opencaselaw.ch

14.1995.181

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1996-08-22 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 Per

i combinati cpv. 2 lett. f e cpv. 5 dell’art. 309 CPC, la dichiarazione di

appello è nulla se manca l’indicazione dei motivi di fatto e di diritto sui

quali si fonda.

Il

rigore formale va però attenuato e si prescinde quindi dalla declaratoria di

nullità dell’atto di appello quando, pur in mancanza dei requisiti citati, dal

contesto appaia chiara la volontà di appellare e risulti in termini affidabili

quanto si chiede sia giudicato e per quali motivi, atteso che dalle

irregolarità formali non derivi pregiudizio alla controparte: la sanzione di

nullità è infatti da applicare con cautela, evitando di incorrere nella censura

di formalismo eccessivo (cfr. in senso convergente II CC 16 aprile 1985 in re

A.SA c. B., in Rep 1985 p. 338; II CC 10 gennaio 1986 in re C. c. C., in Rep

1986 p. 271; II CC 21 marzo 1980 in re S. c. F., in Rep 1981 p. 185; Lorenzo Anastasi,

Il sistema dei mezzi d’impugnazione del codice di procedura civile ticinese,

Zurigo 1981, p. 135).

Nella

concreta fattispecie si può affermare che dall’atto d’appello emerge in termini

univoci la volontà di __________ di impugnare la sentenza pretorile, l’escussa

avendo indicato la procedura esecutiva in oggetto, le parti  in causa ed

esposto la fattispecie, sostenendo che sarebbe stata indotta in errore.

Dalla

pretesa carenza formale dell’atto d’appello nessun danno è inoltre derivato all’appellata

che in sede di osservazioni ha ben compreso l’oggetto del contendere.

Ne

consegue l’ammissibilità in principio dell’appellazione.

2.a)

La

nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art.

82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il

riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di

un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente

determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un

insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.

Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente

determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a

possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr.

Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria

ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).

b)

Il

contratto di  mutuo costituisce riconoscimento di debito per il rimborso della

somma mutuata, quando cumulativamente sono adempiuti i seguenti requisiti:

-

vi é contratto di mutuo scritto;

-

vi é la prova documentale (che può risultare dal contratto medesimo o da una

ricevuta separata) che il mutuante ha trasferito al mutuatario il capitale

pattuito;

-

la pretesa deve essere inoltre esigibile (cfr. CEF 19 giugno 1990 in re

J./W.SA).

c)

Il

giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche

in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido

riconoscimento di debito (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 331).

d)

Ex

art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di appello è esclusa la facoltà di addurre

nuovi fatti, prove ed eccezioni.

e)

La

lettera di concessione di credito 28 novembre 1988 con il contestuale

riconoscimento di debito(doc. B) costituisce, insieme con l’ordine di pagamento

30 novembre 1988 (doc. P), gli estratti conto (doc. A), attestanti la scadenza

degli interessi dal 31 dicembre 1988 al 30 giugno 1993, così come la lettera 14

maggio 1993 della debitrice (doc. I), con la quale ha riconosciuto l’esattezza

degli interessi scaduti, valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF per

l’importo di Fr. 239’568.15 posto in esecuzione.

Le

allegazioni sollevate dalla debitrice la prima volta in questa sede vanno

respinte,  ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC essendo vietato in sede di appello

addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni.

Contrariamente

a quanto ritenuto in sede pretorile gli interessi di mora possono essere

riconosciuti ex art. 104 cpv. 1 CO solo al tasso del 5%, la lettera doc. I

della debitrice non contenendo alcuna dichiarazione di volontà esplicita ex art.

82 LEF in merito al tasso d’interesse e non potendosi calcolare in sede di

procedura sommaria su quali importi sono applicabili i tassi del 5% risp. del 5

1/4% fissati nel contratto di concessione di mutuo doc. B. Ex art. 105 cpv. 1 CO

gli interessi moratori per ritardo nel pagamento di interessi contrattuali sono

dovuti solo dal giorno in cui si è proceduto contro la debitrice in via

esecutiva, ossia  dal 14 luglio 1993.

L’opposizione

va pertanto rigettatata in via provvisoria per Fr. 239’568.15 oltre interessi

al 5% dal 14 luglio 1993.

E. 3 L’appello 23 ottobre 1995 di __________ va quindi parzialmente accolto. Tassa di giustizia e indennità seguono il grado di soccombenza (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF). Per i quali motivi richiamati gli art. 82 LEF, 104 e 105 CO pronuncia I. L’appello 23 ottobre 1995 __________, è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 4/10 ottobre 1995 del Segretario assessore della Pretura di Bellinzona è così riformata: “1. L’istanza 10 luglio 1995 __________ è parzialmente accolta. Di conseguenza l’opposizione interposta da __________ al PE n. __________ del 14/26 luglio 1993 dell’UEF di Bellinzona è rigettata in via provvisoria limitatamente a Fr. 239’568.15 oltre interessi al 5% dal 14 luglio 1993.

2.  La tassa di giustizia di Fr. 120.--, già anticipata dall’istante è posta per 1/10 a carico della __________ e per 9/10 a carico di __________, la quale rifonderà alla __________ Fr.  400.-- per parte d’indennità.” II. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 180.--, già anticipata dall’appellante, è per 1/10 a carico della __________ e per 9/10 a carico di __________ la quale rifonderà alla __________ Fr. 600.-- per parte d’indennità. III. Intimazione: - __________ Comunicazione alla Pretura di Bellinzona Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                           La segretaria

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.08.1996 14.1995.181

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 14.95.00181 Lugano 22 agosto 1996 B/fc/bsn In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini, Zali segretaria: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 10 luglio 1995 da __________ patr. da: avv. __________ contro __________ tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 14/26 luglio 1993 dell’UEF di Bellinzona; sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona con sentenza 4/10 ottobre 1995 ha così deciso: “1.                            È rigettata  in via provvisoria l’opposizione interposta al precetto esecutivo no.              253’916 dell’UEF di Bellinzona.

2. La tassa di giustizia globale di Fr. 120.-- da anticiparsi dalla parte istante è a carico della parte convenuta che rifonderà inoltre alla controparte Fr. 500.-- a titolo di ripetibili.” Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escussa che con atto 23 ottobre 1995 ha postulato la reiezione dell’istanza; con osservazioni 20 novembre 1995 la parte appellata ha postulato in via principale  che l’appello venga dichiarato nullo e subordinatamente che venga respinto, con protesta di spese e ripetibili; ritenuto in fatto A. Con PE n. __________del 14/26  luglio 1993 dell’UEF di Bellinzona la __________ (in seguito: __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 239’568.15 oltre interessi alll’8 ½ % dal 1. gennaio 1993, indicando quale titolo di credito: “Fälliger Zins auf Darlehen nr. ________ bei unserer Geschäftsstelle in __________.” Interposta tempestiva opposizione dall’escussa, la creditrice ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore. B. La procedente fonda la sua pretesa su una lettera di concessione di credito 28 novembre 1988 e contestuale riconoscimento di debito 2 dicembre 1988 per l’importo di Fr. 1’728’000.-- sottoscritto dall’escussa (doc. B). Il versamento dell’importo mutuato è stato effettuato il 30 novembre 1988 (doc. P). La creditrice pretende gli interessi calcolati dal 31 dicembre 1988 al 30 giugno 1993 di Fr. 288’568.15, dedotto l’importo versato di Fr. 49’000.--, ossia Fr. 239’568.15. Con lettera 14 maggio 1993 (doc. I) la debitrice ha chiesto una dilazione di un anno per il pagamento sia della somma mutuata che degli interessi. Secondo la __________, con questo scritto, avrebbe implicitamente riconosciuto il tasso d’interesse di mora dell’8.5%, valendo la volontà contrattuale delle parti e non l’eventuale tasso indicato sui titoli ipotecari. C. All’udienza di contraddittorio l’escussa ha dichiarato che sono state intraprese trattative con la banca creditrice e con altri istituti bancari allo scopo di trovare una soluzione. D. Con sentenza 4/10 ottobre 1995 il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona ha ritenuto che la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82 LEF. E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata l’escussa sostenendo che la vendita dell’immobile, senza l’esecuzione dei lavori di rinnovo, si è rivelata impossibile. Se questi lavori fossero stati eseguiti tempestivamente, il canone locatizio  avrebbe potuto essere aumentato ed il valore dell’immobile conservato. L’appellante ha pertanto dichiarato di non sentirsi responsabile per gli interessi calcolati sul prestito, il cui tasso è sempre stato aumentato, nè del mutuo; anzi essa intende chiedere un indennizzo danni per mancato guadagno e abuso di fiducia. F. Con osservazioni 20 novembre 1995 la parte appellata si è opposta al gravame riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede. Considerato in diritto 1. Per i combinati cpv. 2 lett. f e cpv. 5 dell’art. 309 CPC, la dichiarazione di appello è nulla se manca l’indicazione dei motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda. Il rigore formale va però attenuato e si prescinde quindi dalla declaratoria di nullità dell’atto di appello quando, pur in mancanza dei requisiti citati, dal contesto appaia chiara la volontà di appellare e risulti in termini affidabili quanto si chiede sia giudicato e per quali motivi, atteso che dalle irregolarità formali non derivi pregiudizio alla controparte: la sanzione di nullità è infatti da applicare con cautela, evitando di incorrere nella censura di formalismo eccessivo (cfr. in senso convergente II CC 16 aprile 1985 in re A.SA c. B., in Rep 1985 p. 338; II CC 10 gennaio 1986 in re C. c. C., in Rep 1986 p. 271; II CC 21 marzo 1980 in re S. c. F., in Rep 1981 p. 185; Lorenzo Anastasi, Il sistema dei mezzi d’impugnazione del codice di procedura civile ticinese, Zurigo 1981, p. 135). Nella concreta fattispecie si può affermare che dall’atto d’appello emerge in termini univoci la volontà di __________ di impugnare la sentenza pretorile, l’escussa avendo indicato la procedura esecutiva in oggetto, le parti  in causa ed esposto la fattispecie, sostenendo che sarebbe stata indotta in errore. Dalla pretesa carenza formale dell’atto d’appello nessun danno è inoltre derivato all’appellata che in sede di osservazioni ha ben compreso l’oggetto del contendere. Ne consegue l’ammissibilità in principio dell’appellazione. 2.a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti). b) Il contratto di  mutuo costituisce riconoscimento di debito per il rimborso della somma mutuata, quando cumulativamente sono adempiuti i seguenti requisiti: - vi é contratto di mutuo scritto; - vi é la prova documentale (che può risultare dal contratto medesimo o da una ricevuta separata) che il mutuante ha trasferito al mutuatario il capitale pattuito; - la pretesa deve essere inoltre esigibile (cfr. CEF 19 giugno 1990 in re J./W.SA). c) Il giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 331). d) Ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di appello è esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni. e) La lettera di concessione di credito 28 novembre 1988 con il contestuale riconoscimento di debito(doc. B) costituisce, insieme con l’ordine di pagamento 30 novembre 1988 (doc. P), gli estratti conto (doc. A), attestanti la scadenza degli interessi dal 31 dicembre 1988 al 30 giugno 1993, così come la lettera 14 maggio 1993 della debitrice (doc. I), con la quale ha riconosciuto l’esattezza degli interessi scaduti, valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF per l’importo di Fr. 239’568.15 posto in esecuzione. Le allegazioni sollevate dalla debitrice la prima volta in questa sede vanno respinte,  ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC essendo vietato in sede di appello addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni. Contrariamente a quanto ritenuto in sede pretorile gli interessi di mora possono essere riconosciuti ex art. 104 cpv. 1 CO solo al tasso del 5%, la lettera doc. I della debitrice non contenendo alcuna dichiarazione di volontà esplicita ex art. 82 LEF in merito al tasso d’interesse e non potendosi calcolare in sede di procedura sommaria su quali importi sono applicabili i tassi del 5% risp. del 5 1/4% fissati nel contratto di concessione di mutuo doc. B. Ex art. 105 cpv. 1 CO gli interessi moratori per ritardo nel pagamento di interessi contrattuali sono dovuti solo dal giorno in cui si è proceduto contro la debitrice in via esecutiva, ossia  dal 14 luglio 1993. L’opposizione va pertanto rigettatata in via provvisoria per Fr. 239’568.15 oltre interessi al 5% dal 14 luglio 1993. 3. L’appello 23 ottobre 1995 di __________ va quindi parzialmente accolto. Tassa di giustizia e indennità seguono il grado di soccombenza (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF). Per i quali motivi richiamati gli art. 82 LEF, 104 e 105 CO pronuncia I. L’appello 23 ottobre 1995 __________, è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 4/10 ottobre 1995 del Segretario assessore della Pretura di Bellinzona è così riformata: “1. L’istanza 10 luglio 1995 __________ è parzialmente accolta. Di conseguenza l’opposizione interposta da __________ al PE n. __________ del 14/26 luglio 1993 dell’UEF di Bellinzona è rigettata in via provvisoria limitatamente a Fr. 239’568.15 oltre interessi al 5% dal 14 luglio 1993.

2.  La tassa di giustizia di Fr. 120.--, già anticipata dall’istante è posta per 1/10 a carico della __________ e per 9/10 a carico di __________, la quale rifonderà alla __________ Fr.  400.-- per parte d’indennità.” II. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 180.--, già anticipata dall’appellante, è per 1/10 a carico della __________ e per 9/10 a carico di __________ la quale rifonderà alla __________ Fr. 600.-- per parte d’indennità. III. Intimazione: - __________ Comunicazione alla Pretura di Bellinzona Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                           La segretaria