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Incarto n.14.96.00001
Lugano
24 ottobre 1996
/B/fc/fb
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
La Camera di esecuzione e fallimentidel Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente,Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 2 ottobre 1995 da
__________
patr. da: avv. __________
contro
__________
patr. da: avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dellopposizione interposta al PE n. __________ del 16 agosto/14 settembre 1995 dellUEF di Locarno;
sulla quale istanza il Pretore di Locarno-Città con sentenza 8 gennaio 1996 ha così pronunciato:
1.Listanza é parzialmente accolta.
Di conseguenza é rigettata in via provvisoria lopposizione interposta dal convenuto __________ al precetto esecutivo n. __________ dellUEF di Locarno per limporto di Fr. 58009.-- oltre interessi al 5% dal 1. gennaio 1995 su Fr. 40317.90 e per la rimanenza con decorso da ogni singola scadenza delle rate di pigione, oltre a Fr. 108.-- di spese esecutive.
2.Le spese e la tassa di giudizio per complessivi Fr. 250.--, da anticipare dallistante, sono poste a carico del convenuto, il quale rifonderà a controparte Fr. 700.-- a titolo di ripetibili.
Decisione dedotta tempestivamente in appello dallescusso che con atto 18 gennaio 1996 ha chiesto la reiezione dellistanza, protestate spese e ripetibili;
con osservazioni 19 febbraio 1996 la parte appellata si é opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;
preso atto che con scritto 30 settembre 1996 il patrocinatore dellappellante ha ritirato lappello, avendo le parti raggiunto un accordo transattivo;
considerato come il ritiro dellappello ne comporta lo stralcio essendo la procedura divenuta priva doggetto;
ritenuto che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva doggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta nellevenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto;
preso atto che con comunicazione 17 ottobre 1996 la parte appellata si è dichiarata d'accordo con la compensazione delle ripetibili,
pronuncia
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente La segretaria