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13.2022.36

Reclamo in materia di prove. Il mero timore di un giudizio finale negativo non configura un pregiudizio difficilmente riparabile

Ticino · 2022-12-12 · Italiano TI
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Reclamo in materia di prove. Il mero timore di un giudizio finale negativo non configura un pregiudizio difficilmente riparabile

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 La decisione con cui il Pretore aggiunto ha deciso in merito alle prove è una disposizione ordinatoria processuale (art. 124 e 154 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni. La decisione impugnata è pervenuta al reclamante il 5 maggio 2022. Rimesso alla posta il 16 maggio 2022, per effetto dell’art. 142 cpv. 3 CPC il reclamo risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

E. 2 Il CPC prevede che

con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del

diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge

il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il

rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

2.1   L’impugnabilità delle

decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente

prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio

difficilmente riparabile. Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale

rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o

parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale

favorevole. L’esistenza di siffatto rischio va ammessa con cautela ritenuto che

l’esclusione del reclamo è la regola, la sua ammissibilità l’eccezione.

2.2   Va qui ricordato che, di

regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente

riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata

tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del

Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio

n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale

civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai

sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione

della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente

assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia

recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al

processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901

segg. n. 47c). Una diversa soluzione comporterebbe, in effetti, quale

conseguenza l’obbligo per il giudice di assumere tutte le prove offerte dalle

parti e non potrebbe più negarne l’assunzione, mentre egli deve invece essere

libero di assumere quelle che ritiene necessarie e di adottare secondo il suo

libero apprezzamento le misure più opportune affinché l’istruttoria non ecceda

i bisogni della causa. Nell’esame della rilevanza delle prove offerte dalle

parti, il giudice gode di un ampio potere di apprezzamento, e l’istanza di

ricorso non può sostituirvi il proprio apprezzamento, ma intervenire soltanto

in caso di abuso o eccesso.

E. 3 A mente del reclamante vi sarebbe il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile perché la documentazione richiesta è intesa a dimostrare l’utile spettantegli in virtù di un accordo in essere tra le parti, utile da appurare da un perito, che necessita di avere accesso alle schede contabili e ai relativi giustificativi. Negare la produzione dei documenti avrebbe quale conseguenza l’impossibilità di allestire la perizia e quindi per l’attore di dimostrare le sue pretese. 3.1   L’argomento così proposto si fonda sul mero timore di un giudizio finale negativo. Tale ipotesi non configura però un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC poiché si tratta di un rischio insito in tutte le cause. In particolare, non costituisce un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi della legge la sola eventualità che il Pretore possa respingere o non accogliere integralmente una pretesa a causa di un fatto non dimostrato che la prova negata avrebbe potuto provare. Una sentenza finale favorevole potrebbe in effetti riparare a tale evocato pregiudizio, sicché fino al momento dell’emanazione della decisione di merito non è dato sapere se realmente il rifiuto di assumere quella prova ha compromesso o no la posizione complessiva dell’interessato. Stando così le cose il pregiudizio invocato dal reclamante non può essere ritenuto concreto e di essenziale rilievo per l’andamento del processo, poiché potrebbe essere recuperato mediante una successiva sentenza finale a lei favorevole. In mancanza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile.

E. 4 Comunque sia, rilevato che il Pretore aggiunto ha ammesso la prova in questione e fatto ordine alla convenuta di produrre i documenti richiesti, mal si vede l’utilità di ordinare nuovamente di produrre documenti che la parte convenuta sostiene di non possedere.

E. 5 Le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza. Giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello è fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel caso concreto, le spese vanno fissate in complessivi fr. 400.- e sono poste a carico del reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano ripetibili alla controparte che non ha dovuto formulare osservazioni.

E. 6 Il gravame, inammissibile, non è stato notificato alla controparte per osservazioni (art. 322 CPC) e può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG). Per i quali motivi, pronuncia:              1. Il reclamo 13 maggio 2022 di RE 1 è inammissibile. 2. Le spese processuali di fr. 400.– sono poste a carico del reclamante. Non si assegnano ripetibili. 3. Notificazione (unitamente al reclamo 13 maggio 2022 alla controparte):

-;

-     . Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud. Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente                                                La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 12.12.2022 13.2022.36

Reclamo in materia di prove. Il mero timore di un giudizio finale negativo non configura un pregiudizio difficilmente riparabile

