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14.1995.85

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1999-09-24 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 24.09.1999 14.1995.85

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 14.95.00085 Lugano 24 settembre 1999 /FA/fc/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cometta, presidente Pellegrini e Zali segretaria: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo nella procedura promossa il 16 maggio 1990 da __________                                                          patr. dall'avv. __________ contro __________ patr. dall'avv. __________ tendente ad ottenere, in via cautelare, la sospensione della procedura esecutiva di cui al PE n. __________ 3 aprile/8 maggio 1989 dell'UEF di Lugano circ. 1 e, in via principale, l'annullamento della sentenza 23 marzo 1990 della CEF; sulla quale richiesta di sospensione il Pretore del Distretto di Lugano con decreto 5 giugno 1990 ha così deciso: “ 1. Alla petizione 16/17 maggio 1990 è accordato effetto sospensivo.” Decreto dedotto tempestivamente in appello da __________ che con atto 11 giugno 1990 ha postulato l'annullamento del decreto pretorile, protestate spese e ripetibili; con osservazioni 6 luglio 1990 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili; ritenuto

-   che nella sentenza di cui si chiede l'annullamento viene pronunciato il rigetto definitivo dell'opposizione al PE n. __________ 3 aprile/8 maggio 1989 dell'UEF di Lugano circ. 1, a convalida del sequestro __________;

-   che __________, con scritto 5 ottobre 1990 alla Pretura di Lugano, ha in sostanza comunicato di rinunciare al sequestro definendolo caduco;

-   che la controparte, con scritto 12 novembre 1990, ha aderito alla liberazione dell'oggetto sequestrato;

-   che è quindi decaduta pure la citata esecuzione a convalida;

-   che l'istanza di rigetto promossa dalla qui appellante, così come le successive procedure giudiziarie, ivi compresa la restituzione in intero contro la sentenza 23 marzo 1990, sono divenute prive d'oggetto;

-   che analoga sorte è toccata al gravame in esame, di cui non occorre quindi esaminare ricevibilità e fondatezza;

-   che, viste le peculiarità della fattispecie in esame, si giustifica di prescindere dalla percezione della tassa di giustizia e dall'attribuzione di ripetibili; pronuncia:              1. L’appello 11 giugno 1990 di __________, è stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo d'oggetto. 2. Non si percepisce tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione a:

-     __________ Comunicazione alla Pretura di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                                             La segretaria