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13.2021.24

Reclamo contro ordinanza di assegnazione del termine per le osservazioni. Il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile va reso verosimile

Ticino · 2021-07-22 · Italiano TI
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Reclamo contro ordinanza di assegnazione del termine per le osservazioni. Il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile va reso verosimile

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni. La decisione impugnata è stata notificata il 1° marzo 2021 ed è pervenuta alla convenuta, qui reclamante, in data 2 marzo 2021. Rimesso alla posta il 12 marzo 2021, il reclamo risulta quindi tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

E. 2 Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2). L’impugnabilità della decisione ordinatoria processuale in oggetto non è prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, II a ed., 2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole.

E. 3 Nella fattispecie in esame la reclamante non tenta nemmeno lontanamente di rendere verosimile l’esistenza di un pregiudizio difficilmente riparabile in capo alla decisione impugnata. A ben vedere, l’interessata non pretende neppure che la decisione sia in qualche modo suscettibile di arrecarle un siffatto pregiudizio. E, d’altra parte, neanche il fatto che il Giudice di pace non si sia ancora pronunciato sull’istanza 5 marzo 2021 di modifica dell’ordinanza (sopra, consid. E) rende evidente l’esistenza di un pregiudizio in tal senso. Ne discende che, in assenza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame si rivela inammissibile.

E. 4 Nelle particolarità

del caso concreto giova, comunque sia, soggiungere quanto segue.

4.1   Il Giudice di pace, invitato

a trasmettere i relativi atti processuali per evasione del reclamo in esame, con

osservazioni 16 marzo 2021 ha indicato di avere ritenuto per errore che fosse

stata promossa una sola petizione riferita all’importo di fr. 4'886.35 da lui registrata

quale inc. n. SE.2021.2 e di avere assegnato alla convenuta il 9 febbraio 2021

il termine per osservazioni. Ha quindi precisato di avere annullato quest’ultima

ordinanza il 23 febbraio 2021 e in sostituzione assegnato il termine per

osservazioni alla petizione per l’importo di fr. 2'276.90 contestualmente notificatale

e rubricata quale inc. n. SE.2021.2, di avere poi classato quale inc. n.

SE.2021.3 quella avente un importo di fr. 4'886.35 e, a sua volta, con separata

ordinanza 23 febbraio 2021 di avere parimenti assegnato il termine per le

osservazioni accludendo alla petizione anche “le osservazioni errate di parte

attrice” e gli annessi “doc. 1, doc. 2 e doc. 3”. Ha infine evidenziato che tra

il 9 febbraio e il 23 febbraio non erano state presentate nuove azioni di

merito “ma che sono semplicemente stati cambiati il numero dell’incarto a causa

di un errore di questa Giudicatura” e che questo suo errore era stato segnalato

a “RE 1 per il tramite del suo rappresentante legale in data 5 marzo 2021”.

4.2   Ciò posto, per la reclamante

il Giudice di pace ha violato il diritto perché avrebbe dovuto dichiarare

inammissibile l’atto 3/23 febbraio 2021. L’interessata si duole in particolare di

un comportamento contrario alla buona fede (art. 52 CPC) dell’attore a motivo

che la petizione 3 febbraio 2021 del valore litigioso di fr. 4'886.35 trasmessa

al Giudice di pace il 23 febbraio 2021 era finalizzata a sostituire la

petizione 3/8 febbraio 2021 che l’aveva preceduta al solo scopo di produrre un

plico di documenti, fra cui il doc. 1 che richiamava risultanze della pregressa

conciliazione per loro natura confidenziali come sancito dall’art. 205 cpv. 1

CPC (reclamo, pag. 3 n. 1). Resta il fatto che con l’ordinanza 23 febbraio 2021

di cui all’inc. n. SE.2021.3, il Giudice di pace ha invitato l’interessata a formulare

entro il termine di 20 giorni le osservazioni tanto alla petizione 3/23

febbraio 2021 quanto ai relativi allegati. Era quindi questo lo strumento

preposto a sollevare dubbi e contestazioni circa l’ammissibilità e le modalità

di presentazione del contestato memoriale, argomenti su cui il Giudice di pace

si sarebbe poi dovuto pronunciare dando così spazio, laddove necessario, alle

impugnative del caso. La reclamante del resto non pretende il contrario, fermo

restando oltretutto che quel termine di 20 giorni ancora correva al momento di

presentare il reclamo in esame. Sicché, a ben vedere, la reclamante neppure

aveva l’interesse a impugnare la relativa ordinanza 23 febbraio 2021. Da questo

punto di vista, pertanto, il reclamo sarebbe così stato dichiarato inammissibile.

4.3   La reclamante invoca la

litispendenza giusta l’art. 62 CPC della causa dal valore litigioso di fr.

4'886.35, che le era già stata notificata con ordinanza 9 febbraio 2021 e i cui

effetti risalivano all’8 febbraio 2021. A suo modo di vedere la petizione 3/23

febbraio 2021 si traduceva in un atto di desistenza giusta l’art. 241 CPC di

quella petizione, che il Giudice di pace avrebbe quindi dovuto stralciare. E, per

non averlo fatto, il primo giudice aveva violato il diritto (reclamo, pag. 4 n.

2). L’eccezione di litispendenza tuttavia è stata sollevata dalla reclamante

nel contesto dell’istanza di modifica datata 5 marzo 2021 (pag. 2) su cui, per

sua stessa ammissione, il Giudice di pace ancora non si è pronunciato. Pertanto,

proposta ora in questa sede di giudizio, la critica risulta quantomeno

prematura. In assenza di una decisione impugnabile, anche al riguardo il

reclamo sarebbe stato dichiarato inammissibile.

E. 5 Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 200.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste a carico della reclamante, qui soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte.

E. 6 Il presente reclamo, che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG). Per i quali motivi, pronuncia:              1. Il reclamo 12 marzo 2021 di RE 1 è inammissibile. 2. Le spese processuali fissate in fr. 200.– sono poste a carico della reclamante. 3. Notificazione (unitamente al reclamo 12 marzo 2021 alla controparte e alle osservazioni 16 marzo 2021 del Giudice di pace ad entrambe le parti):

-;

-    . Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia. Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                          La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notifica­zione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 22.07.2021 13.2021.24

Reclamo contro ordinanza di assegnazione del termine per le osservazioni. Il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile va reso verosimile

Incarto n. 13.2021.24 Lugano 22 luglio 2021 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello composta del giudice: Walser, presidente, vicecancelliera: Locatelli sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SE.2021.3 (procedura semplificata) della Giudicatura di pace del circolo di Vezia promossa con petizione 3/8 febbraio 2021 da CO 1 contro RE 1 patrocinata dall’PA 1 e ora sul reclamo 12 marzo 2021 di RE 1 contro la decisione 23 febbraio 2021 con cui il Giudice di pace ha fissato un termine alla convenuta per le osservazioni scritte; ritenuto in fatto:                   A. Il 24 novembre 2020 il Giudice di pace di Vezia ha rilasciato a CO 1 un’autorizzazione ad agire nei confronti di RE 1 per l’inoltro entro il termine di 3 mesi di un’azione di merito per l’importo di fr. 4'886.35 a titolo di scoperto riconducibile a fatture per consulenze mediche (inc. n. CO.2020.23). Lo stesso giorno una seconda e analoga autorizzazione ad agire gli è stata rilasciata per l’importo di fr. 2'279.90 (inc. n. CO.2020.27). B. Con petizione 3 febbraio 2021, pervenuta al Giudice di pace di Vezia l’8 febbraio 2021, CO 1 ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 4'886.35 oltre accessori e il rigetto dell’opposizione al relativo PE n. __________. Con separata petizione 3 febbraio 2021, pervenuta al Giudice di pace di Vezia l’8 febbraio 2021, CO 1 ha chiesto anche la condanna della convenuta al pagamento di fr. 2'279.90 oltre accessori e il rigetto dell’opposizione al relativo PE n. __________. C. Con ordinanza 9 febbraio 2021 rubricata quale inc. n. SE.2021.2, il Giudice di pace ha notificato la sola petizione 3/8 febbraio 2021 relativa all’importo di fr. 4'886.35 e ha assegnato alla convenuta un termine di 20 giorni per presentare le sue osservazioni. Con memoriale 1°/2 marzo 2021 RE 1 ha trasmesso al Giudice di pace le proprie osservazioni. Intanto, il 23 febbraio 2021, l’attore ha recapitato al Giudice di pace una nuova copia della petizione 3 febbraio 2021 riferita all’importo di fr. 4'886.35 accompagnata da 4 documenti (doc. 1 a 4). D. Con ordinanza 23 febbraio 2021/1° marzo 2021 il Giudice di pace ha rubricato quale inc. n. SE.2021.3 la petizione 3(8)/23 febbraio 2021 riferita all’importo capitale di fr. 4'886.35 e ha assegnato alla convenuta un termine di 20 giorni per presentare osservazioni. Con separata ordinanza 23 febbraio 2021/1° marzo 2021 il Giudice di pace ha invece annullato l’ordinanza 9 febbraio 2021, ha rubricato quale inc. n. SE.2021.2 la petizione 3/8 febbraio 2021 riferita all’importo capitale di fr. 2'279.90 e ha fissato alla convenuta un termine di 20 giorni per presentare osservazioni. E. Con istanza 5 marzo 2021 RE 1 ha postulato la modifica dell’ordinanza 23 febbraio 2021 riferita alla controversia promossa per l’importo di fr. 4'886.35, nel senso di dichiarare inammissibile la petizione 3/23 febbraio 2021, di stralciare dai ruoli per desistenza dell’attore la petizione 3/8 febbraio 2021 e di dichiarare inammissibile il “doc. 1, lettera 10 febbraio 2020 (recte 2021)”. F. Con reclamo 12 marzo 2021 RE 1 chiede di annullare l’ordinanza 23 febbraio 2021 relativa all’importo di fr. 4'886.35, di dichiarare inammissibile la petizione 3/23 febbraio 2021, di stralciare dai ruoli per desistenza dell’attore la petizione 3/8 febbraio 2021 e di dichiarare inammissibile il “doc. 1, lettera 10 febbraio 2020 (recte 2021) della parte attrice”. Non sono state raccolte osservazioni. Considerando in diritto:                 1. L’ordinanza con cui il Giudice di pace assegna alla convenuta il termine per presentare osservazioni scritte è una disposizione ordinatoria processuale (art. 124 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni. La decisione impugnata è stata notificata il 1° marzo 2021 ed è pervenuta alla convenuta, qui reclamante, in data 2 marzo 2021. Rimesso alla posta il 12 marzo 2021, il reclamo risulta quindi tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile. 2. Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2). L’impugnabilità della decisione ordinatoria processuale in oggetto non è prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, II a ed., 2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. 3. Nella fattispecie in esame la reclamante non tenta nemmeno lontanamente di rendere verosimile l’esistenza di un pregiudizio difficilmente riparabile in capo alla decisione impugnata. A ben vedere, l’interessata non pretende neppure che la decisione sia in qualche modo suscettibile di arrecarle un siffatto pregiudizio. E, d’altra parte, neanche il fatto che il Giudice di pace non si sia ancora pronunciato sull’istanza 5 marzo 2021 di modifica dell’ordinanza (sopra, consid. E) rende evidente l’esistenza di un pregiudizio in tal senso. Ne discende che, in assenza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame si rivela inammissibile. 4. Nelle particolarità del caso concreto giova, comunque sia, soggiungere quanto segue. 4.1   Il Giudice di pace, invitato a trasmettere i relativi atti processuali per evasione del reclamo in esame, con osservazioni 16 marzo 2021 ha indicato di avere ritenuto per errore che fosse stata promossa una sola petizione riferita all’importo di fr. 4'886.35 da lui registrata quale inc. n. SE.2021.2 e di avere assegnato alla convenuta il 9 febbraio 2021 il termine per osservazioni. Ha quindi precisato di avere annullato quest’ultima ordinanza il 23 febbraio 2021 e in sostituzione assegnato il termine per osservazioni alla petizione per l’importo di fr. 2'276.90 contestualmente notificatale e rubricata quale inc. n. SE.2021.2, di avere poi classato quale inc. n. SE.2021.3 quella avente un importo di fr. 4'886.35 e, a sua volta, con separata ordinanza 23 febbraio 2021 di avere parimenti assegnato il termine per le osservazioni accludendo alla petizione anche “le osservazioni errate di parte attrice” e gli annessi “doc. 1, doc. 2 e doc. 3”. Ha infine evidenziato che tra il 9 febbraio e il 23 febbraio non erano state presentate nuove azioni di merito “ma che sono semplicemente stati cambiati il numero dell’incarto a causa di un errore di questa Giudicatura” e che questo suo errore era stato segnalato a “RE 1 per il tramite del suo rappresentante legale in data 5 marzo 2021”. 4.2   Ciò posto, per la reclamante il Giudice di pace ha violato il diritto perché avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’atto 3/23 febbraio 2021. L’interessata si duole in particolare di un comportamento contrario alla buona fede (art. 52 CPC) dell’attore a motivo che la petizione 3 febbraio 2021 del valore litigioso di fr. 4'886.35 trasmessa al Giudice di pace il 23 febbraio 2021 era finalizzata a sostituire la petizione 3/8 febbraio 2021 che l’aveva preceduta al solo scopo di produrre un plico di documenti, fra cui il doc. 1 che richiamava risultanze della pregressa conciliazione per loro natura confidenziali come sancito dall’art. 205 cpv. 1 CPC (reclamo, pag. 3 n. 1). Resta il fatto che con l’ordinanza 23 febbraio 2021 di cui all’inc. n. SE.2021.3, il Giudice di pace ha invitato l’interessata a formulare entro il termine di 20 giorni le osservazioni tanto alla petizione 3/23 febbraio 2021 quanto ai relativi allegati. Era quindi questo lo strumento preposto a sollevare dubbi e contestazioni circa l’ammissibilità e le modalità di presentazione del contestato memoriale, argomenti su cui il Giudice di pace si sarebbe poi dovuto pronunciare dando così spazio, laddove necessario, alle impugnative del caso. La reclamante del resto non pretende il contrario, fermo restando oltretutto che quel termine di 20 giorni ancora correva al momento di presentare il reclamo in esame. Sicché, a ben vedere, la reclamante neppure aveva l’interesse a impugnare la relativa ordinanza 23 febbraio 2021. Da questo punto di vista, pertanto, il reclamo sarebbe così stato dichiarato inammissibile. 4.3   La reclamante invoca la litispendenza giusta l’art. 62 CPC della causa dal valore litigioso di fr. 4'886.35, che le era già stata notificata con ordinanza 9 febbraio 2021 e i cui effetti risalivano all’8 febbraio 2021. A suo modo di vedere la petizione 3/23 febbraio 2021 si traduceva in un atto di desistenza giusta l’art. 241 CPC di quella petizione, che il Giudice di pace avrebbe quindi dovuto stralciare. E, per non averlo fatto, il primo giudice aveva violato il diritto (reclamo, pag. 4 n. 2). L’eccezione di litispendenza tuttavia è stata sollevata dalla reclamante nel contesto dell’istanza di modifica datata 5 marzo 2021 (pag. 2) su cui, per sua stessa ammissione, il Giudice di pace ancora non si è pronunciato. Pertanto, proposta ora in questa sede di giudizio, la critica risulta quantomeno prematura. In assenza di una decisione impugnabile, anche al riguardo il reclamo sarebbe stato dichiarato inammissibile. 5. Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 200.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste a carico della reclamante, qui soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte. 6. Il presente reclamo, che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG). Per i quali motivi, pronuncia:              1. Il reclamo 12 marzo 2021 di RE 1 è inammissibile. 2. Le spese processuali fissate in fr. 200.– sono poste a carico della reclamante. 3. Notificazione (unitamente al reclamo 12 marzo 2021 alla controparte e alle osservazioni 16 marzo 2021 del Giudice di pace ad entrambe le parti):

-;

-    . Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia. Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                          La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notifica­zione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).