La notificazione di un atto è una comunicazione e non una decisione impugnabile. L'assegnazione di un termine al denunciato in lite mira a chiarire se questi intende partecipare nel processo. Mancanza di interesse della controparte a impugnare questa decisione
Erwägungen (6 Absätze)
E. 2 La decisione con cui il Pretore aggiunto ha assegnato alla denunciata in lite un termine per determinarsi sulla denuncia medesima è una disposizione ordinatoria processuale (art. 124 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni. La decisione impugnata è pervenuta alla reclamante il 4 agosto 2020. Rimesso alla posta il 24 agosto 2020, per effetto dell’art. 145 cpv. 1 lettera b CPC (ferie giudiziarie) il reclamo risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
E. 3 Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).
E. 4 L’impugnabilità della decisione ordinatoria processuale in oggetto non è prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, II a ed., 2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. La reclamante non rende verosimile, e neppure sostiene che la decisione ordinatoria sia in qualche modo suscettibile di arrecarle un pregiudizio difficilmente riparabile, né siffatto pregiudizio appare evidente. Ne discende che in assenza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile.
E. 5 Comunque sia, va ancora rilevato che la denuncia di lite è uno strumento che permette a una parte (litisdenunciante) di coinvolgere un terzo (litisdenunciato) nel processo, allo scopo di salvaguardare i propri diritti in un futuro processo contro di lui. Il CPC non contiene disposizioni circa il modo di procedere alla denuncia di lite. Di per sé è sufficiente una dichiarazione formale del denunciante nei confronti del denunciato, che non necessita di forma specifica e può essere anche orale. Per denunciare una lite non è poi necessario coinvolgere l’autorità giudiziaria e il denunciante può procedervi mediante dichiarazione privata. Diversamente da quanto previsto per l’intervento adesivo (art. 74 CPC), la semplice denuncia di lite neanche richiede che il denunciante renda verosimile un interesse giuridico, la cui esistenza non deve quindi essere esaminata dal giudice e la cui esistenza quindi neppure può essere contestata dalla controparte. Poiché si tratta di un atto unilaterale di una parte in causa, il giudice non ha da decidere sull’ammissibilità della denuncia di lite, né la controparte vi si può opporre. L’assegnazione di un termine al denunciato in lite ha quale unico scopo di chiarire se il denunciato intende partecipare al processo. Anche nel merito il gravame sarebbe quindi da dichiarare inammissibile in mancanza di un interesse della reclamante a impugnare la decisione in oggetto.
E. 6 Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 600.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste a carico della reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte.
E. 7 Il presente reclamo, che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG). Per i quali motivi, pronuncia: 1. Il reclamo 24 agosto 2020 di RE 1 è inammissibile . 2. Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 600.–, sono poste a carico della reclamante. 3. Notificazione (unitamente al reclamo 24 agosto 2020 alla controparte):
-;
- . Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città. Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Poiché il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.–, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 15.01.2021 13.2020.89
La notificazione di un atto è una comunicazione e non una decisione impugnabile. L'assegnazione di un termine al denunciato in lite mira a chiarire se questi intende partecipare nel processo. Mancanza di interesse della controparte a impugnare questa decisione
Incarto n. 13.2020.89 Lugano 15 gennaio 2021 /jh In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello composta del giudice: Walser, presidente, vicecancelliera: Locatelli sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2020.2 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 21 febbraio 2020 da CO 1 patrocinata dall’PA 2 contro RE 1 patrocinata dall’PA 1 chiedente la condanna della convenuta al pagamento di fr. 486'640.35 oltre accessori; e ora sul reclamo 24 agosto 2020 di RE 1 contro l’ordinanza 3 agosto 2020; ritenuto in fatto: A. Con petizione 21 febbraio 2020 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento di fr. 486'640.35 oltre accessori a titolo di risarcimento dei danni subìti in un incidente della circolazione. Con risposta 22 giugno 2020 la convenuta ha chiesto la reiezione della petizione. B. Con replica 31 luglio 2020 l’attrice ha ridotto le proprie pretese a fr. 438'000.– oltre accessori e, con istanza di medesima data, ha chiesto di statuire che “è disposta la denuncia della presente causa alla PI 1 …”. C. Con ordinanza 3 agosto 2020 il Pretore aggiunto ha ordinato la notificazione dell’istanza e assegnato alla denunciata in lite un termine per comunicare se intendeva intervenire, con l’avvertenza che in caso di rifiuto o di silenzio il processo avrebbe continuato il suo corso. D. Con reclamo 24 agosto 2020 RE 1 chiede l’annullamento della menzionata decisione e la reiezione dell’istanza di denuncia di lite. Considerando in diritto: 1. Preliminarmente va rilevato che la notificazione altro non è che la comunicazione di un atto al destinatario interessato. Trattasi di un atto formale e non di una decisione, e come tale non è impugnabile. Nella misura in cui la reclamante postula l’annullamento del punto n. 1 del dispositivo il reclamo è quindi inammissibile. 2. La decisione con cui il Pretore aggiunto ha assegnato alla denunciata in lite un termine per determinarsi sulla denuncia medesima è una disposizione ordinatoria processuale (art. 124 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni. La decisione impugnata è pervenuta alla reclamante il 4 agosto 2020. Rimesso alla posta il 24 agosto 2020, per effetto dell’art. 145 cpv. 1 lettera b CPC (ferie giudiziarie) il reclamo risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile. 3. Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2). 4. L’impugnabilità della decisione ordinatoria processuale in oggetto non è prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, II a ed., 2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. La reclamante non rende verosimile, e neppure sostiene che la decisione ordinatoria sia in qualche modo suscettibile di arrecarle un pregiudizio difficilmente riparabile, né siffatto pregiudizio appare evidente. Ne discende che in assenza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile. 5. Comunque sia, va ancora rilevato che la denuncia di lite è uno strumento che permette a una parte (litisdenunciante) di coinvolgere un terzo (litisdenunciato) nel processo, allo scopo di salvaguardare i propri diritti in un futuro processo contro di lui. Il CPC non contiene disposizioni circa il modo di procedere alla denuncia di lite. Di per sé è sufficiente una dichiarazione formale del denunciante nei confronti del denunciato, che non necessita di forma specifica e può essere anche orale. Per denunciare una lite non è poi necessario coinvolgere l’autorità giudiziaria e il denunciante può procedervi mediante dichiarazione privata. Diversamente da quanto previsto per l’intervento adesivo (art. 74 CPC), la semplice denuncia di lite neanche richiede che il denunciante renda verosimile un interesse giuridico, la cui esistenza non deve quindi essere esaminata dal giudice e la cui esistenza quindi neppure può essere contestata dalla controparte. Poiché si tratta di un atto unilaterale di una parte in causa, il giudice non ha da decidere sull’ammissibilità della denuncia di lite, né la controparte vi si può opporre. L’assegnazione di un termine al denunciato in lite ha quale unico scopo di chiarire se il denunciato intende partecipare al processo. Anche nel merito il gravame sarebbe quindi da dichiarare inammissibile in mancanza di un interesse della reclamante a impugnare la decisione in oggetto. 6. Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 600.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste a carico della reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte. 7. Il presente reclamo, che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG). Per i quali motivi, pronuncia: 1. Il reclamo 24 agosto 2020 di RE 1 è inammissibile . 2. Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 600.–, sono poste a carico della reclamante. 3. Notificazione (unitamente al reclamo 24 agosto 2020 alla controparte):
-;
- . Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città. Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Poiché il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.–, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.