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13.2020.86

Richiesta di preliminare pronuncia sui presupposti processuali respinta. Disposizione ordinatoria processuale. Reclamo. Pregiudizio difficilmente riparabile da rendere verosimile. Ampio potere di apprezzamento del giudice quo alla semplificazione di un processo

Ticino · 2021-01-15 · Italiano TI
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Richiesta di preliminare pronuncia sui presupposti processuali respinta. Disposizione ordinatoria processuale. Reclamo. Pregiudizio difficilmente riparabile da rendere verosimile. Ampio potere di apprezzamento del giudice quo alla semplificazione di un processo

Erwägungen (5 Absätze)

E. 2 Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2). Il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. In altre parole, la decisione in questione deve pregiudicare la posizione complessiva del reclamante in relazione al processo, pregiudizio al quale non può essere posto rimedio successivamente e che non è suscettibile di essere modificato con una decisione di merito.

E. 3 A mente dei reclamanti il pregiudizio difficilmente riparabile è dato perché il Pretore aggiunto, seppure privo sia della competenza territoriale sia di quella per materia, potrebbe prendere dei provvedimenti immediatamente esecutivi nei loro confronti fondandosi su basi giuridiche errate. Gli argomenti dei reclamanti si fondano di fatto sull’ipotesi di un eventuale giudizio di merito negativo. Tale ipotesi non configura tuttavia un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC poiché il rischio di un giudizio negativo è comunque insito in tutte le cause. In mancanza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame deve quindi essere dichiarato inammissibile. Di conseguenza neppure sarebbe necessario entrare nel merito delle censure sollevate dai reclamanti riguardo ad un preteso accertamento manifestamente errato dei fatti e ad un’errata applicazione del diritto.

E. 4 Gioverà rilevare che l’art. 125 CPC conferisce al giudice la facoltà di semplificare il processo limitando il procedimento a singole questioni o conclusioni (lett. a). Egli gode al riguardo di un ampio potere di apprezzamento e non è tenuto a procedere alla limitazione del processo neppure se le parti lo richiedono (Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, II a ed., 2017, n. 7 ad art. 125). Scopo della norma e di far procedere speditamente il processo e favorire il principio dell’economia processuale. Il Pretore aggiunto ha rilevato che le prove delle parti si esauriscono nei documenti, per cui non si prospetta un’istruttoria di entità tale da ritardare la pronuncia della decisione finale, ciò che i reclamanti non contestano. Con un’unica decisione il primo giudice è quindi in grado di evadere tutti gli aspetti controversi senza che tal modo di procedere sia suscettibile di allungare in modo significativo il procedimento. Non è qui dato di comprendere in quale modo la disgiunzione possa permettere di accelerare la conclusione del procedimento, né in qual modo una decisione preliminare sulle eccezioni di competenza sollevate dai convenuti potrebbe dare “slancio alla procedura” che, al contrario, così facendo rischia di essere inutilmente procrastinata. La decisione impugnata non rileva di conseguenza né da un manifestamente errato accertamento dei fatti né da un’errata applicazione del diritto. Nel merito il reclamo, invero pretestuoso, sarebbe quindi comunque da respingere.

E. 5 Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 800.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste a carico dei reclamanti, soccombenti (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte.

E. 6 Il presente reclamo, che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG). Per i quali motivi, pronuncia:              1. Il reclamo 20 agosto 2020 di RE 1 e RE 2 è inammissibile. 2. Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 800.– e già anticipate dai reclamanti, restano a loro carico. 3. Notificazione (unitamente al reclamo 20 agosto 2020 alla controparte):

-;

- . Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città. Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente                                                          La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell'art. 93 LTF.

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 15.01.2021 13.2020.86

Richiesta di preliminare pronuncia sui presupposti processuali respinta. Disposizione ordinatoria processuale. Reclamo. Pregiudizio difficilmente riparabile da rendere verosimile. Ampio potere di apprezzamento del giudice quo alla semplificazione di un processo

