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14.1995.00161

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1996-07-01 · Italiano TI
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Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 La Segretaria assessore ha respinto l’istanza sostanzialmente perché debitrice sarebbe “la Comunione ereditaria del defunto __________, alla quale l’istante avrebbe dovuto far spiccare il PE”, mentre nei confronti di __________ agli atti non vi sarebbe alcun titolo esecutivo. Sebbene la comunione ereditaria in quanto tale non possegga personalità giuridica, ex art. 49 LEF “fino alla divisione o alla costituzione di una indivisione o alla liquidazione d’ufficio, l’eredità può essere escussa colla specie di esecuzione applicabile al defunto, al luogo in cui egli poteva essere escusso al momento della sua morte” (DTF 116 III 7; Rep 1988 p. 381). Oltre all’esecuzione diretta contro la sola comunione ereditaria, al creditore rimane comunque sempre possibile, per debiti del defunto, procedere contro ogni erede singolarmente (DTF 116 III 7 e rif. ivi, 113 III 81; Rep 1988 p. 382). Nel caso di specie lo __________ procede dunque correttamente contro l’erede __________ (cfr. certificato ereditario agli atti). Ne consegue la ricevibilità in ordine dell’istanza di rigetto dell’opposizione, essendo l’escussa legittimata passivamente. In via abbondanziale va rilevato che la possibilità di escutere l’erede per le imposte cantonali laciate impagate dal decujus è anche esplicitamente prevista all’art. 13 della Legge tributaria del 28 settembre 1976 (vLT) -applicabile alla fattispecie atteso che la nuova Legge tributaria del 21 giugno 1994 è applicata unicamente alle tassazioni riferite ai periodi fiscali seguenti alla sua entrata in vigore (art. 324 cpv. 2 LT)- che così recita: “alla morte del contribuente, gli eredi gli succedono nei suoi obblighi fiscali (...) essi rispondono solidalmente delle imposte dovute dal defunto fino a concorrenza delle loro quote ereditarie, compresi gli anticipi ereditari”.

E. 2 a) Per l’art. 80 cpv. 1 LEF, quando un credito posto in esecuzione è fondato su una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione. Una sentenza diviene esecutiva quando è cresciuta in giudicato (vale a dire: non può più essere impugnata con un rimedio ordinario) e da essa scaturisce per il debitore un obbligo di pagamento o di prestazione di garanzia (cfr. Fritzsche/Walder, Schuld-betreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, 1984, § 19 m. 2). Per il cpv. 2 del citato articolo “sono parificate alle sentenze esecutive, entro il territorio del Cantone, le decisioni delle autorità amministrative riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico (imposte, ecc.), a cui il Cantone attribuisca forza esecutiva.” Per l’art. 58 della legge cantonale dell’8 marzo 1911 di attuazione della LEF (LALEF) “sono parificati alle sentenze esecutive nel senso dell’art. 80 LEF: i decreti delle autorità amministrative e di polizia aventi carattere esecutivo, le bollette delle imposte, delle tasse e delle patenti cantonali e comunali”. L’art. 222 vLT stabilisce poi che le tassazioni e le altre decisioni delle autorità fiscali, cresciute in giudicato, sono parificate a sentenze esecutive ai sensi dell’art. 80 LEF. Il giudice del rigetto deve esaminare d’ufficio ed in ogni stadio di causa se il titolo prodotto possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo (DTF 113 III 9; CEF 13.3.1990 in re S.AG/B.) così da permettere il rigetto in via definitiva dell’opposizione. b) Per l’art. 81 cpv. 1 LEF “quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva di un’autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l’esecuzione, l’opposizione è rigettata, ove l’opponente non provi con documenti che il debito è stato estinto dopo la sentenza, o che è stato prorogato il termine per il pagamento, ovvero non dimostri che è prescritto”.

E. 3 La notifica di tassazione per le imposte cantonali 1985 e 1986 (doc. F), munita della menzione dell’avvenuta crescita in giudicato, costituisce valido titolo di rigetto definitivo dell’oppo-sizione per gli importi in essa stabiliti di Fr. 4’370.50 per anno e quindi anche per gli importi leggermente inferiori posti in esecuzione di Fr. 3’519.-- per l’imposta cantonale 1985 e Fr. 4’150.30 per l’imposta cantonale 1986. Per le imposte cantonali per il 1987 e per il 1988 lo Stato non ha prodotto la notifica di tassazione munita dell’attestazione di crescita in giudicato. Ne consegue che per gli importi di Fr. 5’166.-- e di Fr. 4’969.-- non può essere concesso il rigetto definitivo dell’opposizione interposta da __________ al PE n. __________.

