Sentenza o decisione senza scheda
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 18.04.2000 14.1995.70
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 14.1995.00070 Lugano 18 aprile 2000 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cometta, presidente Pellegrini e Zali segretaria: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 18 giugno 1993 da __________ patr. dall'avv. __________ contro __________ patr. dall'avv. __________ tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 15 giugno 1993 dell’UE di Lugano; sulla quale istanza Il Pretore di Lugano, Sezione 5, con sentenza 23 luglio 1993 ha così deciso: “ 1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al PE indicato è respinta in via definitiva per fr. 40’730.70 con interessi al 5% dal 24.6.1991. 2. La tassa di giustizia di fr. 170.--, da anticipare dall’istante, è posta a carico dell’escusso, a cui è fatto obbligo di versare alla controparte fr. 400.-- di indennità.” Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 30 luglio 1993 ha postulato la reiezione dell'istanza, con protesta di spese e ripetibili; con osservazioni 30 agosto 1993 la parte appellata si è opposta al gravame, protestate spese e ripetibili; r ilevato che con decreto 29 settembre 1993 del Pretore di Locarno-Città è stato dichiarato il fallimento della __________ preso atto che con scritto 2 novembre 1999 l'avv. __________, amministratrice speciale nel fallimento della __________, ha comunicato che la seconda adunanza dei creditori ha deciso di rinunciare al credito fatto valere dalla __________ nei confronti di __________ ritenuto che con lettera 27 marzo 2000 i patrocinatori delle parti hanno dichiarato di ritirare la procedura in esame, chiedendone lo stralcio, compensate spese e ripetibili; considerato come la procedura in esame sia così divenuta priva d'oggetto; rilevato che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva d'oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta nell'evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto, come nel caso di specie; pronuncia 1. L'appello 30 luglio 1993 di __________, Lugano, è stralciato dai ruoli nel senso dei considerandi. 2. La tassa di giustizia di fr. 100.--, già anticipata dall'appellante, è posta a carico metà per parte, compensate le ripetibili 3. Intimazione: - __________ Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria