Erwägungen (2 Absätze)
E. 2 a)
La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dellescusso o del suo rappresentante di unobbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dellopposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
b)
Ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di appello è esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni.
c)
Come correttamente ritenuto in prima sede lo scritto 17 maggio 1995 (doc. B) costituisce valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF per Fr. 11220.--. Gli interessi di mora sono riconosciuti solo al tasso del 5% ex art. 104 cpv. 1 CO, mancando la prova richiesta per lapplicazione dellart. 104 cpv. 3 CO, con decorrenza dal 17 maggio 1995.
Le allegazioni dellappellante concernenti il preteso versamento di acconti, presentate la prima volta in sede di appello vanno respinte ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, essendo esclusa in questa sede la facoltà di addurre nuove eccezioni.
E. 3 Lappello 16 novembre 1995 di __________ va di conseguenza parzialmenet accolto, sia pure in misura minima.
La tassa di giustizia segue la pressochê totale soccombenza dellappellante, mentre non si assegnano indennità, per carenza di petitum in tal senso, la parte appellata non avendo presentato osservazioni (art. 51, 54, 67 e 68 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 136 e 321 cpv. 1 lett. b CPC, 82 LEF, nonchè i disposti citati
pronuncia
I. Lappello 16 novembre 1995 di __________, è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 8 novembre 1995 della pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, è così riformata:
1. Listanza 28 settembre 1995 della __________, è parzialmente accolta.
Di conseguenza lopposizione interposta __________ al PE n. __________ del 24/25 aprile 1995 dellUE di Lugano è rigettata in via provvisoria limitatamente a Fr. 11200.-- oltre interessi al 5% dal 17 maggio 1995.
2. La tassa di giustizia di Fr. 120.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico di __________, che rifonderà alla __________ Fr. 270.-- a titolo di indennità.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 180:--, già anticipata dallappellante, è a carico di __________
III. Intimazione a: - ____________________Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente La segretaria
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.14.95.00195
Lugano
IN_DATA_DECISIONE
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
La Camera di esecuzione e fallimentidel Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente,Pellegrini, Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 28 settembre 1995 da
__________
patr. da: avv. __________,
contro
__________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dellopposizione interposta al PE n. __________ del 24/25 aprile 1995 dellUE di Lugano;
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 8 novembre 1995 ha così pronunciato:
1. Listanza è parzialmente accolta e di conseguenza lopposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria per Fr. 11200.-- oltre interessi al 7% dal 17 maggio 1995.
2. La tassa di giustizia in Fr. 120.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con lobbligo di rifondere alla controparte Fr. 270.-- a titolo di indennità.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 16 novembre 1995 ha postulato la reiezione dellistanza, protestate spese e ripetibili;
rilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
esaminati atti e documenti
ritenuto
in fatto
A.
Con PE n. __________del 24/25 aprile 1995 dellUE di Lugano la __________ ha escusso __________ per lincasso di Fr. 24720.-- e Fr. 2896.-- oltre interessi, dedotti Fr. 13596.-- di acconto, indicando quale titolo di credito: Fatt. __________del 24.8.1990 - fatt. __________ (Rev. no. 81 003) del 22.7.1991.
Interposta tempestiva opposizione dallescusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretore per limporto di Fr. 11220.-- oltre interessi al 7% dal 24 settembre 1990.
B.
La procedente fonda la sua pretesa su uno scritto 17 maggio 1995 (doc. B), con il quale lescusso ha riconosciuto, tra laltro, un debito di Fr. 11220.--, dichiarando di volerlo saldare in rate di Fr. 3740.-- ciascuna, scadenti il 30 giugno, risp. 31 luglio e 31 agosto 1995.
C.
Con scritto 2 novembre 1995 è stato comunicato alla Pretura che __________ sarebbe stato assente il giorno delludienza di contraddittorio fissata per l8 novembre 1995 a causa di impegni di lavoro allestero.
Alludienza di contraddittorio lescusso non è comparso.
D.
Con sentenza 8 novembre 1995 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto parzialmente listanza argomentando che lo scritto doc. B costituisce valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF.
E.
Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato lescusso argomentando che il giorno delludienza di contraddittorio si trovava per motivi professionali allestero e di averne informato la Pretore. Lappellante ha chiesto il mantenimento dellopposizione, trattandosi di un debito inesistente. Infatti sarebbero stati versati degli acconti, non risultanti tuttavia nella contabilità.
Considerato
1.
a)
Ex art. 136 CPC la parte o il suo patrocinatore può chiedere il rinvio delludienza se impedita per motivi gravi, in particolare per malattia, per infortunio, per servizio militare, per impegni parlamentari o per comparsa avanti ad altro tribunale.
b)
In casu non è stata formulata domanda di rinvio come previsto dallart. 136 CPC, la lettera 2 novembre 1995, inviata il 3 e pervenuta alla Pretura il 6 novembre 1995, valendo quale semplice comunicazione di assenza. Essa infatti non serve a provare che vi erano gli elementi soggettivi e oggettivi per lammissione di una domanda di rinvio ex art. 136 CPC.
Abbondanzialmente va osservato che, quandanche lo scritto 2 novembre 1995 fosse stato da considerare quale istanza di rinvio, la stessa sarebbe stata da respingere per carenza di prove, non valendo infatti quale prova la semplice comunicazione di parte di essere assente allestero l8 novembre 1995 per motivi professionali. Tanto più se si considera che la data delludienza di contraddittorio era stata comunicata allappellante già con ordinanza 2 ottobre 1995.
2.
a)
La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dellescusso o del suo rappresentante di unobbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dellopposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
b)
Ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di appello è esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni.
c)
Come correttamente ritenuto in prima sede lo scritto 17 maggio 1995 (doc. B) costituisce valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF per Fr. 11220.--. Gli interessi di mora sono riconosciuti solo al tasso del 5% ex art. 104 cpv. 1 CO, mancando la prova richiesta per lapplicazione dellart. 104 cpv. 3 CO, con decorrenza dal 17 maggio 1995.
Le allegazioni dellappellante concernenti il preteso versamento di acconti, presentate la prima volta in sede di appello vanno respinte ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, essendo esclusa in questa sede la facoltà di addurre nuove eccezioni.
3.
Lappello 16 novembre 1995 di __________ va di conseguenza parzialmenet accolto, sia pure in misura minima.
La tassa di giustizia segue la pressochê totale soccombenza dellappellante, mentre non si assegnano indennità, per carenza di petitum in tal senso, la parte appellata non avendo presentato osservazioni (art. 51, 54, 67 e 68 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 136 e 321 cpv. 1 lett. b CPC, 82 LEF, nonchè i disposti citati
pronuncia
I. Lappello 16 novembre 1995 di __________, è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 8 novembre 1995 della pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, è così riformata:
1. Listanza 28 settembre 1995 della __________, è parzialmente accolta.
Di conseguenza lopposizione interposta __________ al PE n. __________ del 24/25 aprile 1995 dellUE di Lugano è rigettata in via provvisoria limitatamente a Fr. 11200.-- oltre interessi al 5% dal 17 maggio 1995.
2. La tassa di giustizia di Fr. 120.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico di __________, che rifonderà alla __________ Fr. 270.-- a titolo di indennità.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 180:--, già anticipata dallappellante, è a carico di __________
III. Intimazione a: - ____________________Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente La segretaria