E. 4 a) Ex art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione. La volontà di obbligarsi può risultare da un atto pubblico redatto nelle forme stabilite dal diritto cantonale (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 337 con riferimenti). b) Sono segnatamente equiparati a un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico (Cometta, op. cit., p. 337 con riferimenti):

-     l’attestato di carenza beni dopo pignoramento;

-     l’attestato di carenza beni dopo fallimento, nell’ipotesi che il credito sia stato riconosciuto dal fallito;

-     l’attestato di insufficienza di pegno.

E. 5 Per quanto riguarda i crediti di Fr. 5’166.-- e Fr. 4’969.-- per imposte cantonali 1987 e 1988, il procedente fonda la propria pretesa, oltre che sulla notifica di tassazione per gli anni 1987 e 1988, sugli attestati di carenza beni dopo pignoramento emessi il 6 agosto 1991 nelle esecuzioni n. __________ e __________ (doc. B e E) per importi corrispondenti a quelli in esecuzione. Ne consegue che per Fr. 5’166.-- e Fr. 4’969.-- l’opposizione interposta al PE n. __________deve essere rigettata in via provvisoria.

E. 6 L'appello 31 agosto 1995 dello __________ è dunque accolto. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza in ambo le sedi di __________ (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF). Per questi motivi, richiamati gli art. 49, 80, 81 cpv. 1, 82 cpv. 1 LEF; 58 LALEF; 13 e 222 vLT; 324 cpv. 2 LT PRONUNCIA: I. L’appello 31 agosto 1995 dello __________, è accolto. Di conseguenza la sentenza 22 agosto 1995 della Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, è così riformata: “ 1. L’istanza di rigetto dell’opposizione del 19 giugno 1995 dello __________è accolta. Di conseguenza è rigettata in via definitiva limitatamente a Fr. 7’669.30 (Fr. 3’519.-- + Fr. 4’150.30) e in via provvisoria limita-tamente a Fr. 10’135.-- (Fr. 5’166.-- + Fr. 4’969.--) l’opposizione interposta da __________, al PE n. __________ del 25/28 luglio 1994 dell’UE di Lugano. 2. La tassa di giustizia di Fr. 120.--, già anticipata dalla parte istante, è a carico di __________ che rifonderà allo __________ Fr. 200.-- di indennità.” II. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 180.--, già anticipata dall’appellante, è a carico di __________ che rifonderà allo __________ Fr. 200.-- a titolo di indennità. III. Intimazione a:    __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente:                                                                  La segretaria:

E. 49 LEF “fino alla divisione o alla costituzione di una indivisione o alla liquidazione d’ufficio, l’eredità può essere escussa colla specie di esecuzione applicabile al defunto, al luogo in cui egli poteva essere escusso al momento della sua morte” (DTF116 III 7;Rep1988 p. 381).

Oltre all’esecuzione diretta contro la sola comunione ereditaria, al creditore rimane comunque sempre possibile, per debiti del defunto, procedere contro ogni erede singolarmente (DTF116 III 7 e rif. ivi, 113 III 81;Rep1988 p. 382).

Nel caso di specie lo __________ procede dunque correttamente contro l’erede __________ (cfr. certificato ereditario agli atti). Ne consegue la ricevibilità in ordine dell’istanza di rigetto dell’opposizione, essendo l’escussa legittimata passivamente.

2.

a)Per l’art. 80 cpv. 1 LEF, quando un credito posto in esecuzione è fondato su una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione. Una sentenza diviene esecutiva quando è cresciuta in giudicato (vale a dire: non può più essere impugnata con un rimedio ordinario) e da essa scaturisce per il debitore un obbligo di pagamento o di prestazione di garanzia (cfr.Fritzsche/Walder, Schuld-betreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, 1984, § 19 m. 2). Per il cpv. 2 del citato articolo “sono parificate alle sentenze esecutive, entro il territorio del Cantone, le decisioni delle autorità amministrative riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico (imposte, ecc.), a cui il Cantone attribuisca forza esecutiva.”

