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13.2023.19

Reclamo in materia di spese. Fissazione delle spese ripetibili. Valore di causa. Ampio potere di apprezzamento del giudice entro i minimi e massimi della tariffa

Ticino · 2023-05-15 · Italiano TI
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Incarto n.13.2023.19

Lugano

15 maggio 2023

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser, presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. SO.2022.1300 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza di fallimento 11 novembre 2022 da

RE 1

contro

CO 1

che la decisione con cui il Pretore fissa le spese processuali e assegna le ripetibili, è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC) ed è così impugnabile unitamente alla sentenza finale mediante appello o reclamo a dipendenza del valore litigioso;

che giusta l’art. 110 CPC, laddove il dispositivo in materia di spese è invece impugnato in modo indipendente, è dato unicamente il rimedio del reclamo;

che in concreto, all’istanza di fallimento essendo applicabile la procedura sommaria, il termine di reclamo è di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC);

che la decisione impugnata è pervenuta alla reclamante il 7 febbraio 2023 sicché il reclamo, rimesso alla posta il 17 febbraio 2023 è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile;

che, giusta l’art. 320 CPC, con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto e l’accertamento manifestamente errato dei fatti; l’atto deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC) e il reclamante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore;

che in Ticino torna applicabile il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RTar);

che giusta l’art. 11 RTar,nel caso di pratiche con valore determinato o determinabile, le ripetibili sono stabilite in funzione del valore litigioso sulla base delle tariffe ivi esposte tenendo conto entro questi limiti, dell’importanza della lite, delle sue difficoltà, dell’ampiezza del lavoro e del tempo impiegato dall’avvocato, avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio (art. 11 cpv. 5 Rtar);

che secondo l’art. 11 cpv. 1 RTar, in presenza di una causa con un valore fino a fr. 20'000.- le ripetibili devono essere determinate tra il 15 e il 25 % del valore litigioso. Nelle procedure speciali di esecuzione e fallimenti le ripetibili sono fissate tra il 20% e il 70% dell’importo calcolato giusta il cpv. 1 dell’art. 11 Rtar;

che, per un valore di causa di fr. 1'190.30, le ripetibili si situano tra un minimo di fr. 35.70 e un massimo di fr. 208.30;

che, fissando le ripetibili in fr. 107.10 il Pretore aggiunto ha applicato la tariffa media, tenendo in considerazione le peculiarità della procedura, considerato anche che i costi precedenti alla domanda di fallimento sono tutti stati liquidati con il versamento dell’importo stabilito nel corso dell’udienza 1° febbraio 2023;

che la decisione impugnata appare quindi conforme alla tariffa, né la reclamante asserisce il contrario;

Per i quali motivi,

-;

-    .

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).