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14.1996.102

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1996-12-12 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 12.12.1996 14.1996.102

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 14.96.00102 Lugano 12 dicembre 1996 /B/fc/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello composta dei giudici: Pellegrini, vicepresidente Zali e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente) segretaria: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 20 settembre 1996 da __________ contro __________ tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 22agosto/5 settembre 1996 dell’UEF di Locarno; sulla quale istanza il Pretore di Locarno-Città con sentenza 30 ottobre 1996 ha così deciso: “ 1. L’istanza è accolta: l’opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo no. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti, Locarno è respinta in via provvisoria per Fr. 43’600.-- oltre interessi al 12% dal 22  dicembre 1990 su Fr. 15’000.--, dal 15 maggio 1991 su Fr. 14’000.--, dal 15 ottobre 1991 su Fr. 4’600.-- e dal 15 maggio 1992 su Fr. 10’000.--, nonché Fr. 100.-- di spese esecutive. 2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi Fr. 175.--, da anticipare dalla parte istante, sono a carico della convenuta, la quale rifonderà a controparte Fr. 200.-- di indennità” . Sentenza dedotta in appello dall’escussa con atto in lingua tedesca; richiamata la diffida 11 novembre 1996 del Presidente di questa Camera mediante la quale alla ricorrente veniva assegnato un termine scadente il 29 novembre 1996 per effettuare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale d’appello -introiti AGITI- un deposito di Fr. 260.-- a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell’importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato deserto ai sensi dell’art.312 CPC; considerato come il versamento non sia stato effettuato per cui l’appello va stralciato dai ruoli; ritenuto che con ordinanza 11 novembre 1996 il Presidente di questa Camera ha assegnato all’appellante ex art. 142 cpv. 3 CPC un termine perentorio di 10 giorni per ripresentare l’atto di appello in lingua italiana - così come sancito dall’art. 117 cpv. 1 CPC (”il processo deve svolgersi in lingua Italiana”) - con la comminatoria che il mancato ossequio dell’ordinanza e del termine in essa fissato avrebbe comportato l’irricevibilità dell’atto ricorsuale; preso atto che __________ non ha prodotto entro il termine fissato l’atto d’appello in lingua italiana, per cui l’appello sarebbe in ogni caso irricevibile pronuncia 1. L’appello  6 novembre 1996 di __________ -comunque irricevibile per mancata traduzione- è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell’anticipo. 2. Non si prelevano spese. 3. Intimazione:    -    __________ Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il vicepresidente                                                    La segretaria