Per l’art. 58 della legge cantonale dell’8 marzo 1911 di attuazione della LEF (LALEF) “sono parificati alle sentenze esecutive nel senso dell’art. 80 LEF: i decreti delle autorità amministrative e di polizia aventi carattere esecutivo, le bollette delle imposte, delle tasse e delle patenti cantonali e comunali”. L’art. 222 vLT stabilisce poi che le tassazioni e le altre decisioni delle autorità fiscali, cresciute in giudicato, sono parificate a sentenze esecutive ai sensi dell’art. 80 LEF.

Il giudice del rigetto deve esaminare d’ufficio ed in ogni stadio di causa se il titolo prodotto possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo (DTF113 III 9;CEF13.3.1990 in re S.AG/B.) così da permettere il rigetto in via definitiva dell’opposizione.

b)Per l’art. 81 cpv. 1 LEF “quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva di un’autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l’esecuzione, l’opposizione è rigettata, ove l’opponente non provi con documenti che il debito è stato estinto dopo la sentenza, o che è stato prorogato il termine per il pagamento, ovvero non dimostri che è prescritto”.

3.La notifica di tassazione per le imposte cantonali 1985 e 1986 (doc. F), munita della menzione dell’avvenuta crescita in giudicato, costituisce valido titolo di rigetto definitivo dell’oppo-sizione per gli importi in essa stabiliti di Fr. 4’370.50 per anno e quindi anche per gli importi leggermente inferiori posti in esecuzione di Fr. 3’519.-- per l’imposta cantonale 1985 e Fr. 4’150.30 per l’imposta cantonale 1986. Per le imposte cantonali per il 1987 e per il 1988 lo Stato non ha prodotto la notifica di tassazione munita dell’attestazione di crescita in giudicato. Ne consegue che per gli importi di Fr. 5’166.-- e di Fr. 4’969.-- non può essere concesso il rigetto definitivo dell’opposizione interposta da __________ al PE n. __________.

-     l’attestato di carenza beni dopo pignoramento;

-     l’attestato di carenza beni dopo fallimento, nell’ipotesi che il credito sia stato riconosciuto dal fallito;

III.Intimazione a:    __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                                  La segretaria:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.14.95.00161

Lugano

1. luglio 1996/C/fc/fb

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

La Camera di esecuzione e fallimentidel Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente

Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 19 giugno 1995 dallo

__________

contro

__________

B.Il procedente fonda le proprie pretese su quattro attestati di carenza beni emessi contro __________ per imposte cantonali non pagate dal 1985 al 1988 (doc. B, C, D e E).

Il procedente produce pure la notifica di tassazione per l’imposta cantonale 1985-1986, con l’attestazione di crescita in giudicato (doc. F) e la notifica di tassazione per l’imposta cantonale 1987-1988, carente della menzione dell’avvenuta crescita in giudicato (doc. H).

C.All’udienza di contraddittorio l’escussa non si è presentata.

D.Con sentenza 22 agosto 1995 la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, ha respinto l’istanza.

La prima giudice, dopo aver evidenziato che “l’istante ha escusso e di conseguenza convenuto in __________, vedova del defunto __________ considerandola debitrice del rapporto giuridico alla base della presente vertenza e ciò con la semplice produzione del certificato ereditario dal quale d’altronde si evince la sua qualità di erede ma unitamente alla madre del defunto”, ha argomentato che “dalla documentazione prodotta, debitrice risulta essere la Comunione ereditaria del defunto __________, alla quale l’istante avrebbe dovuto far spiccare il PE”.

E.Contro il giudizio pretorile si è tempestivamente aggravato lo __________ asseverando di aver escusso __________ “per ottenere il pagamento delle imposte cantonali 1985/1986/1987/1988, lasciate impagate dal marito __________, decesso il 5 aprile 1993”.

L’appellante evidenzia, per quanto di rilevanza nella fattispecie, che per l’art. 13 della LT del 28 settembre 1976 al contribuente succedono i suoi eredi, che sono tenuti a versare o garantire le imposte dovute dal defunto sino al giorno della sua morte. Gli eredi “rispondono solidalmente sino a concorrenza della loro quota ereditaria (anticipi compresi): il debito fiscale del defunto diventa così debito personale degli eredi (che pure sono tra loro solidalmente responsabili)”.

In concreto dunque “non si tratta di escutere la successione o comunione ereditaria come vorrebbe il giudice”, ma lo __________ si è rivolto all’erede “in funzione del suo obbligo nato ope legis”.

Considerato

in diritto:

1.La Segretaria assessore ha respinto l’istanza sostanzialmente perché debitrice sarebbe “la Comunione ereditaria del defunto __________, alla quale l’istante avrebbe dovuto far spiccare il PE”, mentre nei confronti di __________ agli atti non vi sarebbe alcun titolo esecutivo.

Sebbene la comunione ereditaria in quanto tale non possegga personalità giuridica, ex art. 49 LEF “fino alla divisione o alla costituzione di una indivisione o alla liquidazione d’ufficio, l’eredità può essere escussa colla specie di esecuzione applicabile al defunto, al luogo in cui egli poteva essere escusso al momento della sua morte” (DTF116 III 7;Rep1988 p. 381).

Oltre all’esecuzione diretta contro la sola comunione ereditaria, al creditore rimane comunque sempre possibile, per debiti del defunto, procedere contro ogni erede singolarmente (DTF116 III 7 e rif. ivi, 113 III 81;Rep1988 p. 382).

Nel caso di specie lo __________ procede dunque correttamente contro l’erede __________ (cfr. certificato ereditario agli atti). Ne consegue la ricevibilità in ordine dell’istanza di rigetto dell’opposizione, essendo l’escussa legittimata passivamente.

2.

a)Per l’art. 80 cpv. 1 LEF, quando un credito posto in esecuzione è fondato su una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione. Una sentenza diviene esecutiva quando è cresciuta in giudicato (vale a dire: non può più essere impugnata con un rimedio ordinario) e da essa scaturisce per il debitore un obbligo di pagamento o di prestazione di garanzia (cfr.Fritzsche/Walder, Schuld-betreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, 1984, § 19 m. 2). Per il cpv. 2 del citato articolo “sono parificate alle sentenze esecutive, entro il territorio del Cantone, le decisioni delle autorità amministrative riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico (imposte, ecc.), a cui il Cantone attribuisca forza esecutiva.”

Per l’art. 58 della legge cantonale dell’8 marzo 1911 di attuazione della LEF (LALEF) “sono parificati alle sentenze esecutive nel senso dell’art. 80 LEF: i decreti delle autorità amministrative e di polizia aventi carattere esecutivo, le bollette delle imposte, delle tasse e delle patenti cantonali e comunali”. L’art. 222 vLT stabilisce poi che le tassazioni e le altre decisioni delle autorità fiscali, cresciute in giudicato, sono parificate a sentenze esecutive ai sensi dell’art. 80 LEF.

Il giudice del rigetto deve esaminare d’ufficio ed in ogni stadio di causa se il titolo prodotto possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo (DTF113 III 9;CEF13.3.1990 in re S.AG/B.) così da permettere il rigetto in via definitiva dell’opposizione.

b)Per l’art. 81 cpv. 1 LEF “quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva di un’autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l’esecuzione, l’opposizione è rigettata, ove l’opponente non provi con documenti che il debito è stato estinto dopo la sentenza, o che è stato prorogato il termine per il pagamento, ovvero non dimostri che è prescritto”.

3.La notifica di tassazione per le imposte cantonali 1985 e 1986 (doc. F), munita della menzione dell’avvenuta crescita in giudicato, costituisce valido titolo di rigetto definitivo dell’oppo-sizione per gli importi in essa stabiliti di Fr. 4’370.50 per anno e quindi anche per gli importi leggermente inferiori posti in esecuzione di Fr. 3’519.-- per l’imposta cantonale 1985 e Fr. 4’150.30 per l’imposta cantonale 1986. Per le imposte cantonali per il 1987 e per il 1988 lo Stato non ha prodotto la notifica di tassazione munita dell’attestazione di crescita in giudicato. Ne consegue che per gli importi di Fr. 5’166.-- e di Fr. 4’969.-- non può essere concesso il rigetto definitivo dell’opposizione interposta da __________ al PE n. __________.

-     l’attestato di carenza beni dopo pignoramento;

-     l’attestato di carenza beni dopo fallimento, nell’ipotesi che il credito sia stato riconosciuto dal fallito;

III.Intimazione a:    __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                                  La segretaria: