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13.2024.22

Reclamo. Diniego di sospensione del procedimento e decisione di semplificazione del processo

Ticino · 2024-05-28 · Italiano TI
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Reclamo. Diniego di sospensione del procedimento e decisione di semplificazione del processo

Erwägungen (6 Absätze)

E. 2 Il CPC dispone che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2). Sospensione del procedimento

E. 3 L’art. 126 CPC prevede il rimedio del reclamo unicamente contro le decisioni di sospensione del procedimento (cpv. 2), non invece contro le decisioni che rifiutano la sospensione. Di conseguenza, nel caso concreto, trattandosi di un caso non espressamente previsto dalla legge, la parte reclamante deve rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile. I reclamanti neppure adducono l’esistenza di siffatto pregiudizio sostenendo - erroneamente - che “in tema di (mancata) sospensione del procedimento, non è necessario dimostrare la sussistenza del rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile”. In mancanza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame su questo punto è inammissibile. Semplificazione del processo

E. 4 L’art. 125 CPC consente al giudice di semplificare il processo, ciò che può fare, tra l’altro, limitando il procedimento a singole questioni o conclusioni. Il CPC non prevede alcun rimedio di diritto contro la relativa decisione. Ancora una volta, trattandosi di un caso non espressamente previsto dalla legge, la parte reclamante deve rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile. Quale pregiudizio difficilmente riparabile i reclamanti adducono che la limitazione del processo impone alla parte attrice di dimostrare l’esistenza di “… un accordo di ripartizione paritaria del debito accumulato a suo tempo da __________ SA verso il __________ S__________ …, accordo che non esiste e nemmeno è necessario che esista …” argomentando che sulla scorta di questa limitazione processuale essi hanno già perso la causa. L’argomentazione dei reclamanti si fonda sull’ipotesi di un eventuale giudizio di merito negativo. Tale ipotesi non configura tuttavia un pregiudizio ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, considerato che il rischio di un giudizio di merito negativo è insito in tutte le cause. I reclamanti affermano poi anche che “… un accordo di ripartizione paritaria del debito accumulato a suo tempo da __________ SA verso il __________ S__________ … non deve più essere dimostrato, poiché lo si deve presumere”. Non si comprende pertanto per quale motivo la limitazione del procedimento alla verifica dell’esistenza di siffatto accordo comporterebbe la sua soccombenza. Il fatto poi che i reclamanti ritengano - dal loro punto di vista - la questione pacifica non è motivo per cui il Pretore non possa deciderla. In mancanza di una premessa fondamentale del reclamo, anche su questo punto il gravame è inammissibile.

E. 5 Comunque sia, con la sentenza del 6 settembre 2022 la II CCA ha riformato parzialmente la decisione del Pretore e gli ha ritornato l’incarto per la continuazione della procedura per quanto attiene alla domanda creditoria promossa da RE 1. L’autorità superiore si è quindi limitata a indicare il tema sul quale il primo giudice doveva chinarsi, senza però dare indicazioni di sorta circa il modo di procedere. Anche nel merito il reclamo, manifestamente infondato, sarebbe da respingere.

E. 6 La presente decisione rende priva d’oggetto la domanda di adozione di provvedimenti cautelari.

E. 7 Il presente reclamo, che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG). Per i quali motivi, pronuncia:              1. Il reclamo 19 aprile 2024 di RE 2, RE 3, RE 4 e RE 5 è inammissibile. 2. Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 800.–, sono poste a carico dei reclamanti in solido. 3. La domanda di provvedimenti cautelari 26 aprile 2024 è priva d’oggetto. 4. Notificazione (unitamente al reclamo 19 aprile 2024 alla controparte):

-;

-     . Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud. Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                          La cancelliera Rimedi giuridici Considerato il valore litigioso superiore a fr. 30'000.–, contro la presente sentenza è dato il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 28.05.2024 13.2024.22

Reclamo. Diniego di sospensione del procedimento e decisione di semplificazione del processo

Incarto n. 13.2024.22 Lugano 28 maggio 2024 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello composta de giudice: Walser, presidente, cancelliera: Locatelli sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. OR.2020.27 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con petizione 7 dicembre 2020 da Comunione ereditaria fu RE 1 composta di RE 2 RE 3 RE 4 RE 5 tutti patrocinati dall’PA 1 contro Comunione ereditaria fu CO 1 composta di CO 2 CO 3 entrambi patrocinati dall’PA 2 e ora sul reclamo 19 aprile 2024 di RE 2, RE 3, RE 4 e RE 5 contro la decisione 9 aprile 2024 con cui il Pretore ha deciso in merito alle prove, ha respinto l’istanza di sospensione del procedimento e ha semplificato il processo; ritenuto in fatto:                   A. Con petizione 7 dicembre 2020 RE 1 e RE 2 hanno chiesto la condanna di CO 2, CO 3 e C__________ a produrre documentazione, con la comminatoria dell’art. 292 CP e di una multa disciplinare di CHF 1'000.- per ogni giorno di ritardo nell’adempimento, a fornir loro entro 30 giorni tutta la documentazione e tutti gli estratti bancari cartacei e digitali riguardo alle operazioni bancarie, ai movimenti, ai saldi contabili, alle situazioni patrimoniali e ai contratti delle società __________ INC. e __________ SA, con particolare attenzione ai rapporti tra di loro, e soprattutto agli ordini di bonifico firmati o impartiti e fatti firmare a terzi a debito di __________ INC. e __________ CORP. e a favore di __________ SA e del __________ S__________, e dall’altra di condannare i convenuti al pagamento all’attore ed eventualmente all’attrice di metà del debito accumulato da __________ SA verso il __________ S__________, provvisoriamente stimato in EUR 350'000.- e JPY 200'000'000.-, ovvero EUR 1'865'770.16, ovvero CHF 2'296'763.07 oltre interessi al 5% dall’8 aprile 2014. B. Con risposta 19 febbraio 2021 la parte convenuta ha chiesto che la petizione sia dichiarata irricevibile, rispettivamente respinta, sollevando preliminarmente le eccezioni di carenza di legittimazione attiva e passiva e di mancanza di interesse degno di protezione. C. Al dibattimento del 9 luglio 2021 il procedimento è stato limitato all’esame delle eccezioni di carenza di legittimazione attiva e passiva e di mancanza di interesse degno di protezione, sia per l’azione di rendiconto sia per l’azione creditoria. Con decisione 17 gennaio 2022 il Pretore ha accolto l’eccezione di carenza legittimazione attiva e/o passiva e ha quindi di respinto la petizione, ponendo le spese a carico della parte attrice. L’appello 17 febbraio 2022 di RE 1 e RE 2 è stato parzialmente accolto dalla seconda Camera civile del Tribunale d’appello che, con sentenza del 6 settembre 2022 ha parzialmente riformato la decisione impugnata. Essa ha confermato la decisione di carenza di legittimazione attiva e/o passiva per quanto attiene alle domande formulate da RE 2 ed ha quindi respinto integralmente la di lei petizione. Ha pure confermato la decisione di carenza di legittimazione attiva e/o passiva limitatamente alla domanda di rendiconto di RE 1, ma non per la sua domanda creditoria. Ha quindi ritornato l’incarto al Pretore “per la continuazione della procedura per quanto attiene alla domanda “creditoria” promossa da RE 1, previa decisione sul l’eccezione di carenza di interesse degno di protezione di quest’ultimo”. Ha quindi riformato il dispositivo sulle spese tenendo conto del valore litigioso di CHF 2'296'763.07 e della soccombenza. Adito con ricorso in materia civile del 7 ottobre 2022, con sentenza 3 gennaio 2024 la I Corte di diritto civile del Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso di RE 1 e respinto, nella misura in cui era ammissibile, il ricorso di RE 2. A seguito del decesso della convenuta C__________ e dell’attore RE 1 sono subentrati in causa gli eredi CO 3 e CO 2 rispettivamente RE 2, RE 3, RE 4 e RE 5. D. Con istanza 18 gennaio 2024 la parte attrice ha chiesto l’assunzione di nuovi fatti e mezzi di prova e chiesto la sospensione della causa. La parte convenuta si è opposta sia all’istanza di assunzione di nuove prove, sia alla domanda di sospensione del procedimento. Con le memorie di replica e duplica le parti hanno ribadito i rispettivi punti di vista. E. Con decisione 9 aprile 2024 il Pretore ha respinto la domanda di sospensione del procedimento (dispositivo punto 1), ha accolto la domanda assunzione di nuovi mezzi di prova limitatamente alla produzione dei documenti R03a, R03b e RO3c (dispositivo punto 2), respinto la domanda di audizione del teste __________, limitato la procedura “… al tema dell’esistenza di un accordo tra le parti di ripartizione paritaria del debito accumulato a suo tempo da __________ SA verso il __________ S__________” (dispositivo punto 3) e citato le parti al dibattimento per il 2 maggio 2024 alle ore 14.00 (dispositivo punto 4). Con istanza 18 aprile 2024 la parte attrice ha postulato la modifica della menzionata ordinanza nel senso di sospendere il procedimento “fino all’esito del procedimento di cui all’inc.

n. OR.2020.72 della Pretura di Lugano, segnatamente fino alla ricezione della documentazione bancaria completa da parte di __________ S__________”. L’istanza è stata respinta dal Pretore con ordinanza 19 aprile 2024. F. Con reclamo 19 aprile 2024 la parte attrice chiede che la decisione 9 aprile 2024 sia annullata e riformata nel senso di sospendere il procedimento e di annullare la decisione di limitare la procedura. G. La domanda di conferire effetto sospensivo al reclamo è stata respinta con decisione 25 aprile 2024. Con istanza 26 aprile 2024 i reclamanti postulano l’adozione di provvedimenti cautelari chiedendo che questa Camera faccia ordine al Pretore di sospendere il procedimento fino all’emanazione della decisione sul reclamo e di annullare o ordinare al Pretore di annullare l’udienza del 2 maggio 2024. Considerando in diritto:                 1. Con la decisione impugnata il primo giudice, in applicazione degli art. 126, rispettivamente 125 CPC, ha respinto l’istanza di sospensione del procedimento e limitato la lite “… al tema dell’esistenza di un accordo tra le parti di ripartizione paritaria del debito accumulato a suo tempo da __________ SA verso il __________ S__________”. La decisione è una disposizione ordinatoria processuale (art. 124 CPC) impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). La decisione 9 aprile 2024 è pervenuta ai reclamanti il 10 aprile 2024, sicché il reclamo, rimesso alla posta il 19 aprile 2024 è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile. 2. Il CPC dispone che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2). Sospensione del procedimento 3. L’art. 126 CPC prevede il rimedio del reclamo unicamente contro le decisioni di sospensione del procedimento (cpv. 2), non invece contro le decisioni che rifiutano la sospensione. Di conseguenza, nel caso concreto, trattandosi di un caso non espressamente previsto dalla legge, la parte reclamante deve rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile. I reclamanti neppure adducono l’esistenza di siffatto pregiudizio sostenendo - erroneamente - che “in tema di (mancata) sospensione del procedimento, non è necessario dimostrare la sussistenza del rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile”. In mancanza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame su questo punto è inammissibile. Semplificazione del processo 4. L’art. 125 CPC consente al giudice di semplificare il processo, ciò che può fare, tra l’altro, limitando il procedimento a singole questioni o conclusioni. Il CPC non prevede alcun rimedio di diritto contro la relativa decisione. Ancora una volta, trattandosi di un caso non espressamente previsto dalla legge, la parte reclamante deve rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile. Quale pregiudizio difficilmente riparabile i reclamanti adducono che la limitazione del processo impone alla parte attrice di dimostrare l’esistenza di “… un accordo di ripartizione paritaria del debito accumulato a suo tempo da __________ SA verso il __________ S__________ …, accordo che non esiste e nemmeno è necessario che esista …” argomentando che sulla scorta di questa limitazione processuale essi hanno già perso la causa. L’argomentazione dei reclamanti si fonda sull’ipotesi di un eventuale giudizio di merito negativo. Tale ipotesi non configura tuttavia un pregiudizio ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, considerato che il rischio di un giudizio di merito negativo è insito in tutte le cause. I reclamanti affermano poi anche che “… un accordo di ripartizione paritaria del debito accumulato a suo tempo da __________ SA verso il __________ S__________ … non deve più essere dimostrato, poiché lo si deve presumere”. Non si comprende pertanto per quale motivo la limitazione del procedimento alla verifica dell’esistenza di siffatto accordo comporterebbe la sua soccombenza. Il fatto poi che i reclamanti ritengano - dal loro punto di vista - la questione pacifica non è motivo per cui il Pretore non possa deciderla. In mancanza di una premessa fondamentale del reclamo, anche su questo punto il gravame è inammissibile. 5. Comunque sia, con la sentenza del 6 settembre 2022 la II CCA ha riformato parzialmente la decisione del Pretore e gli ha ritornato l’incarto per la continuazione della procedura per quanto attiene alla domanda creditoria promossa da RE 1. L’autorità superiore si è quindi limitata a indicare il tema sul quale il primo giudice doveva chinarsi, senza però dare indicazioni di sorta circa il modo di procedere. Anche nel merito il reclamo, manifestamente infondato, sarebbe da respingere. 6. La presente decisione rende priva d’oggetto la domanda di adozione di provvedimenti cautelari. 7. Il presente reclamo, che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG). Per i quali motivi, pronuncia:              1. Il reclamo 19 aprile 2024 di RE 2, RE 3, RE 4 e RE 5 è inammissibile. 2. Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 800.–, sono poste a carico dei reclamanti in solido. 3. La domanda di provvedimenti cautelari 26 aprile 2024 è priva d’oggetto. 4. Notificazione (unitamente al reclamo 19 aprile 2024 alla controparte):

-;

-     . Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud. Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                          La cancelliera Rimedi giuridici Considerato il valore litigioso superiore a fr. 30'000.–, contro la presente sentenza è dato il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.