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13.2024.36

Reclamo. Diniego di sospensione termine per pagamento anticipo spese e diniego di gratuito patrocinio.

Ticino · 2024-08-12 · Italiano TI
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Reclamo. Diniego di sospensione termine per pagamento anticipo spese e diniego di gratuito patrocinio.

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 12.08.2024 13.2024.36

Reclamo. Diniego di sospensione termine per pagamento anticipo spese e diniego di gratuito patrocinio.

Incarto n. 13.2024.35 13.2024.36 13.2024.37 Lugano 12 agosto 2024 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello composta del giudice: Walser, presidente, cancelliera: Locatelli sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. OR.2023.16 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 9 giugno 2023 da RE 1 patrocinato dall’PA 1 contro CO 1 patrocinata dall’PA 2 e ora sul reclamo 6 giugno 2024 di RE 1 contro le decisioni 27 maggio 2024 e 5 aprile 2024 del Pretore aggiunto; ritenuto in fatto:                   A.   RE 1 è stato coinvolto il 23 dicembre 2019 in un incidente della circolazione a __________, dove, in sella alla sua bicicletta, è entrato in collisione lateralmente con il veicolo guidato da __________. B. Con petizione 9 giugno 2023 RE 1 ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento di “almeno CHF 265'417.85 …” - di cui CHF 50'000.- quale risarcimento del torto morale - oltre accessori a titolo di risarcimento danni e torto morale. Egli ha postulato nel contempo l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio con l’assistenza dell’avv. PA 1. C. Con risposta 28 luglio 2023 la convenuta ha chiesto la reiezione integrale della petizione. Con i successivi allegati di replica e duplica entrambe le parti hanno confermato le rispettive domande. D. Con decisione 5 aprile 2024 il Pretore aggiunto ha accolto la domanda di gratuito patrocinio di RE 1 limitatamente alle pretese risarcitorie per costi dell’ambulanza (fr. 425.-), di riparazione della bicicletta (fr. 3'526.80) e di sostituzione dei vestiti (fr. 318.-). Ha invece ritenuto che le ulteriori richieste non fossero sorrette dalla probabilità di esito favorevole della lite e in relazione alle stesse non ha concesso il gratuito patrocinio. E. Con ordinanza 30 aprile 2024 il Pretore aggiunto ha assegnato a RE 1 un termine di 15 giorni per versare l’importo di fr. 13'000.- a titolo di anticipo delle spese di causa per le pretese escluse dal gratuito patrocinio. Con istanza 7 maggio 2024 RE 1 ha nuovamente chiesto di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio postulando contestualmente la sospensione del termine per il pagamento dell’anticipo delle spese. Con decisione 27 maggio 2024 il Pretore aggiunto ha respinto sia l’istanza di gratuito patrocinio sia la richiesta di sospensione del termine per il versamento dell’anticipo. F. Con reclamo 6 giugno 2024 RE 1 chiede di riformare la decisione 27 maggio 2024 nel senso di ammettere “la domanda di sospensione dell’anticipo di causa di CHF 13'000.- rispettivamente la sua dilazione …”. Il reclamante ha poi esteso il reclamo “per attrazione” alla decisione 5 aprile 2024 - con cui il Pretore aggiunto aveva ammesso solo parzialmente il gratuito patrocinio - che chiede di riformare nel senso di ammettere la domanda di gratuito patrocinio “… per la totalità delle pretese di causa”. Postula d’essere posto al beneficio del gratuito patrocinio per la procedura di reclamo. Il reclamo non è stato notificato alla controparte. Considerato in diritto:                 1.   RE 1 impugna, con un unico reclamo due decisioni e meglio la decisione 5 aprile 2024 con cui il Pretore aggiunto ha ammesso parzialmente la domanda di gratuito patrocinio e la decisione 27 maggio 2024 con cui ha respinto la domanda di sospendere il termine per il pagamento dell’anticipo delle spese di causa. Decisione 5 aprile 2024 2. Giusta l’art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo. La domanda di gratuito patrocinio essendo trattata con la procedura sommaria (art. 119 cpv. 3 prima frase e 248 lett. a CPC) il termine di impugnazione è di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). La decisione 5 aprile 2024 è pervenuta al reclamante l’8 aprile 2024. Il reclamo in esame è stato consegnato alla posta il 6 giugno 2024, vale a dire ben oltre il termine di dieci giorni di cui all’art. 321 cpv. 2 CPC. Il reclamo è quindi tardivo e già solo per questo motivo inammissibile. Decisione 27 maggio 2024 3. La decisione sulla domanda di sospensione del termine per il versamento dell’anticipo delle spese è una decisione ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 124 CPC. In applicazione degli art. 319 lett. b e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c n. 1 LOG, essa è impugnabile nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello mediante reclamo, rimedio con cui possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (art. 320 lett. a CPC) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320 lett. b CPC). La decisione 27 maggio 2024 è pervenuta al reclamante il giorno successivo sicché il reclamo, consegnato alla posta il 6 giugno 2024, è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile. 4. Nel caso concreto le censure del reclamante si esauriscono in una critica alla decisione del Pretore aggiunto di limitare il gratuito patrocinio alle pretese per le quali la causa presenta probabilità di esito favorevole. In merito alla reiezione della domanda di sospensione egli per contro non solleva censure specifiche. Rilevato che il reclamo contro la decisione di diniego del gratuito patrocinio è inammissibile in quanto tardivo (cfr. consid. 2 sopra), il reclamo contro la decisione sulla sospensione, strettamente legato a quello e senza valenza propria, non merita tutela e va respinto. Per quanto concerne la domanda di dilazione, la stessa sarà semmai da sottoporre preliminarmente al Pretore aggiunto. Gratuito patrocinio 5. Per quanto riguarda la domanda di gratuito patrocinio per il reclamo, la stessa va respinta, il gravame essendo manifestamente privo di probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC). Spese 6. Le spese processuali, stabilite in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo del Tribunale d’appello che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.–), seguono la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC) e sono fissate in fr. 200.–. Va qui rammentato che al pari delle decisioni ordinatorie processuali, la procedura di reclamo contro la decisione che rifiuta il gratuito patrocinio non è, diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Non si assegnano ripetibili, la controparte non avendo dovuto presentare osservazioni al reclamo. 7. Poiché il reclamo non pone questioni di principio, lo stesso è evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG). Per i quali motivi, pronuncia:              1. Il reclamo 6 giugno 2024 di RE 1 nella misura in cui è ammissibile è respinto. 2. La domanda di gratuito patrocinio 6 giugno 2024 di RE 1 è respinta. 3. Le spese processuali di fr. 200.– sono poste a carico del reclamante. 4. Notificazione (unitamente al reclamo 6 giugno 2024 alla controparte):

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-     . Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna. Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                          La cancelliera Rimedi giuridici Poiché il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.