Incarto n. 13.2020.86 Lugano 15 gennaio 2021 /rg In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello composta del giudice: Walser, presidente, vicecancelliera: Locatelli sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SO.2020.273 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 12 marzo 2020 da CO 1 patrocinato dall’PA 2 contro RE 1 RE 2 entrambi patrocinati dall’PA 1 e ora sul reclamo 20 agosto 2020 di  e RE 2i contro la decisione 7 agosto 2020 con cui il Pretore aggiunto ha respinto la loro richiesta di procedere all’esame dei presupposti processuali prima della fase dibattimentale; ritenuto in fatto:                   A. Con istanza 12 marzo 2020 CO 1 ha chiesto che sia fatto divieto ai convenuti, quali esecutori testamentari della successione __________, di disporre di determinati beni delle società __________, e __________, a favore della B__________. Egli ha chiesto che il divieto sia impartito già in via superprovvisionale. Inoltre, nell’eventualità che dopo l’inoltro dell’istanza in questione i convenuti avessero concesso ulteriori mutui in denaro a carico delle società __________, e __________, ed in favore della B__________, ha postulato che siano impartite loro direttive vincolanti di disdire immediatamente tali mutui e di reclamare il rimborso degli stessi da parte della B__________. B. Con decisione 13 marzo 2020 il Pretore aggiunto ha accolto l’istanza cautelare. C. Con osservazioni 26 maggio 2020 i convenuti hanno postulato la reiezione dell’istanza contestando avantutto la legittimazione attiva dell’istante, la propria legittimazione passiva e la competenza della Pretura quale autorità di vigilanza a statuire sul litigio. Con i successivi allegati le parti hanno confermato le rispettive posizioni. D. Con scritto 5 agosto 2020 i convenuti hanno chiesto al Pretore aggiunto di procedere all’esame dei presupposti processuali prima della fase dibattimentale e dell’amministrazione delle prove. Con decisione 7 agosto 2020 il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta. E. Con reclamo 20 agosto 2020 i convenuti chiedono che, previo conferimento dell’effetto sospensivo al reclamo, la decisione impugnata sia annullata e gli atti rinviati al Pretore aggiunto affinché si esprima sui presupposti processuali. L’attrice non è stata invitata a formulare osservazioni. Considerando in diritto:                 1. La decisione impugnata, con cui il primo giudice ha respinto la richiesta di procedere preliminarmente alla decisione sui presupposti processuali è una disposizione ordinatoria processuale (art. 124 CPC) impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Il giudizio impugnato è pervenuto ai reclamanti il 10 agosto 2020. Spedito il 20 agosto 2020 il gravame risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile. 2. Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2). Il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. In altre parole, la decisione in questione deve pregiudicare la posizione complessiva del reclamante in relazione al processo, pregiudizio al quale non può essere posto rimedio successivamente e che non è suscettibile di essere modificato con una decisione di merito. 3. A mente dei reclamanti il pregiudizio difficilmente riparabile è dato perché il Pretore aggiunto, seppure privo sia della competenza territoriale sia di quella per materia, potrebbe prendere dei provvedimenti immediatamente esecutivi nei loro confronti fondandosi su basi giuridiche errate. Gli argomenti dei reclamanti si fondano di fatto sull’ipotesi di un eventuale giudizio di merito negativo. Tale ipotesi non configura tuttavia un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC poiché il rischio di un giudizio negativo è comunque insito in tutte le cause. In mancanza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame deve quindi essere dichiarato inammissibile. Di conseguenza neppure sarebbe necessario entrare nel merito delle censure sollevate dai reclamanti riguardo ad un preteso accertamento manifestamente errato dei fatti e ad un’errata applicazione del diritto. 4. Gioverà rilevare che l’art. 125 CPC conferisce al giudice la facoltà di semplificare il processo limitando il procedimento a singole questioni o conclusioni (lett. a). Egli gode al riguardo di un ampio potere di apprezzamento e non è tenuto a procedere alla limitazione del processo neppure se le parti lo richiedono (Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, II a ed., 2017, n. 7 ad art. 125). Scopo della norma e di far procedere speditamente il processo e favorire il principio dell’economia processuale. Il Pretore aggiunto ha rilevato che le prove delle parti si esauriscono nei documenti, per cui non si prospetta un’istruttoria di entità tale da ritardare la pronuncia della decisione finale, ciò che i reclamanti non contestano. Con un’unica decisione il primo giudice è quindi in grado di evadere tutti gli aspetti controversi senza che tal modo di procedere sia suscettibile di allungare in modo significativo il procedimento. Non è qui dato di comprendere in quale modo la disgiunzione possa permettere di accelerare la conclusione del procedimento, né in qual modo una decisione preliminare sulle eccezioni di competenza sollevate dai convenuti potrebbe dare “slancio alla procedura” che, al contrario, così facendo rischia di essere inutilmente procrastinata. La decisione impugnata non rileva di conseguenza né da un manifestamente errato accertamento dei fatti né da un’errata applicazione del diritto. Nel merito il reclamo, invero pretestuoso, sarebbe quindi comunque da respingere. 5. Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 800.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste a carico dei reclamanti, soccombenti (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte. 6. Il presente reclamo, che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG). Per i quali motivi, pronuncia:              1. Il reclamo 20 agosto 2020 di RE 1 e RE 2 è inammissibile. 2. Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 800.– e già anticipate dai reclamanti, restano a loro carico. 3. Notificazione (unitamente al reclamo 20 agosto 2020 alla controparte):

-;

- . Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città. Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente                                                          La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell'art. 93 LTF.