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13.2020.138

Reclamo in materia di prove. Va reso verosimile il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile. Audizione testi e interrogatorio in forma digitale (legge COVID-19)

Ticino · 2021-03-18 · Italiano TI
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Reclamo in materia di prove. Va reso verosimile il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile. Audizione testi e interrogatorio in forma digitale (legge COVID-19)

Erwägungen (5 Absätze)

E. 2 Il CPC prevede che

con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del

diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge

il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il

rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

2.1   L’impugnabilità delle

decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente

prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio

difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio,

ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (

Verda Chiocchetti,

in: Trezzini e al., Commentario

pratico al CPC, II

a

ed.,

2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale

rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o

parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale

favorevole.

2.2   Va qui ricordato che, di

regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente

riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata

tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del

Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio

n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale

civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai

sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione

della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente

assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia

recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al

processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901

segg. n. 47c).

E. 3 Nel caso che qui ci occupa, i reclamanti non hanno né sostenuto né tantomeno reso verosimile che la decisione qui impugnata sia in qualche modo suscettibile di arrecare loro un pregiudizio difficilmente riparabile, ritenuto poi che un siffatto rischio neppure appare evidente. Da ciò ne consegue che, in assenza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile.

E. 4 Comunque sia, e a

mero titolo aggiuntivo, giova rilevare quanto segue.

4.1   La Legge federale sulle basi

legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia

COVID-19 [Legge COVID-19; RS 818.102] approvata dall’Assemblea federale il 25

settembre 2020, dichiarata urgente ed entrata in vigore l’indomani 26 settembre

2020 con validità fino al 31 dicembre 2021, è base legale formale anche per i

provvedimenti precedentemente adottati dal Consiglio federale in forza

dell’art. 185 cpv. 3 Cost. Rientra fra questi l’Ordinanza sulle misure nella

giustizia e nel diritto procedurale in relazione al coronavirus (Ordinanza

COVID-19 sulla giustizia e sul diritto procedurale; RS 272.81) del 16 aprile

2020, inizialmente in vigore dal 20 aprile al 30 settembre 2020, la cui

validità - onde garantire il funzionamento della giustizia senza interruzioni -

in forza della citata Legge COVID-19 ha appunto potuto essere prorogata fino al

31 dicembre 2021, e puntualmente modificata in base all’evoluzione della

situazione epidemiologica, nel corso della seduta del Consiglio federale

tenutasi il 25 settembre 2020.

Di conseguenza, a torto i

reclamanti sostengono che “l’ordinanza COVID-19 del Consiglio federale non

rappresenta una base legale sufficientemente forte per derogare ai fondamentali

principi procedurali voluti dal legislatore”. A maggior ragione, posto che l’art.

2 cpv. 2 dell’Ordinanza COVID-19 sulla giustizia e sul diritto procedurale

definisce in modo preciso le necessarie condizioni di ricorso alle

videoconferenze per procedere agli esami testimoniali, criteri questi con cui i

reclamanti non si confrontano a motivo che non sarebbero soddisfatti nel caso

in esame.

4.2   I reclamanti sembrano

ipotizzare una violazione del principio di territorialità della Convenzione

dell’Aia sull’assunzione all’estero di prove in materia civile e commerciale

del 18 marzo 1970 (RS 0.274.132) per il fatto che due testimoni sono residenti

all’estero. Nondimeno, le audizioni testimoniali all’estero esperite nella

forma della videoconferenza sono di per sé ammissibili nel rispetto delle regole

della citata convenzione (

Vouilloz,

in:

Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 11 ad

art. 171;

Müller,

in:

Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar (DIKE), 2

a

ed., 2016, n. 32 ad art. 171). E nel caso

che qui ci occupa non vi è motivo di dubitare del contrario, ritenuto che i

reclamanti medesimi si limitano ad un proclama generico senza circostanziare e

spiegare in modo puntuale gli estremi della pretesa violazione della citata

convenzione.

4.3   Alla luce di tutto ciò,

pertanto, non sarebbero neppure dati i presupposti per ritenere la decisione

impugnata costitutiva di un accertamento manifestamente errato dei fatti,

rispettivamente di un’errata applicazione del diritto. Nel merito pertanto il

gravame, ai limiti del pretesto, andrebbe comunque respinto.

E. 5 Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 400.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo) e già anticipate dai reclamanti, restano a loro carico in quanto soccombenti (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte.

E. 6 Il presente reclamo, che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG). Per i quali motivi, pronuncia:              1. Il reclamo 18 dicembre 2020 di RE 1 e RE 2 è inammissibile. 2. Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 400.– e già anticipate dai reclamanti, restano a loro carico. 3. Notificazione (unitamente al reclamo 18 dicembre 2020 alla controparte):

-;

-      . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1. Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                         La vicecancelliera Rimedi giuridici Poiché il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 18.03.2021 13.2020.138

Reclamo in materia di prove. Va reso verosimile il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile. Audizione testi e interrogatorio in forma digitale (legge COVID-19)

Incarto n. 13.2020.138 Lugano 18 marzo 2021 /rg In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello composta del giudice: Walser, presidente, vicecancelliera: Locatelli sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2013.201 (azione creditoria - procedura ordinaria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 22 ottobre 2013 da CO 1 patrocinata dall’PA 2 contro RE 1 RE 2 entrambi patrocinati dall’PA 1 e ora sul reclamo 18 dicembre 2020 di RE 1 e RE 2 contro la decisione 9 dicembre 2020 con cui Pretore ha confermato, in forma di videoconferenza, l’audizione di tre testi e l’interrogatorio dell’amministratore unico della società attrice; ritenuto in fatto: A. Con petizione 22 ottobre 2013, introdotta innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, __________ SA e CO 1 hanno convenuto in giudizio RE 1 e RE 2 e ne hanno chiesto la condanna al pagamento in solido di EUR 384'939.17 (ossia fr. 475'177.–) oltre interessi. B. Il 21 settembre 2015 __________ SA ha comunicato al Pretore di avere ceduto tutti i suoi crediti e relativi contenziosi a CO 1, da cui ne è poi seguita la sostituzione della parte giusta l’art. 83 CPC. C. In esito alla procedura sfociata nella decisione 7 giugno 2019 (4A_381/2018) della I Corte di diritto civile del Tribunale federale, con ordinanza 8 luglio 2019 il Pretore ha fissato ai convenuti il termine suppletorio per presentare la risposta. Con risposta 13 agosto 2019 i convenuti hanno postulato la reiezione integrale della petizione e, in via riconvenzionale hanno chiesto la condanna dell’attrice a pagare loro EUR 112'261.– oltre interessi e la presentazione di un rendiconto dettagliato di determinate operazioni con comminatoria penale (art. 292 CPS) e multa disciplinare in caso di inadempimento. Le parti hanno ribadito le loro antitetiche opposizioni nello scambio di allegati che ne è seguito. D. Previa decisione 7 ottobre 2020, l’udienza delle 1. arringhe si è tenuta il 9 dicembre 2020 nella forma della videoconferenza in applicazione dell’art. 2 cpv. 1 dell’ordinanza COVID-19 sulla giustizia e sul diritto procedurale entrata in vigore il 26 settembre 2020, il Pretore rientrando fra le categorie di persone dichiarate come particolarmente a rischio dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). E. Terminata l’udienza in questione, con decisione del medesimo giorno il Pretore si è pronunciato sulle prove notificate dalle parti, e ha, fra l’altro, disposto l’audizione di tre testi (__________, __________, __________) e l’interrogatorio dell’amministratore unico dell’attrice (__________) nella forma digitale, per gli stessi motivi già esposti con la decisione 7 ottobre 2020. F. Con reclamo 18 dicembre 2020RE 1 e RE 2 chiedono che, previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame, la decisione sia annullata e le audizioni si svolgano in Pretura alla presenza fisica delle parti. La domanda di effetto sospensivo è stata respinta con decisione 1° marzo 2021 del Presidente di questa Camera. Non sono state raccolte osservazioni al reclamo. Considerando in diritto:                 1. La decisione con cui il Pretore ha statuito sulle prove notificate dalle parti in occasione dell’udienza delle 1. arringhe è una disposizione ordinatoria processuale in materia di prove (art. 124 e 154 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni. La decisione impugnata è pervenuta ai reclamanti il giorno 10 dicembre 2020 (esito del tracciamento degli invii). Spedito il 18 dicembre 2020, il reclamo risulta pertanto tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile. 2. Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2). 2.1   L’impugnabilità delle decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, II a ed., 2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. 2.2   Va qui ricordato che, di regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio

n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47c). 3. Nel caso che qui ci occupa, i reclamanti non hanno né sostenuto né tantomeno reso verosimile che la decisione qui impugnata sia in qualche modo suscettibile di arrecare loro un pregiudizio difficilmente riparabile, ritenuto poi che un siffatto rischio neppure appare evidente. Da ciò ne consegue che, in assenza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile. 4. Comunque sia, e a mero titolo aggiuntivo, giova rilevare quanto segue. 4.1   La Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia COVID-19 [Legge COVID-19; RS 818.102] approvata dall’Assemblea federale il 25 settembre 2020, dichiarata urgente ed entrata in vigore l’indomani 26 settembre 2020 con validità fino al 31 dicembre 2021, è base legale formale anche per i provvedimenti precedentemente adottati dal Consiglio federale in forza dell’art. 185 cpv. 3 Cost. Rientra fra questi l’Ordinanza sulle misure nella giustizia e nel diritto procedurale in relazione al coronavirus (Ordinanza COVID-19 sulla giustizia e sul diritto procedurale; RS 272.81) del 16 aprile 2020, inizialmente in vigore dal 20 aprile al 30 settembre 2020, la cui validità - onde garantire il funzionamento della giustizia senza interruzioni - in forza della citata Legge COVID-19 ha appunto potuto essere prorogata fino al 31 dicembre 2021, e puntualmente modificata in base all’evoluzione della situazione epidemiologica, nel corso della seduta del Consiglio federale tenutasi il 25 settembre 2020. Di conseguenza, a torto i reclamanti sostengono che “l’ordinanza COVID-19 del Consiglio federale non rappresenta una base legale sufficientemente forte per derogare ai fondamentali principi procedurali voluti dal legislatore”. A maggior ragione, posto che l’art. 2 cpv. 2 dell’Ordinanza COVID-19 sulla giustizia e sul diritto procedurale definisce in modo preciso le necessarie condizioni di ricorso alle videoconferenze per procedere agli esami testimoniali, criteri questi con cui i reclamanti non si confrontano a motivo che non sarebbero soddisfatti nel caso in esame. 4.2   I reclamanti sembrano ipotizzare una violazione del principio di territorialità della Convenzione dell’Aia sull’assunzione all’estero di prove in materia civile e commerciale del 18 marzo 1970 (RS 0.274.132) per il fatto che due testimoni sono residenti all’estero. Nondimeno, le audizioni testimoniali all’estero esperite nella forma della videoconferenza sono di per sé ammissibili nel rispetto delle regole della citata convenzione (Vouilloz, in: Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 11 ad art. 171; Müller, in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar (DIKE), 2 a ed., 2016, n. 32 ad art. 171). E nel caso che qui ci occupa non vi è motivo di dubitare del contrario, ritenuto che i reclamanti medesimi si limitano ad un proclama generico senza circostanziare e spiegare in modo puntuale gli estremi della pretesa violazione della citata convenzione. 4.3   Alla luce di tutto ciò, pertanto, non sarebbero neppure dati i presupposti per ritenere la decisione impugnata costitutiva di un accertamento manifestamente errato dei fatti, rispettivamente di un’errata applicazione del diritto. Nel merito pertanto il gravame, ai limiti del pretesto, andrebbe comunque respinto. 5. Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 400.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo) e già anticipate dai reclamanti, restano a loro carico in quanto soccombenti (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte. 6. Il presente reclamo, che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG). Per i quali motivi, pronuncia:              1. Il reclamo 18 dicembre 2020 di RE 1 e RE 2 è inammissibile. 2. Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 400.– e già anticipate dai reclamanti, restano a loro carico. 3. Notificazione (unitamente al reclamo 18 dicembre 2020 alla controparte):

-;

-      . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1. Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                         La vicecancelliera Rimedi giuridici Poiché il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.