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14.1995.202

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1996-07-05 · Italiano TI
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Incarto n.14.95.00202

Lugano

5 luglio 1996/B/fc/fb

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

La Camera di esecuzione e fallimentidel Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente,Zali e G. Bernasconi (in sostituzione del

giudice Pellegrini assente)

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile (esecuzione cambiaria) dipendente dall’opposizione interposta da

__________

patr. da: avv. __________

al PE cambiario n. __________ del 17/18 gennaio 1995 dell’UE di Lugano ad istanza di

__________

__________,

ambedue patr. da: avv. __________;

opposizione sottoposta, giusta l’art. 181 LEF, con atto 19 gennaio 1995 al giudizio della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5;

sulla quale opposizione la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza

1. dicembre 1995 ha così deciso.

“1.L’opposizione interposta al PE camb. no. __________ non è ammessa.

2.La tassa di giustizia di Fr. 200.--, da  anticipare dalla parte creditrice, è posta a carico della parte debitrice, con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 750.-- a titolo di ripetibili.”

Decisione dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con atto 4 dicembre 1995 ha chiesto sia giudicato:

“I.In ordine

1.La domanda di effetto sospensivo è accolta. Di conseguenza è concessa la sospensione degli effetti della sentenza 1. dicembre 1995.

2.Spese e ripetibili protestate.

II.Nel merito

1.L’appello è accolto.

Di conseguenza la sentenza 1. dicembre 1995 è annullata e riformata come segue:

In via principale

1.E` mantenuta l’opposizione al precetto esecutivo no. __________ fatto intimare dai signori __________ e __________.

2.La tassa di giustizia di Fr. 200.-- da anticipare dagli istanti rimane a loro carico, che rifonderanno Fr. 750.-- per ripetibili alla parte convenuta.

In via subordinata

1.E` mantenuta l’opposizione al precetto esecutivo no. __________ fatto spiccare dai signori __________ e __________ a condizione che il debitore sostituisca la garanzia bancaria da lui prestata con denaro e valori del medesimo importo, entro un termine di un giorno dalla notifica del presente giudizio.

2.La tassa di giustizia di Fr. 200.-- da anticipare dagli istanti rimane a loro carico, che rifonderanno Fr. 750.-- per ripetibili alla parte convenuta.

In via ancor più subordinata

1.L’opposizione al precetto esecutivo cambiario no. __________ è accolta a condizione che gli istanti prestino una cauzione a norma dell’art. 183 cpv. 2 LEF di Fr.............(almeno Fr. 200’000.--).

2.Le spese di Fr. 200.-- da anticipare dagli istanti rimangono a loro carico, che rifonderanno Fr. 750.-- per ripetibili alla parte convenuta.

II.Spese e ripetibili d’appello protestate.”

Con osservazioni 27 dicembre 1995 i procedenti hanno postulato la reiezione dell’appello, con protesta di spese e ripetibili;

rilevato che con decreto presidenziale 7/12 dicembre 1995 all’appello è stato concesso effetto sospensivo;

preso atto che con scritto 5 luglio 1996 il patrocinatore di __________ ha comunicato in nome del suo mandante il ritiro dell’appello;

considerato come il ritiro dell’appello ne comporta lo stralcio siccome la procedura è divenuta priva d’oggetto;

ritenuto che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva d’oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta nell’evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto;

preso atto che un tale diverso riparto non è stato concordato dalle parti

pronuncia

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria