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13.2024.56

Reclamo contro decisione in materia di ricusazione. Carattere eccezionale della ricusa. I motivi vanno precisati e sostanziati

Ticino · 2024-11-21 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 23 agosto 2024, l’accoglimento dell’istanza di ricusa avrebbe comportato la nullità degli atti compiuti, che avrebbero dovuto essere rifatti. La decisione in merito alla ricusa e la sospensione del procedimento è quindi non meno che corretta e il rimprovero rivolto al Pretore per non aver ancora statuito è infondato; che la domanda intesa all’emanazione di misure supercautelari formulata con il reclamo è inammissibile, sulle stesse dovendosi prima pronunciare il Pretore; che, visto quanto precede, dichiarando inammissibile l’istanza di ricusazione il Pretore non ha accertato in modo manifestamente errato i fatti né ha applicato in modo errato il diritto; che le spese del giudizio odierno, stabilite in applicazione dell’art. 14 LTG, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) del reclamante. Non si pone il problema delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni; per questi motivi, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il reclamo 16 settembre 2024 di RE 1 è respinto. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 300.- sono poste a carico di RE 1. 3. Notificazione (unitamente al reclamo 16 settembre 2024 alla controparte):

- ;

- . Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città. Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente                                                La cancelliera Rimedi giuridici Poiché il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-, contro la presente decisione emessa in materia di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF) in un procedimento di misure a protezione dell’unione coniugale è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 lett. a LTF), essendo che le misure a protezione dell’unione coniugale sono equiparate a provvedimenti cautelari (DTF 133 III 393 consid.5).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.13.2024.56

Lugano

21 novembre 2024

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser, presidente,

cancelliera:

Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. SO.2024.500 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza di protezione dell’unione coniugale 15 luglio 2024 da

CO 1

contro

RE 1

e ora sul reclamo 16 settembre 2024 di RE 1 contro la decisione 6 settembre 2024 del Pretore;

considerando

pronuncia:1.Nella misura in cui è ammissibile il reclamo 16 settembre 2024 di RE 1 è respinto.

- ;

- .

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                La cancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-, contro la presente decisione emessa in materia di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF) in un procedimento di misure a protezione dell’unione coniugale è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 lett. a LTF), essendo che le misure a protezione dell’unione coniugale sono equiparate a provvedimenti cautelari (DTF 133 III 393 consid.5).