Incarto n. 13.2022.36 Lugano 12 dicembre 2022 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello composta del giudice: Walser, presidente, vicecancelliera: Locatelli sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2019.15 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con petizione 24 maggio 2019 da RE 1 patrocinato dall’PA 1 contro CO 1 patrocinata dall’PA 2 e ora sul reclamo 13 maggio 2022 di RE 1 contro l’ordinanza sulle prove 4 maggio 2022; ritenuto in fatto:                   A. Con petizione 24 maggio 2019 RE 1 ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento di fr. 72'000.- oltre accessori. Con risposta 30 agosto 2019 la convenuta ha chiesto la reiezione della petizione. Con gli allegati di replica e duplica entrambe le parti hanno confermato le rispettive domande. B. Con ordinanza 7 luglio 2021 il Pretore aggiunto ha ammesso, tra l’altro, l’edizione di documenti dalla convenuta e meglio delle schede contabili relative all’attività eseguita dall’attore sotto il cappello CO 1 negli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 con tutti i relativi giustificativi e i bilanci e conti economici di CO 1 per i medesimi anni. Il 13 luglio 2021 la convenuta, in ossequio alla predetta ordinanza, ha prodotto la “verifica straordinaria __________ Sagl 14 marzo 2019 … il cui allegato 5 equivale alle attività svolte dall’attore quale dipendente della convenuta”, oltre ai “rapporti di revisione + bilanci + allegati esercizi 2014, 2015, 2016 e 2017 …”, rilevando che non vi era altro materiale documentale “… in specie alcun dettaglio a comprova dei centri di costo imputabili al RE 1 …”. C. Con istanza 5 aprile 2002, rilevato che era stata prodotta unicamente la scheda contabile “2016 Debiti vs. Dip. RE 1 e utile accantonato spettante” dal 1.1.2016 al 31.12.2016, rispettivamente dal 1.1.2015 al 31.12.2015”, l’attore ha chiesto di far ordine alla convenuta di produrre i documenti mancanti, ammessi con ordinanza 7 luglio 2021. Con osservazioni 28 aprile 2022 la convenuta ha rilevato che la documentazione chiesta non è mai esistita. La situazione relativa all’attore sarebbe infatti stata ricostruita a posteriori per avere una visione chiara a fronte della documentazione su cui egli fondava le proprie pretese e la ricostruzione allestita dalla __________ Sagl già era agli atti. D. Con decisione 4 maggio 2022 il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza 5 aprile 2022, rilevando che la convenuta non può produrre documentazione inesistente. E. Con reclamo 13 maggio 2022 RE 1 postula la modifica della decisione impugnata nel senso di far ordine alla convenuta di “… presentare tutte le schede contabili e relativi giustificativi riferiti all’attività svolta a RE 1 nel corso degli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 sotto il suo cappello”. Il reclamo non è stato notificato alla controparte. Considerato in diritto: 1. La decisione con cui il Pretore aggiunto ha deciso in merito alle prove è una disposizione ordinatoria processuale (art. 124 e 154 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni. La decisione impugnata è pervenuta al reclamante il 5 maggio 2022. Rimesso alla posta il 16 maggio 2022, per effetto dell’art. 142 cpv. 3 CPC il reclamo risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile. 2. Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2). 2.1   L’impugnabilità delle decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile. Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. L’esistenza di siffatto rischio va ammessa con cautela ritenuto che l’esclusione del reclamo è la regola, la sua ammissibilità l’eccezione. 2.2   Va qui ricordato che, di regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio

n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47c). Una diversa soluzione comporterebbe, in effetti, quale conseguenza l’obbligo per il giudice di assumere tutte le prove offerte dalle parti e non potrebbe più negarne l’assunzione, mentre egli deve invece essere libero di assumere quelle che ritiene necessarie e di adottare secondo il suo libero apprezzamento le misure più opportune affinché l’istruttoria non ecceda i bisogni della causa. Nell’esame della rilevanza delle prove offerte dalle parti, il giudice gode di un ampio potere di apprezzamento, e l’istanza di ricorso non può sostituirvi il proprio apprezzamento, ma intervenire soltanto in caso di abuso o eccesso. 3. A mente del reclamante vi sarebbe il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile perché la documentazione richiesta è intesa a dimostrare l’utile spettantegli in virtù di un accordo in essere tra le parti, utile da appurare da un perito, che necessita di avere accesso alle schede contabili e ai relativi giustificativi. Negare la produzione dei documenti avrebbe quale conseguenza l’impossibilità di allestire la perizia e quindi per l’attore di dimostrare le sue pretese. 3.1   L’argomento così proposto si fonda sul mero timore di un giudizio finale negativo. Tale ipotesi non configura però un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC poiché si tratta di un rischio insito in tutte le cause. In particolare, non costituisce un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi della legge la sola eventualità che il Pretore possa respingere o non accogliere integralmente una pretesa a causa di un fatto non dimostrato che la prova negata avrebbe potuto provare. Una sentenza finale favorevole potrebbe in effetti riparare a tale evocato pregiudizio, sicché fino al momento dell’emanazione della decisione di merito non è dato sapere se realmente il rifiuto di assumere quella prova ha compromesso o no la posizione complessiva dell’interessato. Stando così le cose il pregiudizio invocato dal reclamante non può essere ritenuto concreto e di essenziale rilievo per l’andamento del processo, poiché potrebbe essere recuperato mediante una successiva sentenza finale a lei favorevole. In mancanza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile. 4. Comunque sia, rilevato che il Pretore aggiunto ha ammesso la prova in questione e fatto ordine alla convenuta di produrre i documenti richiesti, mal si vede l’utilità di ordinare nuovamente di produrre documenti che la parte convenuta sostiene di non possedere. 5. Le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza. Giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello è fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel caso concreto, le spese vanno fissate in complessivi fr. 400.- e sono poste a carico del reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano ripetibili alla controparte che non ha dovuto formulare osservazioni. 6. Il gravame, inammissibile, non è stato notificato alla controparte per osservazioni (art. 322 CPC) e può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG). Per i quali motivi, pronuncia:              1. Il reclamo 13 maggio 2022 di RE 1 è inammissibile. 2. Le spese processuali di fr. 400.– sono poste a carico del reclamante. Non si assegnano ripetibili. 3. Notificazione (unitamente al reclamo 13 maggio 2022 alla controparte):

-;

-     . Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud. Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente                                                La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF.