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14.1995.173

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1996-09-23 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 a) L’appellante ha contestato l’indennità assegnatagli in prima istanza, ritenendola troppo esigua. Ex art. 68 OTLEF nelle contestazioni concernenti tra l’altro il rigetto o l’ammissibilità di un’opposizione il giudice può, a domanda della parte vincente, condannare la parte soccombente a pagare un’equa indennità come risarcimento delle spese. In DTF 113 III 110 cons. 3b) e 3c) il Tribunale federale ha rilevato che l’equa indennità può essere assegnata per la perdita di tempo e per le spese e che il suo ammontare va fissato nella decisione. Sulla modalità della sua determinazione il Tribunale federale si è ora espresso in DTF 119 III 69, rilevando che l’indennità, nella  procedura di rigetto dell’opposizione, comprende anche le spese derivanti dal patrocinio di un avvocato. La valutazione dell’equa indennità ha luogo in applicazione del diritto federale (art. 68 cpv. 1 OTLEF), ritenuto che si può far capo alla TOA solo in termini di semplice riferimento e avuto riguardo alle peculiarità del caso di specie (cfr. DTF 119 III 69 cons. 3b e rif. ivi). Ex art. 18 cpv. 1 della TOA, applicabile per analogia e nei limiti posti dall’art. 68 cpv. 1 OTLEF, per le procedure sommarie previste dalla LEF l’onorario va dal 10% al 50% dell’onorario normale calcolato giusta l’art. 9 TOA, ritenuto un massimo di Fr. 20’000.--. b) In considerazione del valore di causa (Fr. 222’270.85 oltre interessi), della natura della disputa (procedura di rigetto provvisorio dell’opposizione), del tempo necessario in termini di razionalità, della complessità della vicenda giudiziaria e dell'esito dell'intervento si giustifica in applicazione dei principi di cui al punto. 1.9 un'indennità di Fr. 1'200.--, importo già comprensivo dell'IVA

E. 2 La tassa di giustizia di Fr. 200.--, da anticipare dalla parte istante, resta a suo carico, con l'obbligo di rifondere alla controparte Fr. 1'200.-- a titolo di indennità". II. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 150.--, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico per 2/3 e per 1/3 è a carico della __________ rifonderà alla __________ Fr. 200.-- a titolo di parte di indennità. III. Intimazione:    -    __________ Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5 Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                                    La segretaria

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 23.09.1996 14.1995.173

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 14.95.00173 Lugano 23 settembre 1996 /B/fc/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Zali segretaria: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 2 ottobre 1995 da __________ patr. dall'avv. __________ contro __________ patr. dall'avv. __________ tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________del 24 marzo/4 maggio 1995 dell’UE di Lugano; sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 2/3 ottobre 1995 ha così deciso: “ 1. L’istanza è respinta. 2. La tassa di giustizia in Fr. 200.--, da anticipare dalla parte istante, rimane a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 600.-- a titolo di ripetibili.” Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con atto 16 ottobre 1995 ha postulato l’assegnazione di indennità di prima sede  di Fr. 3’154.25, IVA inclusa, protestate tasse e ripetibili d’appello: con osservazioni 20 novembre 1995 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili; ritenuto in fatto A. Con PE n.  __________5 del 24 marzo/4 maggio 1995  dell’UE di Lugano  la __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 222’270.85 oltre interessi al 6.5% dal 1. gennaio 1995, indicando quale titolo di credito: “ Per 31.12.1994 verfallener Zins aus Engagement CB 030.110.800 (Baukredit __________ r)”. Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretore. B. La procedente fonda la sua pretesa su un contratto di concessione di credito di costruzione (doc. A), così come su un riconoscimento di debito e aumento del credito (doc. B). C. All’udienza di contraddittorio l’escusso ha sostenuto che la pretesa posta in esecuzione era stata tacitata. D. Con sentenza 2/3 ottobre 1995 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha respinto l’istanza condannando la procedente a rifondere all’escusso Fr. 600.-- a titolo d’indennità. E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato il debitore argomentando che l’indennità è troppo esigua, considerato che la fattispecie era complessa e la documentazione in lingua straniera. Inoltre vi sono state notevoli difficoltà nel reperire la documentazione necessaria, confermante l’avvenuto pagamento, in quanto la controparte si era rifiutata di rilasciare estratti aggiornati. Per l’udienza è stato preparato un riassunto scritto. Tutto ciò ha richiesto, oltre all’assistenza all’udienza, un lavoro di almeno quattro ore ad una tariffa media oraria di Fr. 300.--. Il valore medio tra tariffa secondo il valore di causa e quella oraria corrisponderebbe a Fr. 2’600.-- (Fr. 4’000.-- + Fr. 1’200.--): 2). A tale somma vanno aggiunte le spese vive di Fr. 361.75 e di IVA del 6.5%. L’indennitâ avrebbe dovuto pertanto essere fissata in Fr. 2’961.75 (Fr. 2’600.-- + Fr. 361.75) oltre Fr. 192.50 di IVA, totale Fr. 3’154.25. F. Con osservazioni 20 novembre 1995 la parte appellata si è opposta  al gravame con allegazioni di cui, se del caso, si dirà in seguito. Considerato in diritto 1. a) L’appellante ha contestato l’indennità assegnatagli in prima istanza, ritenendola troppo esigua. Ex art. 68 OTLEF nelle contestazioni concernenti tra l’altro il rigetto o l’ammissibilità di un’opposizione il giudice può, a domanda della parte vincente, condannare la parte soccombente a pagare un’equa indennità come risarcimento delle spese. In DTF 113 III 110 cons. 3b) e 3c) il Tribunale federale ha rilevato che l’equa indennità può essere assegnata per la perdita di tempo e per le spese e che il suo ammontare va fissato nella decisione. Sulla modalità della sua determinazione il Tribunale federale si è ora espresso in DTF 119 III 69, rilevando che l’indennità, nella  procedura di rigetto dell’opposizione, comprende anche le spese derivanti dal patrocinio di un avvocato. La valutazione dell’equa indennità ha luogo in applicazione del diritto federale (art. 68 cpv. 1 OTLEF), ritenuto che si può far capo alla TOA solo in termini di semplice riferimento e avuto riguardo alle peculiarità del caso di specie (cfr. DTF 119 III 69 cons. 3b e rif. ivi). Ex art. 18 cpv. 1 della TOA, applicabile per analogia e nei limiti posti dall’art. 68 cpv. 1 OTLEF, per le procedure sommarie previste dalla LEF l’onorario va dal 10% al 50% dell’onorario normale calcolato giusta l’art. 9 TOA, ritenuto un massimo di Fr. 20’000.--. b) In considerazione del valore di causa (Fr. 222’270.85 oltre interessi), della natura della disputa (procedura di rigetto provvisorio dell’opposizione), del tempo necessario in termini di razionalità, della complessità della vicenda giudiziaria e dell'esito dell'intervento si giustifica in applicazione dei principi di cui al punto. 1.9 un'indennità di Fr. 1'200.--, importo già comprensivo dell'IVA 2. L’appello 16 ottobre 1995 __________ va parzialmente accolto. Tassa di giustizia e indennità seguono il grado di prevalenza (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF). Per i quali motivi, richiamati gli art. 82 LEF e 68 OTLEF pronuncia I. L’appello 20 novembre 1995 __________, é parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 2/3 ottobre 1995 della Pretore di      Lugano è così riformata: " 1. invariato. 2. La tassa di giustizia di Fr. 200.--, da anticipare dalla parte istante, resta a suo carico, con l'obbligo di rifondere alla controparte Fr. 1'200.-- a titolo di indennità". II. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 150.--, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico per 2/3 e per 1/3 è a carico della __________ rifonderà alla __________ Fr. 200.-- a titolo di parte di indennità. III. Intimazione:    -    __________ Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5 Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                                    La segretaria