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14.1995.00081

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1995-12-27 · Italiano TI
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti). b) Il giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede d’appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Cometta, op.cit. in Rep 1989 p. 331 con riferimenti). c) Il riconoscimento di debito firmato da un rappresentante dell’escusso vincola quest’ultimo solo se vi è alternativamente: - procura scritta; - ammissione esplicita in documenti; - ammissione esplicita all’udienza. Atti concludenti non sono sufficienti (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 340).

E. 2 a)

Quale riconoscimento di debito la procedente ha

prodotto due estratti conto datati 18 novembre 1993 (doc. N) rispettivamente 29

novembre 1993 (doc. M), inviati dall’escussa alla procedente e dai quali

risulta una posizione debitoria di __________ di complessivi Fr. 184’035.85.

__________

ha poi prodotto quali ulteriori riconoscimenti di debito, sub doc. I e T rispett.

S e L due scritti datati 28 gennaio 1993 rispett. 23 aprile 1993, con i quali

l’escussa aveva proposto a __________ un piano di pagamento delle fatture

ancora scoperte assommanti a complessivi Fr. 398’564.-- rispett. Fr.

290’000.--.

b)

L’escussa ha eccepito la mancanza di legittimazione a

rappresentarla di colei che ha sottoscritto i doc. M e N, certa __________,

asseverando che la società può essere impegnata soltanto dalle persone iscritte

a Registro di commercio. __________ ha pure asseverato che neppure i doc. I-T rispett.

S-L possono vincolarla, perché sottoscritti “unicamente dal sig. __________ che

non può vincolare singolarmente la ditta poiché ha diritto di firma a due”.

A

sostegno della sua tesi l’escussa ha prodotto l’estratto del Registro di

commercio dal quale non risulta che colei che ha sottoscritto i doc. M e N

avesse diritto di firma per la società. Dall’estratto doc. 1 si evince pure che

dal 19 luglio __________ disponeva unicamente di un diritto di firma a due.

In

sede di contraddittorio l’appellante ha esplicitamente negato un rapporto di rappresentanza

di colei che ha sottoscritto i doc. M e N e di __________.

I

doc. M, N, I-T e S-L, firmati da persone non esplicitamente autorizzate a

rappresentare __________, non possono quindi costituire riconoscimento di

debito ex 82 LEF. Il rigetto dell’opposizione è infatti retto dalle rigide

esigenze della procedura sommaria, che permette al creditore di evitare la

procedura ordinaria e di ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione

qualora egli disponga di un riconoscimento di debito sottoscritto dal debitore,

o se del caso da un suo rappresentante in grado di vincolarlo sulla base di una

procura scritta, dall’ammissione esplicita in documenti oppure dall’ammissione

esplicita all’udienza (cfr.

DTF

112 III 88).

Mancando

pertanto un valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF, l’istanza di

rigetto provvisorio dell’opposizione va respinta e il pronunciato della giudice

di prime cure in tal senso riformato.

E. 3 L'appello 7 ottobre 1994 di __________ va quindi accolto. Tassa e indennità seguono la soccombenza (art. 51, 54, 67 e 68 cpv. 1 TarLEF). Per questi motivi, richiamato l’art. 82 LEF pronuncia I .   L'appello 7 ottobre 1994 __________, è accolto. Di conseguenza la sentenza 15/26 settembre 1994 della Pretore di Lugano, Sezione 5, è così riformata: " 1. L'istanza

1. luglio 1994 della __________, è respinta. 2. La tassa di giustizia di Fr. 200.--, già anticipata dall’istante, è a carico di __________ che rifonderà a __________ Fr. 600.-- di indennità.” II .   La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 300.--, già anticipata dall'appellante, è a carico della __________, che rifonderà a __________ Fr. 900.-- a titolo di indennità. III .   Intimazione: - __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.16.95.00168

Lugano

27 dicembre 1995

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 3 novembre 1995 presentato da

__________rappr. __________

contro

la sentenza 26 ottobre 1995 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5 nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza11 agosto 1995nei confronti di

__________

con la quale si chiedeva il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda respinta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF

dichiara:

1. L’istanza è accolta.

Di conseguenza è rigettata in via definitiva l’opposizione                                                     interposta dalla __________ al PE no. __________dell’UE di                                                        Lugano.

2. La tassa di fr. 80.-, da anticipare dalla parte istante, deve                                                   essere posta a carico della convenuta con l’obbligo di                                                                  rifondere all’istante fr. 50.- a titolo di indennità.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria