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13.2021.36

Reclamo in materia di prove. Va reso verosimile il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile

Ticino · 2021-08-17 · Italiano TI
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Reclamo in materia di prove. Va reso verosimile il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 La decisione con cui il Pretore aggiunto ha statuito sulle prove è una disposizione ordinatoria processuale (art. 124 e 154 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.

E. 2 La decisione impugnata è pervenuta alla reclamante il 4 marzo 2021. Il reclamo, rimesso alla posta il 22 marzo 2021 è pertanto tardivo e quindi inammissibile.

E. 3 Comunque sia, il gravame sarebbe inammissibile anche per altri motivi. Il CPC prevede, infatti, che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2). Poiché l’impugnabilità delle decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente prevista dal CPC, la reclamante doveva rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile. Ebbene, essa non ha reso verosimile l’esistenza di un pregiudizio difficilmente riparabile, né ne ha addotto l’esistenza. In mancanza di una delle premesse fondamentali del reclamo, il gravame sarebbe quindi comunque inammissibile.

E. 4 Le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza. Giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello è fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel caso concreto, le spese vanno fissate in complessivi fr. 200.- e sono poste a carico della reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano ripetibili alla controparte che non ha dovuto formulare osservazioni.

E. 5 Il gravame, inammissibile, non è stato notificato alla controparte per osservazioni (art. 322 CPC) e può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG). Per i quali motivi pronuncia: 1. Il reclamo 22 marzo 2021 di RE 1 è inammissibile . 2. Le spese processuali di fr. 200.- sono poste a carico della reclamante. 3. Notificazione (unitamente al reclamo 22 marzo 2021 alla controparte) a:

-;

-     . Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna. Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente                                                La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notifica­zione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF.

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 17.08.2021 13.2021.36

Reclamo in materia di prove. Va reso verosimile il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile

Incarto n. 13.2021.36 Lugano 17 agosto 2021 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello composta del giudice: Walser, presidente, vicecancelliera: Locatelli sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. DM.2019.31 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 9 aprile 2019 da CO 1 patrocinato dall’PA 2 contro RE 1 patrocinata dall’PA 1 e ora sul reclamo 22 marzo 2021 di RE 1 contro l’ordinanza sulle prove 2 marzo 2021; ritenuto in fatto: A. Con petizione 9 aprile 2019/10 febbraio 2020 CO 1 ha chiesto lo scioglimento del matrimonio per divorzio e la regolamentazione delle conseguenze accessorie. Con risposta 16 marzo 2020 RE 1 ha aderito alla domanda di divorzio e ha postulato una diversa regolamentazione delle conseguenze accessorie rispetto a quanto chiesto dall’attore. B. Con ordinanza 2 marzo 2021 il Pretore aggiunto ha ammesso l’edizione dalla convenuta dell’estratto dei suoi conti bancari, limitatamente al saldo alla data del 9 aprile 2019. Ha poi respinto tutte le altre prove. C. Con scritto 22 marzo 2021 alla Pretura la convenuta, rilevato di aver contestato le affermazioni di controparte circa la consistenza dei suoi risparmi, ha postulato che anche il marito fosse tenuto a produrre gli estratti relativi ai propri averi bancari. Con scritto 23 marzo 2021 il Pretore aggiunto ha invitato la convenuta a comunicare se lo scritto in questione fosse da intendere quale reclamo contro l’ordinanza sulle prove del 2 marzo precedente. Preso atto che con scritto 31 marzo 2021 RE 1 ha confermato che il suo scritto 22 marzo 2021 “è da intendere quale reclamo contro la suddetta ordinanza”, il Pretore aggiunto ha trasmesso gli atti a questa Camera. Considerato in diritto: 1. La decisione con cui il Pretore aggiunto ha statuito sulle prove è una disposizione ordinatoria processuale (art. 124 e 154 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni. 2. La decisione impugnata è pervenuta alla reclamante il 4 marzo 2021. Il reclamo, rimesso alla posta il 22 marzo 2021 è pertanto tardivo e quindi inammissibile. 3. Comunque sia, il gravame sarebbe inammissibile anche per altri motivi. Il CPC prevede, infatti, che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2). Poiché l’impugnabilità delle decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente prevista dal CPC, la reclamante doveva rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile. Ebbene, essa non ha reso verosimile l’esistenza di un pregiudizio difficilmente riparabile, né ne ha addotto l’esistenza. In mancanza di una delle premesse fondamentali del reclamo, il gravame sarebbe quindi comunque inammissibile. 4. Le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza. Giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello è fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel caso concreto, le spese vanno fissate in complessivi fr. 200.- e sono poste a carico della reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano ripetibili alla controparte che non ha dovuto formulare osservazioni. 5. Il gravame, inammissibile, non è stato notificato alla controparte per osservazioni (art. 322 CPC) e può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG). Per i quali motivi pronuncia: 1. Il reclamo 22 marzo 2021 di RE 1 è inammissibile . 2. Le spese processuali di fr. 200.- sono poste a carico della reclamante. 3. Notificazione (unitamente al reclamo 22 marzo 2021 alla controparte) a:

-;

-     . Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna. Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente                                                La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notifica­zione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF.