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13.2021.128

Incapacità di postulare dell'avvocato. Direzione del processo e disposizione ordinatoria processuale. Reclamo, pregiudizio irreparabile e interesse degno di protezione a ricorrere. Reclamo per ritardata giustizia e termine per proporlo

Ticino · 2022-04-28 · Italiano TI
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Erwägungen (6 Absätze)

E. 2 fr. 2'000.- a titolo di ripetibili. Trattasi di una disposizione ordinatoria processuale (sopra, consid. 1) impugnabile giusta l’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, mediante reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 48 lett. c cifra 1 LOG) da proporre entro il termine di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC).

E. 3 Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2). Il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. 3.1   Il reclamante non ha addotto l’esistenza di un pregiudizio difficilmente riparabile. Solo a sostegno della domanda di concedere effetto sospensivo al gravame egli ha argomentato che la mancata sospensione dell’esecutività della decisione lo obbligherebbe a munirsi di un nuovo patrocinatore fino all’evasione del gravame, ritenuto che in caso di accoglimento dello stesso egli confermerebbe comunque la propria fiducia all’attuale rappresentante legale. Se ciò sia sufficiente è questione che può rimanere aperta. Va comunque rilevato che la decisione che vieta al legale di procedere in giudizio a motivo di un conflitto d’interessi è costitutiva di un pregiudizio non più riparabile in sede di decisione finale tanto per la parte quanto per il patrocinatore, che sono entrambi legittimati a impugnarla (sentenza TF del 12 ottobre 2021 4A_20/2021 consid. 1, 2).

E. 4 Dagli atti risulta che la decisione qui impugnata, rimessa alla posta dalla Pretura il 29 settembre 2021 e stata notificata ad RE 1 personalmente venerdì 1° ottobre 2021 all’ufficio postale di __________ (invio raccomandato n. 98.41.912373.__________; estratto tracciamento degli invii prodotto dalla Pretura). Per RE 1 il termine di reclamo di 10 giorni ha quindi cominciato a decorrere il 2 ottobre 2021 ed è giunto a scadenza lunedì 11 ottobre 2021. Ne consegue che, rimesso alla posta il 18 ottobre 2021 il gravame risulta tardivo ed è quindi inammissibile. 4.1   A mente del reclamante il reclamo è tempestivo in quanto la sentenza è stata notificata allo studio legale il 7 ottobre 2021. Se non che, rilevato che il primo giudice ha accertato la carenza del presupposto processuale della capacità di postulare dell’avv. PA 1, la sentenza ha dovuto essere notificata direttamente ad RE 1, la notifica al rappresentante non potendo entrare in linea di conto. Il termine ricorsuale per RE 1 cominciava quindi a decorre il giorno dopo la notifica a lui personalmente della decisione. 4.2   Certo, la decisione è stata notificata anche all’avv. PA 1, e per lui il termine per impugnarla, in nome proprio, decorreva dall’8 ottobre 2021. Egli non ha tuttavia impugnato personalmente la decisione e neppure ha invocato un proprio interesse degno di protezione al reclamo. La decorrenza del termine di reclamo dell’avv. PA 1 non è comunque di rilievo per la decorrenza del termine di reclamo di RE 1. Si rileva in proposito che qualora quest’ultimo avesse impugnato personalmente la decisione o si fosse rivolto a un altro legale per impugnarla, il termine di reclamo avrebbe iniziato a decorrere il giorno successivo alla notifica a lui personalmente. In siffatta situazione non vi sono motivi per ritenere che il fatto di aver conferito mandato al medesimo legale cui il primo giudice ha negato la capacità di postulare sia suscettibile di modificare la decorrenza del termine di reclamo.

E. 5 Per quanto riguarda la richiesta di accertare la ritardata giustizia, l’interessato si duole segnatamente di “lungaggini procedurali e dilatazione di tempi” che riconduce alla “lentezza del Pretore” in punto all’evasione dell’istanza 13 aprile 2018. 5.1   Preliminarmente si rileva che, in materia successoria, giusta l’art. 48 lett. a cifra 8 LOG i reclami per ritardata giustizia sono di competenza della prima Camera civile del Tribunale d’appello. Poiché la terza Camera civile del Tribunale d’appello è competente per esaminare il reclamo sia per quanto concerne la capacità di postulare del patrocinatore, sia - trattandosi di decisione ordinatoria - in materia di spese, per ragioni di economia di giudizio si prescinde dall’ordinare la disgiunzione dei reclami che sono quindi tutti trattati dalla III CCA. 5.2   Il diniego di giustizia consiste nel rifiuto dell’autorità di occuparsi di un procedimento. Vi è invece ritardata giustizia quando l’autorità procrastina in modo inabituale e senza giustificazioni legittime la trattazione di un caso che rientra nelle sue attribuzioni. L’autorità commette una ritardata giustizia - e viola dunque il precetto costituzionale della celerità sancito all’art. 29 cpv. 1 Cost. - quando non prende una decisione che le incombe in un termine previsto dalla legge o in un termine che la natura del procedimento e tutte le altre circostanze del caso fanno apparire ragionevole. Se la giurisdizione adita rifiuta o protrae indebitamente l’emanazione di una decisione che rientra nelle sue competenze, può essere interposto reclamo all’autorità superiore per ritardata giustizia (art. 319 lett. c CPC). Il reclamo è possibile in ogni tempo (art. 321 cpv. 4 CPC). Se invece il diniego di giustizia dovesse risultare dall’emissione di disposizioni ordinatorie processuali, o altre decisioni, il reclamo dev’essere interposto nel termine di 10 giorni di cui all’art. 321 cpv. 2 CPC (DTF 138 III 706 consid. 2.1). 5.3   Già si è detto che il reclamo contro la decisione ordinatoria processuale è tardivo (sopra, consid. 4). Ne segue che anche il reclamo per ritardata giustizia è tardivo e di conseguenza non è da entrare nel merito dello stesso. Comunque sia, il reclamante neppure sostiene di avere un interesse attuale in merito al reclamo per ritardata giustizia dopo che il primo giudice ha emanato la decisione di cui trattasi.

E. 6 Per quanto concerne la richiesta di conferire effetto sospensivo al reclamo, la stessa era sin dall’inizio priva d’oggetto, ritenuto che con decisione 19 aprile 2018 il Pretore aveva già disposto la sospensione della procedura di merito fino ad avvenuta trattazione dell’incidente procedurale in punto alla contestata capacità di rappresentare (sopra, consid. C), sospensione che con la decisione impugnata non risulta sia stata revocata.

E. 7 Le spese processuali del presente giudizio, stabilite in fr. 500.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste a carico del reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alle controparti. Per i quali motivi, pronuncia:              1. Il reclamo 18 ottobre 2021 di RE 1 è inammissibile. 2. Il reclamo per ritardata giustizia 18 ottobre 2021 di RE 1 è inammissibile. 3. La domanda di effetto sospensivo 18 ottobre 2021 è priva d’oggetto. 4. Le spese processuali, fissate in fr. 500.–, sono poste a carico del reclamante. 5. Notificazione (unitamente al reclamo 18 ottobre 2021 alle controparti):

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-      . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4. Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                          La vicecancelliera Rimedi giuridici Poiché il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.13.2021.128

Lugano

28 aprile 2022

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Walser, presidente,

Lardelli e Olgiati

vicecancelliera:

Locatelli

sedente per statuire nella causa inc.OR.2017.231 (azione di collazione/riduzione)della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione 14 dicembre 2017 da

RE 1

contro

CO 1

CO 2

CO 3

CO 4

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Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.