Sentenza o decisione senza scheda
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.05.1995 14.1995.107
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 14.95.00107 Lugano 22 maggio 1995/B/fc/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Zali segretaria: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 19 gennaio 1995 da __________ rappr. dall'Amm. __________ contro __________ tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________del 18 agosto/13 ottobre 1994 dell’UE di Lugano; sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 30 marzo 1995 ha così deciso: “ 1. L’istanza è ammessa e, pertanto, l’opposizione interposta al PE n. __________UE Lugano respinta in vai definitiva. 2. La tassa di Fr. 150.-- da anticipare dall’istante, è posta a carico dell’escusso.” . Decisione tempestivamente dedotta in appello dall’escusso con atto 7 aprile 1994; esaminati atti e documenti, posti i seguenti punti di giudizio 1. Deve essere accolta l’appellazione 7 aprile 1994 di __________? 2. Tassa di giustizia. Considerato in fatto e in diritto
- che con sentenza 30 marzo 1995 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione presentata dalla Confederazione Svizzera;
- che con atto 7 aprile 1995 __________, che non è comparso all’udienza di contraddittorio in prima sede, si è aggravato contro il pronunciato pretorile nei termini che seguono: “con la presente mi permetto di inoltrare ricorso alla sopracitata sentenza in merito all’esecuzione no. __________. I motivi saranno da me esposti in sede di udienza”.
- che forma e contenuto dell’appello sono disciplinati all’art. 309 CPC che al cpv. 2 elenca, tra l’altro, sub:
e) le domande d’appello;
f) i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda l’appello;
- che l’atto di appello manca manifestamente e irrimediabilmente delle formalità di cui all’art. 309 cpv. 2 lett. e) e f) CPC;
- che per l’art. 309 cpv. 5 CPC la mancanza delle pregresse formalità trae seco la declaratoria di nullità dell’appello;
- che l’appellazione si riduce al semplice rinvio ai "motivi che saranno esposti in sede di udienza", tanto irrituale quanto inconcludente;
- che ne consegue per espressa disposizione di legge, la nullità dell’atto (cfr. CEF 4 luglio 1989 in re V.R. c. H.S., 14 novembre 1988 in re U. c. S.M., 19 maggio 1980 in Rep 1981 p. 411 e 17 marzo 1977 in Rep 1978 p. 369; II CC 3 ottobre 1988 in re A. c. B., 15 aprile 1988 in re C. & G. c. L., 26 agosto 1982 in Rep 1984 p. 167; I CC 12 gennaio 1984 in Rep 1985 p. 93);
- che in via abbondanziale va rilevato che ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di appello è inoltre esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni;
- che l’esito dell’appello permette di prescindere dalla notifica dell’atto d’appello alla controparte per le osservazioni (cfr. art. 313 bis CPC, applicabile anche alla CEF); per questi motivi, richiamati i disposti citati, in particolare l’art. 309 CPC PRONUNCIA 1. L’appello 7 aprile 1995 __________, è dichiarato nullo. 2. La tassa di giustizia di Fr. 225.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico di __________. 3. Intimazione a: - __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5 Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria