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14.1995.142

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1995-07-12 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 12.07.1995 14.1995.142

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 14.95.00142 Lugano 12 luglio 1995/B/fc/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cometta, presidente Pellegrini e Zali segretaria: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 24 marzo 1995 da __________ patr. dall'avv. __________ contro __________ tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 20/31 gennaio 1995 dell’UE di Lugano; sulla quale istanza .la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 12 giugno 1995 ha così deciso: “ 1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via definitiva per Fr. 11’000.-- oltre interessi del 5% dal 19.12.1994. 2. La tassa di giustizia in Fr. 120.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 270.-- a titolo di indennità.” Decisione dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con atto 30 giugno 1995 ha postulato il disconoscimento del credito, con protesta di spese e ripetbili; ritenuti gli estremi per procedere ex art. 313 bis CPC; esaminati atti e documenti, considerato in fatto e in diritto

-   che il procedente fonda la sua pretesa su diverse sentenze esecutive, ossia su due decisioni pretorili 26 maggio 1992 (doc. B) e 14 dicembre 1994 (doc. C), su una sentenza 7 giugno 1994 della II Camera Civile del Tribunale di appello (doc. D) e su una sentenza 12 dicembre 1994 della I Corte Civile del Tribunale federale, con le quali l’escusso è stato condannato a pagare spese e ripetibili di Fr. 700.--, risp. ripetibili di Fr. 5’000.--, risp. Fr. 1’800.--  e Fr. 3’500.--, per un importo complessivo di Fr. 11’000.--;

-   che l’escusso non è comparso all’udienza di contraddittorio;

-   che ex art. 80 cpv. 1 LEF quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto dell’opposizione;

-   che ex art. 81 cpv. 1 LEF quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva di un’autorità della Confederazione o del cantone in cui fu promossa l’esecuzione, l’opposizione è rigettata, ove l’opponente non provi con documenti che il debito è stato estinto dopo la sentenza, o che è stato prorogato il termine per il pagamento, ovvero non dimostri che è prescritto;

-   che la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha ritenuto i doc. B, C, D ed E validi titoli di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 LEF;

-   che con l’appello l’escusso ha sostenuto, senza produrre documentazione alcuna, che la pretesa in esame è già stata pagata in un precedente contesto e che vi è stata errata interpretazione dei fatti e di conseguenza errata applicazione della legge;

-   che ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC  in sede di appello è vietato addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni, per cui le argomentazioni dell’appellante vanno respinte poichè proceduralmente irrite;

-   che di conseguenza la sentenza pretorile va confermata e l'appello respinto; richiamati gli art. 51, 54 e 67 OTLEF pronuncia 1. L’appello 30 giugno 1995 di __________ è respinto. 2. La tassa di giustizia 180.-- è  a carico di __________. 3. Intimazione a:   - __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5 Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                                    La segretaria