Sentenza o decisione senza scheda
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 12.07.1995 14.1995.102
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 14.95.00102 Lugano 12 luglio 1995/B/fc/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cometta, presidente Pellegrini e Zali segretaria: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 21 febbraio 1995.da __________ contro __________ tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 19 gennaio/2 febbraio 1995 dell’UEF di Mendrisio; sulla quale istanza la Pretore di Mendrisio Nord con sentenza 17 marzo 1995 ha così pronunciato: “ 1. L’istanza è parzialmente accolta e, di conseguenza, l’opposizione al PE indicato è respinta in via provvisoria limitatamente all’importo di Fr. 112’500.-- oltre interesse al 5% dal 1.1.1995 e Fr. 198.-- di spese esecutive. 2. La tassa di giustizia di Fr. 90.-- e le spese, da anticipare dall’istante, sono a carico del convenuto il quale rifonderà alla controparte Fr. 150.-- a titolo di indennità.” Decisione dedotta in appello dall’escusso con atto 3 aprile 1995, postulante la reiezione dell’istanza; esaminati atti e documenti, considerato in fatto e in diritto
- che la sentenza 17 marzo 1995 della Pretore di Mendrisio Nord è stata intimata a mezzo raccomandata lo stesso giorno e ritirata dall’appellante allo sportello il 20 marzo 1995;
- che l’appellazione in esame reca la data 3 aprile 1995, che coincide con il giorno in cui è stata spedita ed è stata ricevuta dalla Pretura di Mendrisio Nord il 4 aprile 1995;
- che nella procedura sommaria il termine per proporre appello è ridotto a dieci giorni (art. 308 cpv. 1 e 388 cpv. 3 CPC);
- che nella concreta fattispecie il termine di dieci giorni ha iniziato a decorrere il 21 marzo 1995, ex art. 131 cpv. 1 CPC non essendo compreso nel computo dei termini il 20 marzo 1995, giorno della ricezione della sentenza;
- che pertanto il termine per appellare è giunto a scadenza giovedì 30 marzo 1995, donde l’irrimediabile tardività dell’atto di appello datato e spedito il 3 aprile 1995;
- che la tassa di giustizia (art. 67 OTLEF) è a carico dell’appellante mentre, avendo fatto capo alla procedura ex art. 313 bis CPC, non si assegnano indennità alla parte appellata; per questi motivi, richiamati i disposti citati, segnatamente gli art. 308 cpv. 1 e 388 cpv. 3 CPC pronuncia 1. L’appello 3 aprile 1995 di __________, è irricevibile siccome tardivo. 2. La tassa di giustizia di Fr. 150.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico di __________. 3. Intimazione a: - __________ Comunicazione alla Pretura di Mendrisio Nord per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria