Erwägungen (1 Absätze)
E. 29 aprile 2022 il reclamo risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile. 2. Con il reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né allegazioni di nuovi fatti, né la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC). In quanto riconducibile all’udienza tenutasi il 19 luglio 2022, dopo la presentazione del reclamo in esame, la copia del verbale di audizione del dr. med. N__________ e le considerazioni tratte dal reclamante sono nuove ai sensi dell’art. 326 cpv. 1 CPC. Inammissibili in questa sede di giudizio, vanno così estromesse dal presente incarto. 3. Il Pretore ha rilevato che con l’ausilio della ripresa video di cui al doc. CC il reclamante intendeva dimostrare che la moglie teneva settimanalmente dei corsi di varie discipline dove era richiesta una certa prestanza fisica. Ha quindi estromesso dagli atti il doc. CC poiché la moglie medesima aveva ammesso tale circostanza con le osservazioni (pag. 11) e risultava pure da altri documenti (doc. DD; doc. 40 della causa di merito del divorzio). 4. Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile sono quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2). 4.1 L’impugnabilità delle decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente ( Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, II a ed., 2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. In altre parole, la decisione impugnata deve pregiudicare la posizione complessiva del reclamante in relazione al processo senza che a tale pregiudizio possa essere posto rimedio successivamente, la stessa non essendo suscettibile di essere modificata mediante la decisione di merito. La rilevanza del pregiudizio nel processo deve essere esaminata secondo il libero e ampio potere di apprezzamento del giudice alla luce del principio di celerità perseguito dal CPC. 4.2 Va qui ricordato che, di regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio
n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47c). 5. Il reclamante rileva che il doc. CC da lui prodotto consiste in una pennetta USB contenente un filmato di 10 minuti - scaricato dalla rete web e nel frattempo rimosso - che dimostrava la convenuta nel ruolo di istruttrice di attività ginniche. Prestazioni, abilità e agilità fisiche erano - a mente del reclamante - tali da inficiare la pretesa incapacità lavorativa dovuta alla scoliosi e di cui soffriva la convenuta. Per il reclamante il doc. CC non era equiparabile ai doc. DD o doc. 40, mentre la controparte aveva chiesto in sede cautelare l’audizione del curante dr. med. N__________ e nella causa di merito di divorzio l’allestimento di una perizia specialistica sul suo stato di salute e riferita alla scoliosi. Sicché le capacità fisiche attestate dal doc. CC erano determinanti per accertare le effettive implicazioni della scoliosi sulla capacità lavorativa della convenuta. 5.1 Il reclamante tenta invano di sostanziare il suo pregiudizio difficilmente riparabile argomentando che, senza il doc. CC e l’effettiva constatazione delle contorsioni ginniche che la convenuta era in grado di eseguire, il dr. med. N__________ al momento della sua audizione non si sarebbe potuto esprimere compiutamente sullo stato di salute e sulla capacità lavorativa della moglie. In sostanza, il teste nulla avrebbe potuto riferire rispetto a qualcosa di cui non aveva conoscenza. Ora, posta l’oramai intervenuta audizione del medico (sopra, consid. D), il tema risulterebbe invero finanche superato e privo d’oggetto. Sia come sia, non si vede come nella circostanza evocata dal reclamante possa ravvisarsi un pregiudizio difficilmente riparabile. Non solo egli si era opposto alla citata audizione (verbale 14 marzo 2022, pag. 2). Sicché, per coerenza, sarebbe stato tutt’al più nell’ammissione di quell’audizione che andava ricercato un’eventuale ipotesi di pregiudizio. Se poi, a fronte dell’impossibilità di raccogliere le considerazioni di quel medico anche rispetto al contenuto del doc. CC, egli intendesse evocare il suo timore rispetto ad un giudizio finale negativo e a suo scapito, va qui rammentato che questo rischio è insito in tutte le cause. E questo esclude di primo acchito l’eventualità di un pregiudizio difficilmente riparabile. 5.2 II reclamante individua il pregiudizio difficilmente riparabile nella necessità del doc. CC per rapporto alla prossima perizia medica specialistica che sarà eseguita nell’ambito della procedura di merito del divorzio. Trattandosi di un argomento che per sua stessa ammissione esula dalla procedura cautelare da cui emana la decisione processuale che qui impugna, l’argomento non gli è d’aiuto. A ben vedere, il reclamante nemmeno prova a spiegare in che modo una parvenza di pregiudizio per lui attuale, concreto e di essenziale rilievo in esito al procedimento che emana dall’istanza 15 giugno 2021, possa essere confortata anticipando delle implicazioni future e attinenti la causa di merito. Pertanto, il tema così proposto non basta a sostanziare l’esistenza di un pregiudizio difficilmente riparabile a cui una decisione cautelare finale positiva non possa porre rimedio. 5.3 In modo più generico il reclamante afferma che, estromesso il doc. CC, il relativo filmato non potrà essere considerato nella procedura cautelare. A mente dell’interessato vi è quindi pressoché certezza di un pregiudizio difficilmente riparabile a cui una decisione finale favorevole non può a priori rimediare. Nei limiti di questa sua asserzione il reclamante omette però di spiegare perché e in che senso una decisione finale a lui favorevole non sarebbe di rimedio al suo preteso pregiudizio. 5.4 In definitiva, in assenza degli estremi costitutivi di un pregiudizio difficilmente riparabile, e quindi di una premessa fondamentale, il reclamo risulta inammissibile. Diventa così inutile dilungarsi sui motivi di applicazione errata del diritto e manifesto accertamento errato dei fatti. 6. Le spese processuali del presente giudizio sono fissate in fr. 500.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo). Non si pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte. 7. Il reclamo, che sempre stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG). Per i quali motivi, pronuncia: 1. Il reclamo 29 aprile 2022 dell’RE 1 è inammissibile. 2. Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 500.–, sono poste a carico del reclamante. 3. Notificazione (unitamente al reclamo 29 aprile 2022 alla controparte):
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- . Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna. Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.13.2022.31
Lugano
13 settembre 2022
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. CA.2021.27 (provvedimenti cautelari in procedura di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 15 giugno 2021 da
RE 1
contro
CO 1
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Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dellart. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive unistanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).