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13.2024.29

Diniego di gratuito patrocinio. L'indigenza va documentata e non c'è un diritto a un termine per completare una richiesta.

Ticino · 2024-06-18 · Italiano TI
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Erwägungen (6 Absätze)

E. 2 Conformemente all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

E. 3 settembre 2018 consid. 4.2, 4A_44/2018 del 5 marzo 2018 consid. 5.3 con rinvii; Trezzini, op. cit., n. 19 ad art. 119, [versione e-book #8 aggiornata al 1° febbraio 2020, n. 21 ad art. 119]). 3.3   Nemmeno il principio inquisitorio limitato esonera il richiedente dal motivare la sua domanda di gratuito patrocinio, sicché sia resa verosimile la sua situazione finanziaria e l’indigenza, ritenuto che il giudice non è tenuto a procedere a particolari approfondimenti e accertamenti d’ufficio a meno che l’istanza risulti incerta o non chiara (sentenza TF 4A_48/2021 del 21 giugno 2021 consid. 3.2, 5A_327/2017 del 2 agosto 2017 consid. 4; Colombini, in: Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 6 e 15 ad art. 119; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3 a ed., 2017, n. 3 ad art. 119). E, ad ogni modo, un eventuale obbligo di interpello non è finalizzato a superare negligenze processuali delle parti, in particolare a facilitare il lavoro dell’avvocato che patrocina il richiedente grazie ad una supervisione critica del giudice ( Trezzini, op. cit., n. 19 ad art. 119 [versione e-book #8 al 1° febbraio 2020, n. 22 ad art. 119]).

E. 4 Il Giudice di pace ha spiegato che la reclamante non aveva allegato documenti a sostegno della sua richiesta di gratuito patrocinio. E l’interessata non aveva fornito alcunché nemmeno all’udienza 9 aprile 2024. Seppur non vi fosse obbligato, il primo giudice le ha consegnato il relativo formulario assegnandole un termine ulteriore per trasmettere la documentazione del caso. Il 2/6 maggio 2024 la reclamante ha trasmesso un certificato di salario di marzo 2024 e una dichiarazione del suo compagno sulla compartecipazione alle spese dell’economica domestica. Il Giudice di pace ha considerato questi elementi insufficienti per stabilire la situazione finanziaria della richiedente, e le ha così negato il gratuito patrocinio.

E. 5 .   Per la reclamante quei documenti dimostrano correttamente la sua impossibilità a far fronte ai costi di patrocinio e alle spese giudiziarie, ritenuto che quell’entrata mensile “rappresenta la sua unica fonte di reddito e che ella non ha alcun immobile o altro patrimonio”. In particolare il certificato di salario quantificava il suo reddito mensile netto in fr. 1'100.–, meno del minimo vitale necessario e impignorabile giusta l’art. 93 LEF, ampiamente sufficiente per riconoscere il gratuito patrocinio, una diversa conclusione essendo sbagliata. Il certificato municipale aveva poi valore di autodichiarazione e andava comprovato dai medesimi documenti già diligentemente prodotti, senza nulla aggiungere a quanto poc’anzi detto. Ma invano. 5.1   Non è contestato che i due documenti sono stati prodotti solo su sollecito del Giudice di pace. E del fatto che questi non avesse obblighi in tal senso, la reclamante essendo assistita da un patrocinatore legale, giova rinviare ai punti che precedono (sopra, consid. 3.2 e 3.3). Ora, quei due documenti si limitano a dare atto di un reddito di fr. 1'100.– netti mensili (doc. I) e di una generica partecipazione alle spese dell’economia domestica in ragione di fr. 350.– (doc. L), senza dare oggettiva contezza del quadro economico in cui si colloca la reclamante. Non vi è in particolare traccia di un conto bancario o postale, men che meno dell’ultima dichiarazione di redditi e sostanza e della relativa tassazione. In punto alle spese non vi è modo di capire quali voci di costo include l’importo di fr. 350.–, quali restano fuori (ad es. il premio per la cassa malati LaMal), in che modo la reclamante vi provvede e, dandosi il caso, se e in che misura l’interessata beneficia di eventuali aiuti da terzi (ad es. compagno) o sovvenzioni sociali. Quest’ultima afferma ora di non possedere patrimonio o immobili, allegazione però inammissibile sia perché nuova (art. 326 cpv. 1 CPC) sia perché priva di riscontri concreti e quindi immotivata. E ancora, si può certo sostenere che l’usuale certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria ha valore di semplice autocertificazione. Resta il fatto che le dichiarazioni ivi contenute non vanno solo documentate ma pure sottoposte all’esame dell’autorità comunale del luogo di domicilio, che ha il compito di verificarle e convalidarle. 5.2   In definitiva, mal si vede come la reclamante possa qui giovarsi di un suo operato diligente per avere dimostrato in modo corretto, perfetto e compiuto la sua lapalissiana indigenza, essendo che - per quanto sin qui rilevato - sotto questo profilo le sue censure risultano manifestamente infondate. Di contro, nelle citate circostanze, a ragione il Giudice di pace ha ritenuto gli elementi documentati insufficienti a stabilire in modo compiuto l’insieme della situazione finanziaria della reclamante, da cui la piena conferma della decisione di diniego del gratuito patrocinio.

E. 6 La domanda di gratuito patrocinio per il reclamo va respinta. A fronte di censure inammissibili e pretestuose, la proposizione del reclamo non presentava alcuna probabilità di esito favorevole (art. 117 lett. b CPC).

E. 7 La procedura di reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio non è diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Nondimeno, nella procedura decisionale di controversie derivanti da un rapporto di lavoro fino ad un valore litigioso di fr. 30'000.–, non sono addossate spese processuali (art. 114 lett. c CPC). Per i quali motivi, pronuncia:              1. Il reclamo 27 maggio 2024 di RE 1 è respinto. 2. La domanda di gratuito patrocinio 27 maggio 2024 della reclamante è respinta. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Notificazione (unitamente al reclamo 27 maggio 2024 alla controparte):

-      ;

-     . Comunicazione alla Giudicatura di pace della Navegna. Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente                                                          La cancelliera Rimedi giuridici Poiché il valore litigioso, attinente ad una controversia in materia di diritto del lavoro, è inferiore a fr. 15'000.– (cfr. sentenza TF 5A_1025/2021 19 maggio 2022 consid. 1.2), contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 1 LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 e 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.13.2024.29

13.2024.30

Lugano

18 giugno 2024

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser, presidente,

cancelliera:

Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. CM.2024.7 (procedura di conciliazione - rapporto di lavoro) della Giudicatura di pace del circolo della Navegna promossa con istanza 28 febbraio 2024 da

RE 1

contro

CO 1

-      ;

-     .

Il presidente                                                          La cancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso, attinente ad una controversia in materia di diritto del lavoro, èinferiore a fr. 15'000.– (cfr. sentenza TF 5A_1025/2021 19 maggio 2022 consid. 1.2), contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 1 LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 e 117 LTF).La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).