Decisione in materia di prove. Nova: segreto commerciale e adozione di misure a tutela invocati per la prima volta in sede di reclamo
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 La decisione con cui il Pretore ha statuito sulle prove è una disposizione ordinatoria processuale (art. 124 e 154 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv.
E. 2 Il CPC prevede che
con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del
diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge
il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il
rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).
2.1 L’impugnabilità delle
decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente
prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio
difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio,
ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (
Verda Chiocchetti,
in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, II
a
ed.,
2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale
rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o
parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale
favorevole.
2.2 Va qui ricordato che, di
regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente
riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata
tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del
Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio
n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale
civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai
sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione
della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente
assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia
recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al
processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901
segg. n. 47c).
2.3 Nel caso in esame la
reclamante sostiene che le fatture contengono dati sensibili e meglio i nomi
dei clienti dell’azienda e le loro consuetudini, e sono quindi protette dal segreto
commerciale. La produzione delle fatture comporterebbe per lei il rischio di
pregiudizio difficilmente riparabile. Essa si duole che non sia stata proposta
“una produzione sotto sugello ex art. 156 CPC” e si duole del fatto che quanto
richiesto in edizione eccederebbe i bisogni di causa.
Va qui rilevato che per la
prima volta in questa sede la reclamante invoca il segreto commerciale,
dolendosi della mancata adozione di misure di tutela. Trattasi di censure
nuove, mai addotte in prima istanza, che sono quindi inammissibili in sede di
reclamo (art. 326 CPC). Neppure la doglianza della mancata adozione di misure
di protezione va ammessa, ritenuto che siffatte misure non sono state chieste e
di conseguenza mal si vede perché il primo giudice avrebbe dovuto adottarle
d’ufficio.
Per quanto concerne invece
la pretesa assenza di motivazione, si rileva che il primo giudice ha preso
posizione sulle opposizioni che l’attrice ha sollevato in sede di dibattimento.
La motivazione è certo succinta, ma permette comunque di comprendere i motivi
per cui le prove sono state ammesse.
Il reclamo, inammissibile,
è quindi di respingere.
E. 3 Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 400.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste a carico della reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte.
E. 4 Il presente reclamo, che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG). Per i quali motivi, pronuncia: 1. Il reclamo 7 ottobre 2022 (recte:
E. 7 novembre 2022) di RE 1 è inammissibile. 2. Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 400.–, sono poste a carico della reclamante. 3. Notificazione (unitamente al reclamo 7 ottobre 2022 alla controparte):
-;
- . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF), con i limiti dell’art. 93 LTF.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 23.02.2023 13.2022.85
Decisione in materia di prove. Nova: segreto commerciale e adozione di misure a tutela invocati per la prima volta in sede di reclamo
Incarto n. 13.2022.85 Lugano 23 febbraio 2023 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello composta del giudice: Walser, presidente, vicecancelliera: Locatelli sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. SE.2022.19 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 11 marzo 2022 da RE 1 patrocinata dall’PA 1 contro CO 1 patrocinato dall’PA 2 e ora sul reclamo 7 ottobre 2022 di RE 1 contro l’ordinanza sulle prove 25 ottobre 2022; ritenuto in fatto: A. Con petizione 11 marzo 2022 RE 1 ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento della somma di fr. 30'000.- invocando una violazione del divieto di concorrenza. Con osservazioni 25 aprile 2022 il convenuto si è opposto alla petizione. B. Esperito il dibattimento delle prime arringhe, il 25 ottobre 2022 il Pretore ha emanato l’ordinanza sulle prove ammettendo segnatamente il richiamo dall’attrice di “copia di tutte le fatture da essa emesse dal 1° agosto 2020 fino al momento della loro produzione”. C. Con reclamo 7 ottobre 2022 (recte: 7 novembre 2022) RE 1 chiede l’annullamento della decisione impugnata limitatamente all’edizione delle fatture dall’attrice. Non sono state raccolte osservazioni. Considerato in diritto: 1. La decisione con cui il Pretore ha statuito sulle prove è una disposizione ordinatoria processuale (art. 124 e 154 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni. La decisione impugnata è pervenuta alla reclamante il 27 ottobre 2022. Rimesso alla posta il 7 novembre 2022 il reclamo risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile. 2. Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2). 2.1 L’impugnabilità delle decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, II a ed., 2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. 2.2 Va qui ricordato che, di regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio
n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47c). 2.3 Nel caso in esame la reclamante sostiene che le fatture contengono dati sensibili e meglio i nomi dei clienti dell’azienda e le loro consuetudini, e sono quindi protette dal segreto commerciale. La produzione delle fatture comporterebbe per lei il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile. Essa si duole che non sia stata proposta “una produzione sotto sugello ex art. 156 CPC” e si duole del fatto che quanto richiesto in edizione eccederebbe i bisogni di causa. Va qui rilevato che per la prima volta in questa sede la reclamante invoca il segreto commerciale, dolendosi della mancata adozione di misure di tutela. Trattasi di censure nuove, mai addotte in prima istanza, che sono quindi inammissibili in sede di reclamo (art. 326 CPC). Neppure la doglianza della mancata adozione di misure di protezione va ammessa, ritenuto che siffatte misure non sono state chieste e di conseguenza mal si vede perché il primo giudice avrebbe dovuto adottarle d’ufficio. Per quanto concerne invece la pretesa assenza di motivazione, si rileva che il primo giudice ha preso posizione sulle opposizioni che l’attrice ha sollevato in sede di dibattimento. La motivazione è certo succinta, ma permette comunque di comprendere i motivi per cui le prove sono state ammesse. Il reclamo, inammissibile, è quindi di respingere. 3. Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 400.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste a carico della reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte. 4. Il presente reclamo, che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG). Per i quali motivi, pronuncia: 1. Il reclamo 7 ottobre 2022 (recte: 7 novembre 2022) di RE 1 è inammissibile. 2. Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 400.–, sono poste a carico della reclamante. 3. Notificazione (unitamente al reclamo 7 ottobre 2022 alla controparte):
-;
- . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF), con i limiti dell’art. 93 LTF.