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13.2022.72

Reclamo. Concetto di diniego di giustizia e di ritardata giustizia

Ticino · 2023-02-03 · Italiano TI
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Reclamo. Concetto di diniego di giustizia e di ritardata giustizia

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 03.02.2023 13.2022.72

Reclamo. Concetto di diniego di giustizia e di ritardata giustizia

Incarto n. 13.2022.72 Lugano 3 febbraio 2023 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello composta del giudice: Walser, presidente, vicecancelliera: Locatelli sedente per statuire nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul reclamo per denegata giustizia nei confronti del Giudice di pace del circolo della Navegna, Sandro Lanini, presentato da RE 1 ritenuto in fatto e in diritto che con “istanza per denigrata giustizia” (recte “reclamo per denegata giustizia”) 6 ottobre 2022 RE 1 chiede “che la giudicatura di Pace del Circolo della Navegna, e per essa il giudice di pace supplente signor Sandro Lanini, sia condannata ad emettere in tempi brevi una sentenza riguardante l’incarto n. CM.2020.05 del 25.05.2021”; che il diniego di giustizia consiste nel rifiuto dell’autorità di occuparsi di un procedimento. Vi è invece ritardata giustizia quando l’autorità procrastina in modo inabituale e senza giustificazioni legittime la trattazione di un caso che rientra nelle sue attribuzioni. L’autorità commette una ritardata giustizia quando non prende una decisione che le incombe in un termine previsto dalla legge o in un termine che la natura del procedimento e tutte le altre circostanze del caso fanno apparire ragionevole; che, se la giurisdizione adita rifiuta o protrae indebitamente l’emanazione di una decisione che rientra nelle sue competenze, può essere interposto reclamo all’autorità superiore per ritardata giustizia (art. 319 lett. c CPC); che nel caso concreto l’incarto CM.2020.05, indicato dal reclamante, è stato evaso con sentenza 8 settembre 2020, sicché in relazione al medesimo il reclamo è privo d’oggetto; che, nella misura in cui il reclamo dovesse invece concernere i procedimenti promossi da RE 1 nei confronti di __________, __________, __________, __________, __________ e __________

- ancora pendenti - va rilevato che alle istanze 15 novembre 2021 è seguito lo scambio degli allegati, terminato con la duplica 21 giugno 2022, dopo di che il 30 agosto 2022 si è tenuto il dibattimento; che, in siffatta situazione, il reclamo per denegata giustizia 6 ottobre 2022 di RE 1 appare prematuro, non potendosi rimproverare al primo giudice di non essersi occupato convenientemente del procedimento o di averlo procrastinato in modo inabituale; che di conseguenza il reclamo è da respingere. Gli atti vanno ritornati al Giudice di pace affinché possa procedere con quanto di sua competenza; che le spese del reclamo, stabilite in applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) e da fissare in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), si situano tra fr. 100.– e fr. 10'000.– (art. 14 LTG) e quantificate in fr. 100.– sono poste a carico del reclamante, soccombente; Per i quali motivi, pronuncia:              1. Nella misura in cui non è privo d’oggetto, il reclamo 6 ottobre 2022 di RE 1 è respinto. 2. Le spese processuali del reclamo, fissate in fr. 100.– sono poste a carico di RE 1. 3. Notificazione:

- . Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Navegna. Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente                                                          La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissi bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.