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14.1995.136

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1995-08-07 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 L'appellante adduce per la prima volta in sede

d'appello, di aver saldato il suo debito prima della dichiarazione di

fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato

nella narrativa fattuale sub C.

a)

La questione a sapere se possono essere ammessi in

seconda sede fatti, prove ed eccezioni nuovi va risolta facendo capo al diritto

processuale civile cantonale, atteso che per l'art. 25 n. 2 LEF il Cantone ha

facoltà sia di ammettere, sia di limitare, sia di escludere fatti nuovi nella

procedura di ricorso di cui all'art. 174 LEF.

Per

gli art. 385 ss. CPC l'istanza di fallimento è tratta­ta con la procedura

sommaria (cfr. in particolare l'art. 387 CPC).

Contro

la decisione in prima sede del pretore è dato il rimedio dell'appellazione a

questa Camera: il termine di ricorso è di dieci giorni. A prescindere da questa

parti­colarità, l'art. 388 CPC non modifica in nulla le regole che disciplinano

l'istituto dell'appello. Queste escludo­no, in virtù dell'art. 321 cpv. 1 lett.

b CPC, la facoltà di addurre in seconda sede nuovi fatti, prove ed eccezioni

(cfr., tra tante, CEF 28 maggio 1980 in re C.SA, in Rep 1981 p. 420; CEF 28

gennaio 1988 in re A. AG c. F.T. e 8 agosto 1989 in re B.A. c. A.SA).

La

scrivente Camera ha, per prassi costante, stabilito una particolarità

procedurale in caso di dichiarazione di fallimento, negando l'ammissibilità di

nova in senso proprio (ossia fatti verificatisi dopo il giudizio impu­gnato) ma

ammettendo gli pseudonova (ossia fatti rilevanti realizzatisi

ante

declaratoria di decozione ma non portati a conoscenza del primo giudice), cfr.

tra tante CEF 8 agosto 1989 in re B.A. c. A. SA oltre CEF 7 giugno 1983 in re

E. c. I. p. 4-5.

Gli

pseudonova devono essere tali da escludere la pronun­cia del fallimento,

qualora fossero stati tempestivamente noti al pretore, e non devono apparire

come un ripiego o un espediente abilmente ideato per evitare il fallimento con

i gravi effetti che ne conseguono (cfr. CEF 28 gennaio 1988 in re A.AG c. F.T.

cons. 1 i.f. e rif. ivi).

E. 2 Nel caso in esame, quanto riferito sub 1 in ingresso costituisce prova sufficiente del pagamento effettuato dall'appellante ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato.

E. 3 Le spese dell'Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono a carico di __________.” II. La tassa di giustizia di Fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico. III. Intimazione a:   - __________ - Ufficio dei fallimenti di Lugano - Ufficio esecuzione di Lugano - Ufficio dei registri di Lugano Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5 Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.08.1995 14.1995.136

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 14.95.00136 Lugano 7 agosto 1995/B/fc/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cometta, presidente Pellegrini e Zali segretaria: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sulla causa a procedura fallimentare dipendente dall’istanza 26 aprile 1995 presentata da __________ rappr. da: __________ Contro __________ rilevato che con sentenza 7/12 giugno 1995 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha decretato: " 1. E` pronunciato il fallimento di __________, a far tempo da  lunedì 12 giugno 1995, alle ore 16.00. 2/3/4 omissis". Sentenza tempestivamente dedotta in appello il 19 giugno 1995 da __________ che ne postula l'annullamento; richiamato il decreto presidenziale 20/21giugno 1995 che ha accordato all'appello effetto sospensivo parziale; esaminati atti e documenti; Ritenuto in fatto: A. Con istanza 26 aprile 1995 la __________ ha chiesto il falli­mento di __________ per Fr. 1’087.80  oltre accessori e dedotti eventuali acconti. B. All'udienza di contraddittorio del 16 maggio 1995 alle ore 14.30 l'escusso non è comparso. C. L'appellante adduce di aver saldato il suo debito prima della dichiarazione di fallimento e produce dichiarazione della creditrice che conferma il pagamento del debito più interessi e spese in data 7 giugno 1995 (doc. A). Considerato in diritto: 1. L'appellante adduce per la prima volta in sede d'appello, di aver saldato il suo debito prima della dichiarazione di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub C. a) La questione a sapere se possono essere ammessi in seconda sede fatti, prove ed eccezioni nuovi va risolta facendo capo al diritto processuale civile cantonale, atteso che per l'art. 25 n. 2 LEF il Cantone ha facoltà sia di ammettere, sia di limitare, sia di escludere fatti nuovi nella procedura di ricorso di cui all'art. 174 LEF. Per gli art. 385 ss. CPC l'istanza di fallimento è tratta­ta con la procedura sommaria (cfr. in particolare l'art. 387 CPC). Contro la decisione in prima sede del pretore è dato il rimedio dell'appellazione a questa Camera: il termine di ricorso è di dieci giorni. A prescindere da questa parti­colarità, l'art. 388 CPC non modifica in nulla le regole che disciplinano l'istituto dell'appello. Queste escludo­no, in virtù dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, la facoltà di addurre in seconda sede nuovi fatti, prove ed eccezioni (cfr., tra tante, CEF 28 maggio 1980 in re C.SA, in Rep 1981 p. 420; CEF 28 gennaio 1988 in re A. AG c. F.T. e 8 agosto 1989 in re B.A. c. A.SA). La scrivente Camera ha, per prassi costante, stabilito una particolarità procedurale in caso di dichiarazione di fallimento, negando l'ammissibilità di nova in senso proprio (ossia fatti verificatisi dopo il giudizio impu­gnato) ma ammettendo gli pseudonova (ossia fatti rilevanti realizzatisi ante declaratoria di decozione ma non portati a conoscenza del primo giudice), cfr. tra tante CEF 8 agosto 1989 in re B.A. c. A. SA oltre CEF 7 giugno 1983 in re E. c. I. p. 4-5. Gli pseudonova devono essere tali da escludere la pronun­cia del fallimento, qualora fossero stati tempestivamente noti al pretore, e non devono apparire come un ripiego o un espediente abilmente ideato per evitare il fallimento con i gravi effetti che ne conseguono (cfr. CEF 28 gennaio 1988 in re A.AG c. F.T. cons. 1 i.f. e rif. ivi). 2. Nel caso in esame, quanto riferito sub 1 in ingresso costituisce prova sufficiente del pagamento effettuato dall'appellante ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato. 3. La tassa di giustizia è a carico dell'appellante, siccome non comparso avanti il primo giudice, in ambo le sedi (art. 54 TarLEF). Non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 1 TarLEF). Le spese dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante. Per questi motivi, richiamati gli art. 171 e 174 LEF, 387 e 388 CPC, nonchè i disposti citati pronuncia I. L'appello è accolto. Di conseguenza il giudizio di prima sede viene così riformato: " 1. La dichiarazione di fallimento 7/12 giugno 1995 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. n. FA.95.00362, nei confronti di __________, è annullata. 2. La tassa di giustizia di prima sede di Fr. 80.--, da anticipare come di rito, è a carico di __________. 3. Le spese dell'Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono a carico di __________.” II. La tassa di giustizia di Fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico. III. Intimazione a:   - __________ - Ufficio dei fallimenti di Lugano - Ufficio esecuzione di Lugano - Ufficio dei registri di Lugano Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5 Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria