Erwägungen (2 Absätze)
E. 2 La tassa di giustizia di Fr. 1’500.--, già anticipata dall’appellante, é a carico della __________ A, che rifonderà a __________ Fr. 2’500.-- a titolo di indennità.
E. 3 Intimazione : - __________ Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5 per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.14.95.00183
Lugano
23 settembre 1997B/fc/cs
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
La Camera di esecuzione e fallimentidel Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente,Pellegrini, Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 5 luglio 1995 da
__________patr. da: avv. __________
contro
__________
patr. da: avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dellopposizione interposta al PE n. __________ del 12/16 giugno 1995 dellUE di Lugano;
sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, con sentenza 17 ottobre 1995 ha così deciso:
1.Listanza é respinta.
2.La tassa di giustizia in Fr. 1000.--, da anticipare dalla parte istante, rimane a suo carico, con lobbligo di rifondere alla controparte Fr. 2500.-- a titolo di ripetibili..
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla procedente che con atto 30 ottobre 1995 ha postulato laccoglimento dellistanza per limporto di Fr. 1250000.-- oltre interessi al 5% dal 3 marzo 1995, con protesta di spese e ripetibili;
con osservazioni 24 novembre 1995 la parte appellata si é opposta al gravame, protestate spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto
A.Con PE n. __________7 del 12/16 giugno 1995 dellUE di Lugano la __________ ha escusso __________ per lincasso di Fr. 24343750.-- oltre interessi al 5% dal 3 marzo 1995, indicando quale titolo di credito: Risarcimento dei danni, rivendicazione di pagamento o restituzione dei titoli non pagati, torto morale o commerciale, punitive e exemplary damages, nonché spese occasionate a seguito dellapertura dei conti N. __________ E e __________.
Interposta tempestiva opposizione dallescusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B.La procedente fonda la sua pretesa su tre domande di aperture di conti (doc. A, B e C) sottoscritte dallescusso il 13 risp. il 24 ottobre 1994 ed il 21 dicembre 1994 sui quali ha fatto confluire titoli di società americane per importi rilevanti nel corso di 8 transazioni, con lassicurazione che i titoli sarebbero interamente pagati dallescusso ai rispettivi venditori. La creditrice ha poi prodotto una dichiarazione di garanzia (doc. D), sottoscritta dal debitore il 3 marzo 1995, sostenendo che la dichiarazione contenuta nel punto I. costituisce valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF, le affermazioni e le convenzioni formulate dallescusso in merito alle suddette quote societarie essendosi rivelate inveritiere. La procedente pretende poi il risarcimento dei danni causatigli dallescusso, ammontante per il momento a USD 19475000.--.
C.Alludienza di contraddittorio lescusso ha in sostanza contestato lesistenza di un riconoscimento di debito e di qualsivoglia prova atta a suffragare la pretesa di risarcimento dei danni fatta valere dalla creditrice.
D.Con sentenza 17 ottobre 1995 la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, ha respinto listanza argomentando che dalla copiosa documentazione prodotta dalla procedente non emerge un riconoscimento di debito atto a dimostrare, nellambito della procedura di rigetto dellopposizione la pretesa di risarcimento dei danni posta in esecuzione. In merito alla somma di Fr. 1250000.-- fatta valere a titolo di pena convenzionale la prima giudice ha ritenuto che il doc. D non costituisce valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF, trattandosi di dichiarazione condizionata, il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto non permettendo di verificare lavverarsi delle condizioni a cui soggiace.
E.Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata la procedente postulando laccoglimento dellistanza di rigetto limitatamente allimporto di Fr. 1000000.-- oltre interessi al 5% dal 3 marzo
1995. Lappellante ha ribadito che la dichiarazione contenuta nel doc. D al punto I costituisce valido riconoscimento di debito, lescusso essendosi irrevocabilmente obbligato a pagare la somma di US$ 1000000.-- qualora, come si è avverato, le sue assicurazioni si fossero rivelate inveritiere o inesatte.
F.Con osservazioni 24 novembre 1995 la parte appellata si è opposta al gravame con allegazioni di cui, se del caso, si dirà in seguito.
Considerato
in diritto
1. a)La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dellescusso o del suo rappresentante di unobbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dellopposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
b)Per giurisprudenza e dottrina costanti, il riconoscimento di debito, subordinato al verificarsi di una o più condizioni, legittima il giudice a pronunciare il rigetto dellopposizione solo se il creditore ne dimostra lavvenuto debito adempimento. Non riuscendo a far luce sulla causa della mancata realizzazione di una condizione, listanza di rigetto provvisorio dellopposizione va respinta (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 338).
c)Ex art. 117 cpv. 1 CPC il processo deve svolgersi in lingua italiana, ritenuto che per il cpv. 2 gli atti processuali, i documenti e le perizie sono trattati allo stesso modo:
La normativa di diritto processuale ticinese riprende un principio generale ben radicato nel diritto ticinese: già lart. 39 dellabrogato CPC del 24 giugno 1924 stabiliva che le allegazioni e conclusioni devono essere scritte in lingua Italiana.
Si tratta, per radicata giurisprudenza della II. Camera civile del Tribunale di appello (cfr. sentenza 15 luglio 1974 in Rep 1975 p. 302-303 nonchè sentenza inedita in re Z. c. F. del 3 febbraio 1965 della CCA), di un prescritto di ordine pubblico che nel nostro Cantone non richiede alcuna giustificazione per cui losservanza di questa fondamentale forma non può essere lasciata allarbitrio delle parti né allinerzia del giudice. Il Tribunale federale ha dal canto suo stabilito che il riconoscimento delle quattro lingue nazionali e delle tre lingue ufficiali vale solo nei rapporti con le autorità federali per cui il diritto processuale cantonale può prescrivere, tra laltro, luso esclusivo della lingua ufficiale del Cantone per la stesura degli atti processuali (cfr. DTF 83 III 58, giurisprudenza che ha trovato ulteriore conferma in DTF 102 Ia 35-38; Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 331).
d)Lapplicazione della norma sotto il vecchio regime (qui ancora valido, mentre dal 6 giugno 1997 il nuovo art. 21 LAFEF disciplina in termini univoci luso della lingua nel processo sommario in tema di esecuzione e fallimento) ha in sostanza subito attenuazioni nel senso che documenti in francese e tedesco, se non contestati, venivano ammessi siccome ricevibili mentre documenti in altre lingue erano considerati come non prodotti.
e)Il giudice del rigetto accerta dufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede dappello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (cfr. Cometta, in Rep 1989 p. 331).
f)Dal tenore del doc. D punto I, di cui la procedente ha prodotto in prima sede la seguente traduzione in lingua italiana:
Se le mie dichiarazioni e convenzioni dovessero risultare false od incorrette, pagherò alla banca, rinunciando qui ed ora ad ogni possibile obiezione, la somma di USD 1000000.-- a titolo di pena convenzionale
emerge che si tratta di un riconoscimento di debito condizionato.
A dimostrazione dellavverarsi delle condizioni a cui soggiace la predetta dichiarazione, la procedente ha prodotto i doc. E, F, G, H, I, O e Q, redatti in lingua inglese. Ora, ritenuto che la questione a sapere se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito va accertata dufficio, in mancanza della traduzione dallinglese in lingua italiana dei suddetti documenti in inglese, in sede di procedura di rigetto dellopposizione non può essere verificato se le dichiarazioni dellescusso in merito ai titoli societari depositati presso la procedente si siano effettivamente rivelate incorrette o false. Pertanto, non potendosi accertare se le condizioni previste al punto I del doc. D si siano realizzate, il doc. D non può costituire valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF. Abbondanzialmente va rilevato che le argomentazioni dellappellante (cfr. in particolare il punto 5) dimostrano che il verificarsi delle condizioni presuppone un esame di merito che sfugge in tutta evidenza al limitato potere di cognizione del giudice del rigetto. La precettante va pertanto rinviata alla procedura di merito davanti al giudice del rito ordinario: in tale sede la creditrice potrà far capo alla gamma completa dei mezzi di prova che il processo ordinario, a differenza di quello sommario, consente.
2.Lappello 30 ottobre 1995 della __________ va quindi respinto.
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato lart. 82 LEF
pronuncia
1.Lappello 30 ottobre 1995 della __________ é respinto.
2.La tassa di giustizia di Fr. 1500.--, già anticipata dallappellante, é a carico della __________ A, che rifonderà a __________ Fr. 2500.-- a titolo di indennità.
3.Intimazione :
- __________
Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5
per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente La segretaria: