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13.2023.42

Stralcio. Causa priva d'oggetto per altri motivi

Ticino · 2023-06-19 · Italiano TI
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Stralcio. Causa priva d'oggetto per altri motivi

Erwägungen (3 Absätze)

E. 2 L’art. 242 CPC prevede lo stralcio dal ruolo della causa ogni qualvolta il procedimento termina per altri motivi senza decisione del giudice. Ciò è il caso laddove le parti convengono che la causa è divenuta priva d’oggetto oppure laddove la perdita d’oggetto è assolutamente palese e indiscutibile. 2.1   Considerato che l’udienza di conciliazione ha avuto luogo, che RE 1 è stato dispensato dal comparire e il suo patrocinatore autorizzato a rappresentarlo e rilevato altresì che l’autorizzazione ad agire è stata rilasciata, il reclamo di cui trattasi è diventato privo d’oggetto. Neppure risulta poi un interesse degno del reclamante ad avere una decisione. Il gravame è quindi da stralciare dai ruoli.

E. 3 Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 50.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo) restano a carico del reclamante. La controparte, cui il reclamo non è stato notificato, non ha infatti resistito al reclamo e non può essere considerata soccombente, ma neppure le possono essere attribuite ripetibili.

E. 4 Stante l’esito, il reclamo viene evaso da questa camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 1 LOG). Pronuncia: 1. Il reclamo 17 aprile 2023 di RE 1 è stralciato dai ruoli. 2. Le spese processuali di fr. 50.- sono poste a carico di RE 1. 3. Notificazione (unitamente al reclamo 17 aprile 2023 alla controparte)

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-      . Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord. Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                          La vicecancelliera Rimedi giuridici Stante il valore di causa di “almeno fr. 45’000.- contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 19.06.2023 13.2023.42

Stralcio. Causa priva d'oggetto per altri motivi

Incarto n. 13.2023.42 Lugano 19 giugno 2023 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello composta del giudice: Walser, presidente, vicecancelliera: Locatelli sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. CM.2022.100 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza di conciliazione 16 dicembre 2022 da __________ RE 1 entrambi patrocinati dall’PA 1 contro CO 1 rappresentata dall’amministrazione __________ patrocinata dall’RA 1 e ora sul reclamo 17 aprile 2023 di RE 1 contro la decisione 5 aprile 2023 con cui il Segretario assessore ha respinto la sua istanza 4 aprile 2023 chiedente il rinvio dell’udienza; ritenuto in fatto:                   A. Con istanza 16 dicembre 2022 __________ e RE 1 hanno chiesto l’accertamento della nullità delle decisioni dell’CO 1 di __________ sulle trattande 3c e 7 all’ordine del giorno dell’assemblea del 18 novembre 2022. B. Con istanza 4 aprile 2023 RE 1 ha chiesto il rinvio dell’udienza di conciliazione fissata per il 7 aprile 2023 postulando altresì che la stessa sia tenuta nella forma della videoconferenza, subordinatamente di essere dispensato dalla comparizione personale in ragione della sua assenza per motivi di lavoro. C. Con decisione 5 aprile 2023 il Segretario assessore ha respinto l’istanza ritenendola intempestiva e ingiustificata, l’assenza prolungata per motivi di lavoro non costituendo a suo giudizio un motivo grave per dispensare la parte dal comparire personalmente all’udienza di conciliazione, neppure essendo comunque stata comprovata l’impossibilità dell’interessato di assentarsi dal lavoro. D. Con reclamo 17 aprile 2023 RE 1 chiede, previo conferimento dell’effetto sospensivo al gravame, di annullare la decisione in questione, fissare una nuova udienza di conciliazione e ammettere che egli sia rappresentato all’udienza dal proprio patrocinatore. Con decisione 19 aprile 2023 la richiesta del reclamante di concedere effetto sospensivo al gravame è stata respinta. E. L’udienza di conciliazione si è tenuta il 21 aprile 2023. Per quanto qui interessa, il Segretario assessore, preso atto delle giustificazioni addotte in merito all’assenza di RE 1, ha autorizzato il suo patrocinatore, avv. PA 1, a rappresentarlo. Al termine dell’udienza ha quindi rilasciato l’autorizzazione ad agire. Il reclamo non è stato notificato alla controparte. Considerando in diritto:                 1. La decisione 5 aprile 2023 con cui il Segretario assessore ha respinto la richiesta di rinvio dell’udienza è una decisione ordinatoria processuale giusta l’art. 124 CPC. Per i combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e art. 48 lett. c cifra 1 LOG, contro la stessa è proponibile il reclamo entro 10 giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello. 2. L’art. 242 CPC prevede lo stralcio dal ruolo della causa ogni qualvolta il procedimento termina per altri motivi senza decisione del giudice. Ciò è il caso laddove le parti convengono che la causa è divenuta priva d’oggetto oppure laddove la perdita d’oggetto è assolutamente palese e indiscutibile. 2.1   Considerato che l’udienza di conciliazione ha avuto luogo, che RE 1 è stato dispensato dal comparire e il suo patrocinatore autorizzato a rappresentarlo e rilevato altresì che l’autorizzazione ad agire è stata rilasciata, il reclamo di cui trattasi è diventato privo d’oggetto. Neppure risulta poi un interesse degno del reclamante ad avere una decisione. Il gravame è quindi da stralciare dai ruoli. 3. Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 50.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo) restano a carico del reclamante. La controparte, cui il reclamo non è stato notificato, non ha infatti resistito al reclamo e non può essere considerata soccombente, ma neppure le possono essere attribuite ripetibili. 4. Stante l’esito, il reclamo viene evaso da questa camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 1 LOG). Pronuncia: 1. Il reclamo 17 aprile 2023 di RE 1 è stralciato dai ruoli. 2. Le spese processuali di fr. 50.- sono poste a carico di RE 1. 3. Notificazione (unitamente al reclamo 17 aprile 2023 alla controparte)

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-      . Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord. Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                          La vicecancelliera Rimedi giuridici Stante il valore di causa di “almeno fr. 45’000.- contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).