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14.1995.207

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1996-02-28 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 28.02.1996 14.1995.207

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 14.95.00207 Lugano 28 febbraio 1996 B/fc/kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini, Zali segretaria: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 30 agosto 1995 da __________ contro __________ tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 12 giugno/18 agosto 1995 dell’UEF di Locarno; sulla quale istanza il Pretore di Locarno-Città con sentenza 20/21 novembre 1995 ha così deciso: “1.   L’istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza è rigettata in via provvisoria l’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di Locarno per l’importo di Fr. 9’144.95 oltre interessi al 5% su Fr. 3’082.50 dal 6 marzo 1995, su Fr. 2’979.95 dal 7 aprile 1995, su Fr. 3’082.50 dal 5 maggio 1995 e Fr. 78.- di spese esecutive.

2.   Le spese e la tassa di giustizia per complessivi Fr. 200.-- sono poste a carico del convenuto, il quale rifonderà a controparte Fr. 300.-- a titolo di indennità.” Sentenza dedotta in appello dall’escusso con atto 15 dicembre 1995; esaminati atti e documenti; ritenuti gli estremi per decidere con breve motivazione ex art. 313 bis CPC; considerato in fatto e in diritto:

-      che la sentenza del Pretore di Locarno-Città è stata intimata il 21 novembre 1995;

-      che secondo la ricerca postale l’appellante ha ricevuto la sentenza il 22 novembre 1995;

-      che nella procedura sommaria il termine per proporre appello è ridotto a dieci giorni (art. 308 cpv. 1 e 388 cpv. 3 CPC);

-      che nella concreta fattispecie il termine di dieci giorni ha iniziato a decorrere il 23 novembre 1995, ex art. 131 cpv. 1 CPC non essendo compreso nel computo dei termini il 22 novembre 1995, giorno della ricezione della sentenza da parte dell’appellante;

-      che di conseguenza il termine per appellare è giunto a scadenza lunedì 4 dicembre 1995, donde l’irrimediabile tardività dell’atto di appello datato e spedito il 15 dicembre 1995;

-      che pertanto la tassa di giustizia è a carico dell’appellante; per questi motivi, richiamati gli art. 308 cpv. 1 e 388 cpv. 3 CPC pronuncia:           1. L’appellazione 15 dicembre 1995 di __________ è inammissibile siccome tardiva. 2. La tassa di giustizia di Fr. 100.--, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico. 3. Intimazione:

- __________ Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                            La segretaria