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14.1995.31

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1995-04-20 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 20.04.1995 14.1995.31

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 14.95.00031 Lugano 20 aprile 1995/kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Zali segretaria: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo nella procedura fallimentare dipendente dall’istanza presentata il 13 gennaio 1995 da ____________________ (patrocinato dallo Studio legale __________) Contro __________ titolare della ditta individuale __________ procedura congiunta con altre due dipendenti da istanze fallimentari promosse da __________ (5 gennaio 1995) e da __________, (19 gennaio 1995), in cui il Pretore di Locarno-Campagna ha decretato il 26 gennaio 1995, per quanto qui di rilievo: “1.      E’ dichiarato il fallimento di __________, titolare della ditta individuale __________, con effetto 26 gennaio 1995 alle ore 15.00. §.      I creditori sono avvertiti che sono responsabili delle spese fino alla prima adunanza dei creditori (art. 169 e 235 LEF).

3.      Le spese e la tassa di giustizia di Fr. 150.--, da anticipare dalle parti istanti, sono a carico del fallito”; sentenza tempestivamente dedotta in appello il 6 febbraio 1995 da __________ che ne postula la riforma limitatamente al carico delle spese nella forma della loro anticipazione, ritenuto che il fallimento non può essere decretato sulla base di un’istanza che non è stata oggetto di contraddittorio; esaminati atti e documenti; posti i seguenti punti di giudizio :         1.   se deve essere accolta l'appellazione 6 febbraio 1995 di __________;

2.   tassa di giustizia e ripetibili. Considerato in fatto e in diritto : che tre creditori (tra cui l’appellante) hanno chiesto il fallimento, poi concesso il 26 gennaio 1995 prima ancora che avesse luogo l’udienza di contraddittorio fissata per __________ per il 6 febbraio 1995; che con l’appello in esame __________ non censura il fatto che sia stato dichiarato il fallimento ma solo che, non essendosi potuta esprimere in sede di contraddittorio, non ha potuto determinarsi come sarebbe stato suo diritto, ad esempio ritirando l’istanza per evitare di dover anticipare le spese ex art. 169 LEF; che il diritto di essere sentito, dedotto dall'art. 387 cpv.1 CPC oltre che dall'art. 4 Cost., va tutelato anche nella procedura sommaria di fallimento; che __________ è legittimata all’appello, il gravamen realizzandosi nel dover anticipare, unitamente ad altri due creditori, le spese ex art. 169 LEF fino alla prima adunanza dei creditori (art. 235 LEF); che il diritto di essere sentito è stato nel caso di specie disatteso nei confronti di __________; che il pronunciato fallimentare, dipendente da altre due procedure per le quali non vi è disputa su vizi procedurali di qualsivoglia natura, resta pienamente operante, salvo sulla corresponsabilità di __________ per l’anticipazione delle spese che non può essere a carico di chi non si è potuto esprimere in sede di contraddittorio; che per le peculiarità del caso si prescinde dal prelevare la tassa di giustizia (art. 67 OTLEF) mentre l’errore pretorile determina il carico allo Stato dell’indennità a favore di __________; richiamati gli art. 168, 169 e 174 LEF, pronuncia:

1.      L'appellazione 6 febbraio 1995 __________, è accolta. 1.1      Di conseguenza la sentenza 26 gennaio 1995 del Pretore di Locarno-Campagna è precisata nel senso che con “creditori responsabili delle spese” al dispositivo

n. 1. § e con “parti istanti” al dispositivo n. 3 non va considerata __________

2.      Non si preleva la tassa di giustizia.

3.      Lo __________ rifonderà a __________ Fr. 200.-- di indennità.

4.      Intimazione a:

-  __________ Comunicazione a:

-  Pretura di Locarno-Campagna;

-  Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                           La segretaria: