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14.1995.203

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1996-01-05 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 05.01.1996 14.1995.203

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 14.95.00203 Lugano 05 gennaio 1996 B/fc/kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini, Zali segretaria: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo nella procedura fallimentare promossa con istanza 31 ottobre 1995 da __________ contro __________, sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 23 novembre 1995 ha così pronunciato: “1.  L’istanza è respinta.

2.  La tassa di giustizia di Fr. 80.-- da anticipare dalla parte istante, resta a suo carico.” Decisione dedotta in appello dalla Cassa Compensazione __________ con atto datato 7 dicembre 1995, pervenuto alla Pretura del Distretto di Lugano lo stesso giorno; esaminati atti e documenti; considerato in fatto e in diritto:

-      che la sentenza della Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, è stata intimata il 23 novembre 1995;

-      che secondo la ricerca postale l’appellante l’ha ricevuta il 24 novembre 1995;

-      che nella procedura sommaria il termine per proporre appello è ridotto a dieci giorni (art. 308 cpv. 1 e 388 cpv. 3 CPC);

-      che nella concreta fattispecie il termine di dieci giorni ha iniziato a decorrere il  25 novembre 1995, ex art. 131 cpv. 1 CPC non essendo compreso nel computo dei termini il 24 novembre 1995, giorno della ricezione della sentenza da parte dell’appellante, che pertanto il termine per appellare è giunto a scadenza  il 4 dicembre 1995, donde l’irrimediabile tardività dell’atto di appello datato 7 dicembre 1995, ma spedito il 6 dicembre 1995 (cfr. timbro postale);

-      che la tassa di giustizia va a carico dell’appellante; per questi motivi, richiamati i disposti citati, segnatamente gli art. 308 cpv. 1 e 388 cpv. 3 CPC pronuncia:           1. L’appellazione 6/7 dicembre 1995 della Cassa compensazione __________, è irricevibile siccome tardiva. 2. La tassa di giustizia di Fr. 120.-- è a carico della  Cassa compensazione __________. 3. Intimazione:

- __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                            La segretaria: