opencaselaw.ch

14.1995.189

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1996-01-22 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.14.95.00189

14.95.00190

14.95.00191

14.95.00192

Lugano

22 gennaio 1996/B/fc/fb

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

La Camera di esecuzione e fallimentidel Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidentePellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

visto gli appelli 6 novembre 1995 presentati da

____________________

(entrambi patr. dall’avv. __________)

contro

le decisioni  25 ottobre 1995 del Pretore di Locarno-Città –inc___________ - nelle cause promosse contro gli appellanti da

__________

(patr. dall'avv. __________)

ritenuto in fatto e considerato in diritto

che con diffide 10 novembre 1995 del Presidente di questa Camera ai ricorrenti venivano assegnati termini scadenti il 28 novembre 1995 per effettuare sul cc.p. 01-18783-5 del Tribunale di appello -introiti AGITI- depositi di Fr. 500.-- ciascuno a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento degli importi entro il termine fissato, i ricorsi sarebbero stati stralciati dai ruoli ai sensi dell’art. 312 CPC;

che secondo l’inchiesta svolta dalla Tesoreria del Tribunale di appello presso il Servizio Traffico dei pagamenti della Direzione generale delle __________ il supporto dei dati (nastro magnetico), allestito dalla banca di cui si sono avvalsi i ricorrenti e su cui si trovano gli ordini di pagamento, sono stati spediti alla citata direzione il 28 novembre 1995 con indicate le scadenze del 29 novembre 1995, data in cui sono stati effettuati i pagamenti, poi accreditati il 30 novembre 1995 sul conto del Tribunale d'appello;

che per l’utilizzazione del servizio degli ordini collettivi (SOC) delle __________, il termine per versare un anticipo delle spese è considerato come rispettato se la data di scadenza determinata dal supporto dati corrisponde, al più tardi, all’ultimo giorno del termine fissato dal Tribunale e se il supporto dati è stato consegnato entro tale termine a un __________ (DTF 117 IB 222; cfr. anche DTF 118 Ia 11 ss. cons. 2a e 2 e pure sentenza TF 5P.217/1995 del 4 luglio 1995):

che in concreto i pagamenti sono tardivi perchè, una delle date di cui ai considerandi che precedono, ossia la data di scadenza determinata dal supporto dati è successiva rispetto ai termini assegnati, ragione per cui i gravami devono essere dichiarati inammissibili;

che le spese inutili sono sostenute da chi le ha cagionate;

richiamato l’art. 312 cpv. 2 CPC

decreta

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                    La segretaria