Sentenza o decisione senza scheda
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 03.05.1995 14.1994.13
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 14.94.00013 Lugano 3 maggio 1995/B/fc/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Zali segretaria: Marisa Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 8 settembre 1994 da __________ patr. dall'avv. __________ Contro __________ richiamata l’ordinanza 20 settembre 1994 della Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, che ha fissato per lunedì 14 novembre 1994 alle ore 16.10 l’udienza per il contraddittorio; vista l’istanza datata 13 novembre 1994 - pervenuta alla Pretura il giorno successivo lunedì, - della __________ (in seguito: __________) chiedente la sospensione dell’udienza per motivi di salute; preso atto dell’ordinanza pretorile 14 novembre 1994 (lunedì) con cui il rinvio non è stato ammesso e l’udienza “prevista per il.giorno lunedì 14 novembre 1994 alle ore 16.10 è confermata”; rilevato che la reiezione della domanda di rinvio è stata motivata in sostanza per la palese tardività e la mancanza di prove; visto il “reclamo” 25 novembre 1994 della __________ contro “l’ordinanza 14 novembre 1994” della Pretura, con cui chiede che “l’ordinanza venga annullata e che le venga pertanto data la possibilità di partecipare alla nuova udienza che deve essere indetta”; considerato in fatto e in diritto:
- che l’art. 136 CPC disciplina l’istituto del rinvio dell’udienza nel senso che: a) la parte o il suo patrocinatore possono chiedere il rinvio se impediti per motivi gravi, in particolare per malattia, infortunio, servizio militare, impegni parlamentari o comparsa avanti ad altro tribunale (cpv. 1); b) il giudice respinge l’istanza di rinvio se la ritiene non giustificata o incompatibile con le necessità del proseguimento del processo (cpv. 2); c) il provvedimento sul rinvio è emanato con ordinanza (cpv. 3);
- che l’ordinanza pretorile 14 novembre 1994 non costituisce decisione suscettibile di impugnativa, avuto riguardo alla sua natura interlocutoria, per chiaro disposto dell’art. 95 cpv. 1 CPC (“le ordinanze non sono appellabili”).
- che il “reclamo” 25 novembre 1994 dell’escussa va pertanto dichiarato irricevibile.
- che in via abbondanziale va rilevato che dal profilo del diritto di essere sentito la Pretore si è correttamente determinata non concedendo il rinvio per mancanza evidente del presupposto dei gravi motivi ex art. 136 CPC, atteso che la __________, sapendo già dall’ordinanza 20 settembre 1994 che vi sarebbe stata l’udienza per il contraddittorio lunedì 14 novembre 1994, non si è premunita, nonostante abbia avuto quasi due mesi di tempo, di far capo ad un altro rappresentante oltre al suo vicepresidente __________ e che questi non ha nemmeno prodotto un certificato medico attestante la sua impossibilità a partecipare all’udienza;
- che in via ancor più abbondanziale va poi rilevato che la parte che chiede il rinvio di un’udienza deve farsi parte diligente e preoccuparsi tempestivamente dell’esito dell’istanza quando ragioni temporali possono frapporsi tra l’istanza e la sua giudiziale definizione; richiamati gli art. 95 e 136 CPC pronuncia 1. Il “reclamo” 25 novembre 1994 __________, è irricevibile. 2. La tassa di giustizia in Fr. 100.--, già anticipata da __________, resta a suo carico con l'obbligo di rifondere a __________.Fr. 200.-- di indennità. 3. Intimazione a: - __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5 Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente: La segretaria: