Sentenza o decisione senza scheda
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 26.06.1998 14.1995.176
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 14.95.00176 Lugano 26 giugno 1998 B/fc/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Zali segretaria: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 26 luglio 1995 da __________ contro __________ patr. dall'avv. __________ tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 16/26 giugno 1995 dell’UEF di Locarno; sulla quale istanza il Pretore di Locarno-Città con sentenza 9/10 ottobre 1995 ha così deciso: “ 1. L’istanza è accolta. Di conseguenza è rigettata in via provvisoria l’opposizione interposta dal convenuto __________ al precetto esecutivo n. __________dell’UEF di Locarno per l’importo di Fr. 48’000.-- oltre Fr. 98.-- di spese esecutive. 2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi Fr. 50.-- sono poste a carico del convenuto, che rifonderà inoltre all’istante Fr.100.-- di indennità.” Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 23 ottobre 1995 ha chiesto l’ammissione di documenti risp. l’annullamento della sentenza pretorile ed in via subordinata la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili, rilevato che con scritto 8 novembre 1995 l’appellante ha chiesto la sospensione della procedura; preso atto che con scritto 25 giugno 1998 __________ ha ritirato l’appello; considerato come il ritiro dell’appello ne comporta lo stralcio siccome la procedura è divenuta priva d’oggetto; ritenuto che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva d’oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta nell’evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto; preso atto che non avendo le parti comunicato alcun accordo in merito alle spese, la tassa di giustizia va posta a carico dell’appellante, mentre non si assegnano indennità, in mancanza di un petitum in tal senso, la parte appellata non avendo presentato osservazioni (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF); pronuncia 1. L’appello 23 ottobre 1995 di __________, è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro. 2. La tassa di giustizia di Fr. 40.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico di __________ 3. Intimazione: - __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria