Erwägungen (4 Absätze)
E. 2 Conformemente all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
E. 3 Per l’art. 117 CPC - che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost. (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi, dalle cauzioni e dalle spese processuali, la designazione di un patrocinatore d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte (cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv. 3). 3.1 L’art. 122 CPC prescrive che il patrocinatore d’ufficio è adeguatamente remunerato dal Cantone. Al patrocinatore sono riconosciuti l’onorario e le spese delle prestazioni derivanti da una ragionevole conduzione del mandato secondo la tariffa fissata dal Consiglio di Stato (art. 4 LAG). In Ticino, l’onorario dell’avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa oraria di fr. 180.– (art. 4 cpv. 1 del Regolamento ticinese sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 [Rtar]). La liquidazione delle spese giudiziarie è effettuata dal giudice (art. 104 segg. e 122 CPC) il quale, trattandosi di costi che gravano la cassa pubblica dello Stato ( Bühler , in: Berner Kommentar, ZPO, vol. 1, 2012, n. 41b ad art. 122), deve vigilare affinché vi sia un utilizzo oculato e razionale delle risorse cantonali. 3.2 Di principio il beneficio del gratuito patrocinio non ha effetto retroattivo, e si estende solo agli atti compiuti dal richiedente o dal suo patrocinatore a partire dall’introduzione della relativa istanza, comprendendo tuttavia anche gli atti processuali che l’hanno preceduta e che si sono resi necessari tanto per istruire e proporre l’azione quanto per redigere la domanda di gratuito patrocinio ( Trezzini , op. cit., n. 35 segg. ad art. 119). 3.3 Si pone qui la questione della remunerazione delle prestazioni svolte prima del formale inoltro dell’istanza di gratuito patrocinio. Poiché il gratuito patrocinio può essere concesso con effetto retroattivo solo a titolo eccezionale (art. 119 cpv. 4 CPC; DTF 122 I 203; sentenza del Tribunale federale 5A_843/2009 del 23 febbraio 2010 consid. 4.3; Bühler, op. cit., n. 129 ad art. 119; A. Staehelin/D. Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2 a ed., 2013,
n. 65 ad §16; Tappy, in: Commentaire romand, CPC, 2 a ed., 2019, n. 18 ad art. 119), di principio la richiesta di retroattività dev’essere esaminata in modo restrittivo alla luce delle particolarità del caso specifico ( KGer GR ZK1 13 97 del 7 novembre 2013, consid. 3d; II a Camera civile della Corte suprema del Canton Berna ZK 12 18 del 1° marzo 2012 consid. 2a) . Sono in particolare dati g li estremi per un’applicazione retroattiva dell’istanza di gratuito patrocinio quando il mancato o ritardato sollecito del gratuito patrocinio può essere ricondotto ad un “motivo scusabile” ( Tappy, op. cit., n. 19 ad art. 119). La concessione dell’effetto retroattivo al gratuito patrocinio deve comunque essere oggetto di specifica ed esplicita richiesta, circostanziata e debitamente motivata sulla quale il giudice deve pronunciarsi nell’ambito della decisione sulla domanda di gratuito patrocinio. La questione non può invece essere presentata e posta in discussione per la prima volta nel contesto della decisione di tassazione della nota del legale che ne segue (sentenza III CCA del 16 settembre 2014, inc. 13.2014.47, consid. 8 e rif.).
E. 4 CPC per riconoscere anche le prestazioni svolte dalla reclamante prima dell’inoltro dell’istanza. Comunque sia, l’istanza volta all’ottenimento del gratuito patrocinio del 24 febbraio 2021 non contiene alcuna richiesta di retroattività. 4.3 A mente della reclamante la decisione impugnata sarebbe carente perché non indica quali prestazioni non sono state ammesse. La doglianza è infondata. Il primo giudice ha spiegato di non aver riconosciuto le prestazioni antecedenti l’istanza 24 febbraio 2021, e solo quelle sono state escluse. Non era quindi necessario indicare nel dettaglio le prestazioni non ammesse.
E. 5 Per i motivi che precedono il reclamo dev’essere respinto. Le spese processuali, fissate in fr. 400.– (art. 14 LTG) sono a carico della reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Per i quali motivi pronuncia: 1. Il reclamo 1° aprile 2021 dell’avv. RE 1 è respinto. 2. Le spese processuali di fr. 400.–, già anticipate dalla reclamante, restano a suo carico. 3. Notificazione:
- . Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud. Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.13.2021.31
Lugano
16 agosto 2021
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo 1° aprile 2021 dell
RE 1
contro la decisione 23 marzo 2021 con cui il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud ha tassato la sua nota professionale 18 marzo 2021 nellambito della causa inc. n. CA.2021.14 promossa con istanza 24 febbraio 2021 da
L__________
rappr. da __________
patrocinata dall RE 1
contro
M__________
patrocinato dall __________
- .
Per la terza Camera civile del Tribunale dappello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive unistanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).