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14.1995.27

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1995-07-12 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 12.07.1995 14.1995.27

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 14.95.00027 Lugano 12 luglio 1995B/fc/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cometta, presidente Pellegrini e Zali segretaria: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 5 ottobre 1994 da __________ contro __________ tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 29 agosto/1. settembre 1994 dell’UE di Lugano; sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 16/17 gennaio 1995 ha così deciso: “ 1. L’istanza è respinta. 2. La tassa di Fr. 150.--, da anticipare dalla parte istante rimane a suo carico con l’obbligo di rifondere a controparte Fr. 350.-- a titolo di indennità.” Decisione tempestivamente dedotta in appello dalla procedente con atto 18 gennaio 1995; esaminati atti e documenti, considerato in fatto e in diritto

-   che con sentenza 16/17 gennaio 1995 la Pretore ha integralmente respinto l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione presentata dalla __________

-   che con atto 18 gennaio 1995 la __________ si è aggravata contro il pronunciato pretorile nei seguenti termini: “in riferimento all’udienza avuta il 16 gennaio c.m.,          concernente l’incarto N. __________, facciamo domanda di                  ricorso per l’istanza respinta. Rimaniamo a vostra completa disposizione per ulteriori             ragguagli in merito e presentiamo i nostri più distinti saluti.”

-   che forma e contenuto dell’appello sono disciplinati all’art. 309 CPC che al cpv. 2 elenca, tra l’altro, sub: e) le domande d’appello; f) i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda l’appello;

-   che l’atto di appello manca manifestamente e irrimediabilmente delle formalità di cui all’art. 309 cpv. 2 lett. e) e f) CPC;

-   che per l’art. 309 cpv. 5 CPC la mancanza delle pregresse formalità trae seco la declaratoria di nullità dell’appello;

-   che l’appellazione si riduce all’apodittica formulazione di un’opposizione totale alla sentenza pretorile16/17 gennaio 1995 tanto irrituale quanto inconcludente.;

-   che ne consegue, per espressa disposizione di legge, la nullità dell’atto (cfr. CEF 4 luglio 1989 in re V.R. c. H.S., 14 novembre 1988 in re U. c. S.M., 19 maggio 1980 in Rep 1981 p. 411 e 17 marzo 1977 in Rep 1978 p. 369; II CC 3 ottobre 1988 in re A. c. B., 15 aprile 1988 in re C. &  G. c. L., 26 agosto 1982 in Rep 1984 p. 167; I CC 12 gennaio 1984 in Rep 1985 p. 93);

-   che la tassa di giustizia è a carico dell’appellante, mentre non si assegnano indennità, per carenza di petitum in tal senso, non avendo la parte appellata presentato osservazioni (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF); per i quali motivi, visti i disposti citati, in particolare l’art. 309 CPC, pronuncia 1. L’appello 18 gennaio 1995 __________, è dichiarato nullo. 2. La tassa di giustizia di Fr. 225.--, già anticipata dall’appellante, è a carico di __________ 3. Intimazione:    - __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5 Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                                   La segretaria: