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14.1995.83

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1995-08-08 · Italiano TI
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Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 L'art. 512 CPC stabilisce che il riconoscimento di sentenze di pagamento in denaro o di prestazioni di garanzia avviene, ad opera del giudice normalmente competente, nell'ambito del procedimento di rigetto definitivo dell'opposizione secondo la LEF, fatta eccezione per le decisioni di prestazioni di denaro che soggiacciono alla Convenzione di Lugano. L'art. 513b CPC precisa al cpv.1 che il pretore del domicilio del convenuto o del luogo dell'esecuzione è competente per riconoscere o dichiarare esecutive le decisioni che condannano al pagamento di una somma di denaro o ad altre prestazioni cui torna applicabile la Convenzione di Lugano. Per il cpv.2, il pretore è competente per adottare i provvedimenti cautelari ex art. 39 Convenzione secondo la procedura degli art. 376 ss. CPC; la Camera civile d'appello è competente per pronunciarsi sull'opposizione ai sensi degli art. 36 e 40 della Convenzione (cpv.3). L'art. 513c CPC indica che:

-     l'istanza di riconoscimento o di exequatur è inoltrata al pretore nelle forme della procedura non contenziosa di camera di consiglio (cpv.1);

-     l'opposizione è proposta alla Camera civile d'appello nelle forme della procedura contenziosa di camera di consiglio (cpv.2);

-     l'opposizione ex art. 40 Convenzione deve essere proposta nel termine di due mesi dall'intimazione della sentenza del pretore (cpv.3).

E. 2 Il legislatore ticinese non ha ben compreso il problema di diritto esecutivo sotteso all'applicazione della Convenzione di Lugano nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione ed ha attuato una normativa che non è di sussidio al caso di specie, dimenticando che in sostanza nulla è cambiato quando il creditore non voglia godere dei vantaggi che la Convenzione gli offre, ad esempio del cosiddetto effetto sorpresa che gli consente di iniziare la procedura senza l'emissione di un precetto esecutivo e pertanto senza che il debitore sia previamente avvertito: in siffatta evenienza il giudice del rigetto si limita all'esame preliminare del riconoscimento della sentenza estera - secondo il diritto al riconoscimento materiale previsto dalla Convenzione di Lugano e non più secondo la Convenzione italo-svizzera del 1933

- nella procedura abituale di rigetto definitivo dell'opposizione (cfr. Walter Stoffel, Das Verfahren zur Anerkennung handelsrechtlicher Entscheide nach dem Lugano-Übereinkommen, in: SZW 1993 p.115 n.2.1).

E. 3 Il Pretore si è pertanto correttamente determinato, interpretando per il giusto verso l'art. 512 CPC nel senso che si ricorre alla laboriosa procedura prevista ex art. 513b e 513c CPC solo quando sia espressamente richiesto dal creditore.

E. 4 Come rettamente ha rilevato il primo giudice, l'escussa è l'unica erede del defunto __________ (doc. G); sull'eccezione dedotta dall'art. 59 Cost., è di tutta evidenza che il debitore può rinunciare al foro del domicilio tra l'altro entrando in lite senza eccepire tale fatto. Nel caso di specie, dalla lettura della sentenza doc. E si evince che __________ si è limitato ad eccepire l'incompetenza del Tribunale di __________, a suo dire erroneamente adito in luogo di quello di __________ (pure in Italia), mentre nulla ha eccepito sul foro del suo domicilio in Svizzera, manifestando in tale modo di rinunciarvi.

E. 5 In sede di appello non vi è più disputa sull'importo dovuto in lire italiane, ma solo sull'importo in franchi svizzeri conseguente al tasso di cambio, o meglio al giorno entrante in linea di conto per la sua determinazione. Per il Pretore e per il creditore __________ sono dovuti Fr. 168'974.-- corrispondenti al cambio bancario Lit./Fr. al 17 dicembre 1993 (0,0892 all'acquisto) mentro per l'escussa __________ solo Fr. 163'670.-- corrispondenti al valore di conversione del giorno a partire dal quale il pretore ha riconosciuto al creditore gli interessi di mora, ossia il 1. dicembre 1993 quando il cambio era di 0,08640, come alla dichiarazione bancaria presentata per la prima volta in appello. a) Come giustamente evidenzia __________, in seconda sede non è possibile produrre nuovi documenti ostandovi l'art. 321 cpv.1 lett.b CPC. Il giudizio va quindi reso solo sulla base dei documenti agli atti, tenuto conto delle ammissioni delle parti. b) Per l'art. 67 cpv.1 n.3 LEF la domanda d'esecuzione deve indicare l'ammontare del credito in valuta legale svizzera: siffatta conversione è norma di ordine pubblico imposta da necessità pratiche, ritenuto che il prodotto della realizzazione che deve servire al pagamento del debito in esecuzione si ottiene di regola in valuta svizzera e inoltre gli attestati di carenza di beni devono essere stabiliti in valuta svizzera. Con l'art. 67 cpv.1 n. 3 LEF il legislatore non ha inteso modificare per novazione il rapporto giuridico tra le parti ma ha semplicemente imposto al debitore, per considerazioni d'ordine pratico, di sopportare che nella procedura esecutiva i suoi beni in Svizzera siano soggetti ad esecuzione per un importo in valuta svizzera corrispendente al debito in valuta straniera. Per norma di diritto materiale resta comunque sempre dovuta la valuta pattuita contrattualmente (art. 84 cpv. 2 CO e contrario), cfr. DTF (II.Corte civile) 16 marzo 1989 in SJ 1989 p.350-352. c) E' compito del giudice dell'art. 86 LEF stabilire se l'escusso, debitore di valuta estera che ha pagato in franchi svizzeri un importo maggiore, possa ripetere come indebito la differenza di cambio. L'escusso dovrà invece rivolgersi al giudice dell'art. 85 LEF per far constatare l'annullamento dell'esecuzione nel caso in cui abbia pagato in valuta estera direttamente al creditore, ritenuto che l'escusso non può pagare all'ufficio esecuzione in valuta estera. d) La conversione in moneta svizzera ai fini esecutivi va fatta al tasso del giorno della domanda d'esecuzione (DTF 51 III 180; II CCA 9 luglio 1991 in re C. C. c. A. C. cons.8). e) Non è noto il tasso di cambio del giorno della domanda d'esecuzione. Contrariamente alla massima della sentenza CEF 15 aprile 1981 (cfr. Rep 1982 p.406), il tasso di cambio Lit./Fr., ma anche il tasso di cambio in genere, non può dirsi fatto notorio e quindi da accertare d'ufficio, atteso che le turbolenze valutarie e la volatilità dei corsi determinano continue e sensibili oscillazioni, anche in funzione dell'importo da convertire. Occorre quindi, anche per garantire il diritto di essere sentito, che le parti possano determinarsi sul tasso di cambio applicabile. f) La mancanza di prova sul tasso di cambio nel caso di specie avrebbe determinato la reiezione dell'istanza: alla carenza supplisce però l'ammissione dell'escussa nel senso a lei più favorevole del riconoscimento corrispondente a Fr. 163'670.--. Entro questi limiti l'appello è parzialmente accolto.

E. 6 Il tipo di procedura proposto dal creditore determina altresì la modifica d'ufficio del dispositivo 1.A) nel senso che viene depennato quanto non può che costituire un considerando, sia pure con valore pregiudiziale per il successivo giudizio.

E. 7 Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza pressochè totale dell'appellante (art. 51, 54, 67 cpv.1 e 68 cpv.1 OTLEF). Richiamati gli art. 80 e 81 LEF, 25 ss. Convenzione di Lugano PRONUNCIA 1. L’appello 25 luglio 1994 di __________, è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 13 luglio 1994 del Pretore del Distretto di Lugano è così riformata: 1. "L'istanza

E. 11 aprile 1994 di __________, è      parzialmente accolta. Di conseguenza l'opposizione interposta __________, è respinta in via definitiva limitatamente a Fr. 163'670.-- con interessi al 5% dal 1. dicembre 1993. 2. La tassa di giustizia in Fr. 300.--, da anticipare dall'istante, è a carico di __________ che rifonderà a __________ Fr. 1'000.-- di indennità". 2. La tassa di giustizia d'appello in Fr. 450.--, da anticipare dall'appellante, è a carico di __________ che rifonderà a __________ Fr. 1'000.-- di indennità. 3. Intimazione:

-     __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.80.95.00161

Lugano

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente,Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi Il segretario

statuendo sul ricorso del 8 agosto 1995

in materia di:                 IC/IFD 89/90

presentato da:

__________ __________,__________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente:                                                          Il Segretario: