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Incarto n.13.2024.49
Lugano
23 settembre 2024
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
cancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. OR.2021.83 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 4 maggio 2021 da
CO 1
contro
RE 1
richiamata la decisione 31 luglio 2024 con cui questa Camera ha assegnato a RE 1 un termine - scaduto infruttuoso il 25 agosto 2024 - per versare lanticipo delle spese processuali per il reclamo 29 luglio 2024;
vista la diffida 2 settembre con la quale è stato assegnato alla reclamante un termine suppletorio scadente il 12 settembre 2024per effettuare un deposito di fr. 1000.-a titolo di anticipo per spese processuali presumibili con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dellimporto entro il termine fissato, il Tribunale dappello, conformemente allart. 101 cpv. 3 CPC, non sarebbe entrato nel merito del rimedio giuridico;
preso atto che anche il termine suppletorio è decorso infruttuoso sicché, in mancanza di un presupposto processuale (art. 59 cpv. 2 lett. f CPC), la Camera non entra nel merito del reclamo;
rilevato che gli oneri processuali, fissati giusta gli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG, che prevede una tassa di giustizia delle decisioni su reclamo tra fr. 100 e 10'000, e tenuto conto dellesito della procedura che termina senza sentenza, vanno posti a carico di RE 1, che li ha provocati (art. 101, 106 e 108 CPC);
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Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Rilevato che il valore litigioso della domanda riconvenzionale ammonta a fr. 20'000'000.-, contro la presente decisione è dato il rimedio del ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione.