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14.1995.162

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1995-11-22 · Italiano TI
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Incarto n.14.95.00162

Lugano

22 novembre 1995/B/fc/fb

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

La Camera di esecuzione e fallimentidel Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente,Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 28 giugno 1995 da

__________

patr. dall'avv. __________

Contro

__________

patr. da: __________

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione intereposta al PE n. __________ del 20/26 giugno 1995 dell’UE di Lugano;

sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 24 agosto 1995 ha così deciso:

“1.L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via definitiva per Fr. 184’953.40 oltre interessi del 5% dal 19.6.1995 su Fr. 144’300.--.

2.La tassa di giustizia in Fr. 200.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rîfondere alla controparte Fr. 600.-- a titolo di indennità.”

Decisione dedotta tempestivamente in appello dall’escussa che con atto 4 settembre 1995 ha postulato l’annullamento della sentenza e la retrocessione dell’incarto alla Pretore per un nuovo giudizio, previa udienza di contraddittorio, senza prelevamento della tassa di giustizia ed assegnazione d’indennità;

con osservazioni 9 ottobre 1995 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili,

rilevato che con decreto presidenziale 6/8 settembre 1995 all’appello è stato concesso effetto sospensivo;

preso atto che con scritto 6 novembre 1995 il patrocinatore dell’appellante ha ritirato il gravame;.

ritenuto che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva d’oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezion fatta nell’evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto;

preso atto che un tale diverso riparto non è stato concordato dalle parti;

pronuncia

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria