Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti). b) Il giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede d’appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Cometta, op.cit. in Rep 1989 p. 331 con riferimenti). c) Il riconoscimento di debito firmato da un rappresentante dell’escusso vincola quest’ultimo solo se vi è alternativamente: - procura scritta; - ammissione esplicita in documenti; - ammissione esplicita all’udienza. Atti concludenti non sono sufficienti (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 340).
E. 2 a)
Quale riconoscimento di debito la procedente ha
prodotto due estratti conto datati 18 novembre 1993 (doc. N) rispettivamente 29
novembre 1993 (doc. M), inviati dall’escussa alla procedente e dai quali
risulta una posizione debitoria di __________ di complessivi Fr. 184’035.85.
__________
ha poi prodotto quali ulteriori riconoscimenti di debito, sub doc. I e T rispett.
S e L due scritti datati 28 gennaio 1993 rispett. 23 aprile 1993, con i quali
l’escussa aveva proposto a __________ un piano di pagamento delle fatture
ancora scoperte assommanti a complessivi Fr. 398’564.-- rispett. Fr.
290’000.--.
b)
L’escussa ha eccepito la mancanza di legittimazione a
rappresentarla di colei che ha sottoscritto i doc. M e N, certa __________,
asseverando che la società può essere impegnata soltanto dalle persone iscritte
a Registro di commercio. __________ ha pure asseverato che neppure i doc. I-T rispett.
S-L possono vincolarla, perché sottoscritti “unicamente dal sig. __________ che
non può vincolare singolarmente la ditta poiché ha diritto di firma a due”.
A
sostegno della sua tesi l’escussa ha prodotto l’estratto del Registro di
commercio dal quale non risulta che colei che ha sottoscritto i doc. M e N
avesse diritto di firma per la società. Dall’estratto doc. 1 si evince pure che
dal 19 luglio __________ disponeva unicamente di un diritto di firma a due.
In
sede di contraddittorio l’appellante ha esplicitamente negato un rapporto di rappresentanza
di colei che ha sottoscritto i doc. M e N e di __________.
I
doc. M, N, I-T e S-L, firmati da persone non esplicitamente autorizzate a
rappresentare __________, non possono quindi costituire riconoscimento di
debito ex 82 LEF. Il rigetto dell’opposizione è infatti retto dalle rigide
esigenze della procedura sommaria, che permette al creditore di evitare la
procedura ordinaria e di ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione
qualora egli disponga di un riconoscimento di debito sottoscritto dal debitore,
o se del caso da un suo rappresentante in grado di vincolarlo sulla base di una
procura scritta, dall’ammissione esplicita in documenti oppure dall’ammissione
esplicita all’udienza (cfr.
DTF
112 III 88).
Mancando
pertanto un valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF, l’istanza di
rigetto provvisorio dell’opposizione va respinta e il pronunciato della giudice
di prime cure in tal senso riformato.
E. 3 L'appello 7 ottobre 1994 di __________ va quindi accolto. Tassa e indennità seguono la soccombenza (art. 51, 54, 67 e 68 cpv. 1 TarLEF). Per questi motivi, richiamato l’art. 82 LEF pronuncia I . L'appello 7 ottobre 1994 __________, è accolto. Di conseguenza la sentenza 15/26 settembre 1994 della Pretore di Lugano, Sezione 5, è così riformata: " 1. L'istanza
1. luglio 1994 della __________, è respinta. 2. La tassa di giustizia di Fr. 200.--, già anticipata dall’istante, è a carico di __________ che rifonderà a __________ Fr. 600.-- di indennità.” II . La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 300.--, già anticipata dall'appellante, è a carico della __________, che rifonderà a __________ Fr. 900.-- a titolo di indennità. III . Intimazione: - __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.16.95.00168
Lugano
27 dicembre 1995
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 3 novembre 1995 presentato da
__________rappr. __________
contro
la sentenza 26 ottobre 1995 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5 nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza11 agosto 1995nei confronti di
__________
con la quale si chiedeva il rigetto in via definitiva dellopposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dellUE di Lugano, domanda respinta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese lart. 148 CPC e la vigente TarLEF
dichiara:
1. Listanza è accolta.
Di conseguenza è rigettata in via definitiva lopposizione interposta dalla __________ al PE no. __________dellUE di Lugano.
2. La tassa di fr. 80.-, da anticipare dalla parte istante, deve essere posta a carico della convenuta con lobbligo di rifondere allistante fr. 50.- a titolo di indennità.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale dappello
Il presidente La segretaria