.1996.107
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 14.96.00107 Lugano 9 aprile 1997 /FC/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello - quale Autorità giudiziaria superiore dei concordati - composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Zali segretaria: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 18 luglio 1996 di moratoria concordataria alla Pretura del Distretto di Lugano da __________; richiamata la sentenza 14 novembre 1996 della Pretore del Distretto di Lugano che ha revocato la moratoria concessa l'8 agosto 1996; sentenza tempestivamente dedotta in appello da __________ patr. dall'avv. __________ con atto 21 novembre 1996 denominato "appellazione" e "fondato sul successivo cpv.3 del predetto art. 17 LEF"; preso atto delle osservazioni commissariali 6 dicembre 1996 di __________ RITENUTO IN FATTO E CONSIDERANDO IN DIRITTO che con sentenza 14 novembre 1996 la Pretore del Distretto di Lugano ha revocato la moratoria concordataria concessa alla ditta __________. per le ragioni ivi partitamente indicate cui si rinvia; che in particolare il primo giudice ha motivato la revoca ex art. 306 cpv.2 LEF per la certezza acquisita nel senso che gli attivi del debitore non siano nemmeno sufficienti per coprire i crediti privilegiati (Fr. 33'340.80), ritenuto altresì che per la durata della moratoria non è nemmeno stato versato il canone di locazione per Fr. 48'800.--; che con appellazione 21 novembre 1996, formulata in termini al limite della ricevibilità, __________ si è aggravata per il titolo di denegata o ritardata giustizia ex art. 17 cpv.3 LEF contro la mancata decisione della Pretore sulla domanda di revoca del commissario per carenza del requisito di imparzialità; che "parallelamente si chiede la giusta pronuncia di codesta Autorità sul comportamento del sig. __________, comportamento in aperto contrasto con la funzione pubblica da lui esercitata. Si chiede che tutti gli atti messi in essere dal Commissario siano dichiarati nulli"; che il giudizio pretorile di revoca della moratoria - peraltro nel confuso gravame nemmeno rimesso in discussione - è in linea con gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, atteso che il debitore deve indicare al giudice del concordato i mezzi finanziari di cui dispone per garantire le spese d’esecuzione del concordato - nell’ipotesi che si giunga all’omologazione secondo la proposta che va formulata nella domanda introduttiva - e che la proposta di concordato deve essere seria e rispettosa dei diritti dei creditori (cfr. Flavio Cometta, La procedura concordataria nel nuovo diritto, in: La revisione della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento, Atti della giornata di studio del 9 ottobre 1995, Collana CFPG vol. 16, Lugano 1996, p. 122-123, n. 3.1.2.1); che non vi può essere spazio per qualsivoglia censura di denegata o ritardata giustizia, il primo giudice essendosi determinato con giudizio suscettibile di impugnativa; che nemmeno è possibile censurare in sede di appello contro la sentenza pretorile di revoca della moratoria il comportamento del Commissario, atteso che le censure ex art. 5 LEF sfuggono al potere di cognizione del giudice del concordato come pure della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale Autorità giudiziaria superiore dei concordati, rientrando nell'esclusiva competenza del giudice del merito (cfr. Cometta, op. cit., p.139, n.6.3; Daniel Hunkeler, Das Nachlassverfahren nach revidiertem SchKG, Friborgo 1996, p.190-191); che l'appello va pertanto respinto; che la tassa di giustizia è a carico della ditta __________. (art. 54 e 61 cpv.1 OTLEF); richiamati gli art. 293 ss. LEF PRONUNCIA 1. L’appellazione 21 novembre 1996 __________ è respinta. 1.1 Di conseguenza è confermato il giudizio di prima sede che ha revocato la moratoria per concordato ordinario concessa alla ditta __________. 2. E' ordinata la pubblicazione del dispositivo di questa sentenza sul Foglio ufficiale svizzero di commercio e sul Foglio ufficiale cantonale. 3. La tassa di giustizia in Fr. 300.--, da anticipare dall’appellante, resta a carico della ditta __________ 4. Intimazione a: - __________ Comunicazione a: Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5 UE di Lugano Ufficio registri di Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello - quale Autorità giudiziaria superiore dei concordati - Il presidente La segretaria: